Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
– Avv. Lamberto Ghilardi
La rateizzazione di un debito fiscale può evitare l’esclusione dalla gara d’appalto ove siano state accertate in via definitiva?
Prima di vedere a quali conclusioni è pervenuta la giurisprudenza più recente, vediamo quali sono le norme di riferimento.
Innanzitutto l’articolo 94, comma 6 del Dlgs n. 36 del 2023, ( Codice appalti ),che prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che «ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali», precisando che «costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10». Nell’allegato queste violazioni sono individuate come quelle contenute «in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione» per un importo superiore a 5mila euro.
Per tali fattispecie va ricordata una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ( sentenza n.138/2025 ) secondo cui , respingendo la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato, non è incostituzionale l’esclusione automatica dalle gare pubbliche per le imprese con violazioni fiscali definitivamente accertate di importo superiore a 5.000 euro in quanto il meccanismo previsto dall’articolo 80, comma 4 del vecchio Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) – ancora applicabile ratione temporis a molte gare e sostanzialmente riprodotta dall’articolo 94 e dall’Allegato II.10 del Dlgs 36/2023– è stato ritenuto conforme al principio di proporzionalità e alle direttive europee.
In particolare, con la sentenza depositata il 28 luglio, la Consulta ha respinto la questione, affermando che il meccanismo di esclusione automatica «non è manifestamente irragionevole» e che la soglia di 5.000 euro rappresenta un livello di gravità compatibile con «l’esigenza di selezionare operatori economici affidabili per l’aggiudicazione degli appalti». Secondo i giudici costituzionali, «la misura persegue finalità coerenti con i principi di concorrenza, trasparenza e affidabilità», e il richiamo all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 è frutto di una scelta discrezionale del legislatore non censurabile in sede costituzionale.
La soglia di 5.000 euro, inoltre, «risponde a un duplice obiettivo: da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, evitando l’esclusione di operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali “bagatellari”; dall’altro, favorire la par condicio tra i partecipanti alle gare, ancorando a un importo predefinito l’esclusione dalla gara, di modo che tutti gli offerenti siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi la soglia legislativa».
Ulteriore norma di interesse è poi rappresentata dall’ articolo 95 comma 2 del Codice che prevede inoltre l’ ipotesi di esclusione non automatica, a discrezione della stazione appaltante, con soglie di gravità più elevate, solo per violazioni fiscali «non definitivamente accertate». In questo caso la soglia di gravità minima è fissata in 35mila euro.
A chiarire il livello minimo di gravità per considerare la contestazione utile ai fini dell’esclusione da una gara, è un parere di precontenzioso ANAC , con la delibera n. 234 del 15 maggio 2024.
L’Anac ha spiegato che, per considerare una violazione come «grave» ai fini dell’esclusione da una gara, il valore della violazione deve essere almeno pari a 35.000 euro e deve rappresentare almeno il 10% del valore dell’appalto. Nel caso specifico, la violazione contestata non raggiungeva tali soglie. A stabilire definitivamente le soglie, al termine di un lungo tira e molla normativo, è stato il nuovo Codice dei Contratti .
Anac sottolinea che le violazioni non definitivamente accertate non possono essere considerate automaticamente come causa di esclusione, lasciando alla stazione appaltante una certa discrezionalità nella valutazione. Al contrario una violazione «grave» degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse deve essere valutata con i criteri specifici stabiliti dal Codice.
“La ‘gravità’ della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei Contratti Pubblici – scrive l’Autorità – riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente”.
Inquadrata la normativa di riferimento vediamo come la giurisprudenza si è approcciata all’argomento oggetto dell’interrogativo di partenza .
Il Consiglio di Stato , con la sentenza n.4168 del 20 maggio 2024, ha avuto modo di chiarire che “ la circostanza dell’intervenuto saldo, o almeno della rateazione, dei debiti tributari da parte del concorrente non comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, in quanto ormai privo di ragion d’essere, valendo per i provvedimenti amministrativi il principio secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, che non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi; nè tali conclusioni cambierebbero laddove le domande di rateizzazione fossero state già proposte al momento della domanda di partecipazione (venendo accolte solo in un momento successivo), in quanto il requisito della regolarità fiscale si considera sussistente soltanto ove, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta.”
Il momento in cui viene accolta la richiesta di rateazione appare decisivo quindi per la valutazione della sussistenza della causa di esclusione del concorrente
Con la sentenza della sez V n 1628/2025 il Consiglio di Stato ha ribadito che il “requisito di regolarità fiscale si considera sussistente se, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo. Non è considerata sufficiente, invece, l’ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta. Inoltre, in applicazione del principio di buona fede (art. 5 del d.lgs. n. 36/2023) l’operatore economico ha l’obbligo di dichiarare la sussistenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata.”
Il Consiglio precisa, quindi, che mentre non è ammissibile la partecipazione dell’operatore economico che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia ancora conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione, può invece considerarsi in regola con il fisco il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale ex art.
19 Dpr 602/1973, atteso che la rateizzazione del debito tributario del partecipante alla procedura selettiva si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria.
Il momento in cui l’istanza di rateizzazione viene formulata e viene accordata appare dunque decisiva come ribadito dal Tar Campania nella pronuncia n. 1641/2024 che affronta anche il tema del ritardo con cui si addiviene alla decisione di accoglimento o meno dell’istanza
Ebbene, secondo il giudice campano, qualora alla data delle verifiche del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico il debito tributario fosse risultato consolidato, in quanto l’istanza di rateizzazione delle somme ,già iscritte a ruolo, risultava accolta in data di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione, tale circostanza non può che confermare la correttezza dell’esclusione del concorrente.
E in caso di lentezza delle pratiche che hanno condotto al perfezionamento dell’accordo di rateizzazione? Per il giudice questa non può ritenersi una scusante in quanto è onere del concorrente agire per tempo e scongiurare una decisione fuori tempo massimo.
La rateizzazione , anche se accordata, non può comunque superare il limite del definitivo accertamento della violazione fiscale.
Questa è la posizione assunta dal Tar Puglia con la sentenza n. 1094 /2025.
La controversia deriva da un provvedimento di esclusione da una gara, emanato da una stazione appaltante che ha verificato, a carico dell’impresa ricorrente, «la sussistenza di violazioni fiscali definitivamente accertate per un importo di 17.762,29 euro, somma quindi superiore alla soglia di gravità» fissata dalla legge.
Il ricorrente, nel ricordare di avere presentato un’istanza di rateizzazione per il debito, contestava l’esclusione sul presupposto che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto verificare che la violazione non potesse dirsi “grave”, in considerazione dell’istanza di rateizzazione, con conseguente applicazione delle più elevate soglie di esclusione non automatica». In altre parole, per effetto della rateizzazione l’impresa sarebbe dovuta rientrare nella situazione delle soglie più elevate e, quindi, non essere esclusa dall’appalto.
Il Tar Puglia , nel rigettare il ricorso, motiva che «la presentazione di un’istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta». Secondo i giudici, l’istanza di rateizzazione non ha «effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento». Il decorso di questo termine, allora, ne comporta comunque l’inoppugnabilità, «con conseguente definitività – spiega il Tar Puglia nella sua decisione – della relativa pretesa tributaria».
Sul punto si è pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 7378/2024). In questo caso, allora, «essendo pacifica la definitività dell’accertamento e il superamento della soglia di 5mila euro, l’esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante».