La competenza a dichiarare l’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto

Qual è l’organo competente a dichiarare l’interesse pubblico della proposta di finanza di progetto?

La disciplina della finanza di progetto è oggi contenuta nell’art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo codice dei contratti pubblici, anche a seguito del cd. Correttivo (Dlgs 209/2024), ha riformato in profondità l’istituto già previsto dall’art. 183 del codice del 2016 consentendo agli operatori privati di presentare agli enti concedenti proposte di partenariato pubblico-privato (Ppp, volte a realizzare e gestire opere o servizi di interesse pubblico.

La norma individua una sequenza procedimentale che si articola in più fasi:

  • presentazione della proposta da parte del promotore, anche per interventi non inclusi nella programmazione triennale dell’ente, corredata di progetto di fattibilità, piano economico-finanziario asseverato, bozza di convenzione;
  • previa verifica dell’interesse pubblico, l’ente concedente dà notizia sul proprio sito della presentazione della proposta, consentendo così ad altri operatori economici di presentare ulteriori proposte. Qualora pervengano ulteriori proposte, l’ente individua, con metodo comparativo, il progetto di fattibilità da mettere (eventualmente) a gara.

La riforma del 2023-2024 ha rafforzato la fase pianificatoria, prevedendo che gli enti concedenti approvino la programmazione triennale «delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato» (art. 175, comma 1, Dlgs 36/2023).

Tuttavia, ed è questo l’aspetto di interesse odierno, la disciplina non chiarisce espressamente quale organo sia competente, all’interno dell’ente concedente, a dichiarare la sussistenza (o insussistenza) del pubblico interesse alla proposta avanzata dall’operatore economico.

Il Consiglio di Stato (ved. Sez. V n. 9298/2023)  ha avuto modo di pronunciarsi a tale riguardo,  indicando nel Consiglio Comunale l’organo competente ad esprimersi in proposito.

Presupposto della sentenza  la presentazione ad un Comune, da parte di un soggetto proponente, di una proposta, in project financing, riguardante un intervento di recupero di un’area di quartiere. A seguito di istruttoria favorevole il Comune, con delibera dell’organo esecutivo (la giunta comunale), approvava la proposta dell’operatore economico e al contempo lo nominava soggetto promotore.

Con la citata sentenza la suprema magistratura amministrativa  ha sancito  la correttezza della prospettazione del giudice di primo grado che riteneva essere il Consiglio Comunale competente ad esprimersi sulla valutazione di pubblico interesse dell’iniziativa in quanto “ai sensi della normativa del T.U.E.L. è l’assemblea ad essere competente sulla programmazione triennale e sull’elenco annuale delle opere pubbliche, anche in merito all’adozione di pareri, trattandosi, in linea di principio, comunque di un’attività generale e di indirizzo; rispetto a tale ambito non è prevista nessuna eccezione in termini di competenza nella titolarità di altri organi”. 

 “…quindi-si legge nel dispositivo– in assenza di una norma specifica di attribuzione alla giunta, ogni valutazione destinata ad incidere sulla programmazione in termini di inserimento di specifici interventi, non potrà che appartenere in via esclusiva al Consiglio comunale, quale titolare della funzione generale de qua”.

Quanto affermato è sicuramente condivisibile, ove si dia attenzione alla competenza dell’inserimento della proposta tra gli strumenti di programmazione.

Secondo il Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2024, n. 2805 ,infatti,

“Il consiglio comunale è certamente competente, invece, per l’inserimento dell’intervento nella programmazione finanziaria e nei programmi delle opere pubbliche, che peraltro non deve necessariamente precedere la presentazione della proposta il che implica che i privati possono presentare proposte anche se gli interventi non sono inseriti nella programmazione dell’Ente “ (si veda in tal senso gli attuali commi 3 e 7 del DLgs , 36/20239).

Il punto su cui si verte è però quello relativo alla competenza circa la valutazione del pubblico interesse dell’iniziativa in quanto tale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza citata, ha preso posizione sull’argomento sostenendo che  Le funzioni attribuite al consiglio comunale costituiscono delle ipotesi tassative, come si desume dal tenore letterale dell’art. 42 del TUEL, il quale affida all’organo consiliare la competenza ad approvare unicamente gli atti fondamentali elencati dal secondo comma, tra i quali non figura la dichiarazione di fattibilità delle proposte di project financing o di partenariato pubblico privato“.

Quanto sopra è peraltro confermato da una recente sentenza del Tar Lombardia, Sez I del 6 ottobre 2025 n.3132 che , a sua volta offre interessanti spunti operativi.

Prendendo le mosse da un ricorso nel quale il promotore vedeva respinta dal Dirigente del Servizio la proposta presentata, si contestava la competenza dell’organo monocratico ad adottare tale  provvedimento.

È su questo specifico profilo che si concentra l’analisi del TAR, il quale richiama in via diretta l’art. 48, comma 2, del TUEL, norma che attribuisce alla Giunta Comunale tutte le competenze gestionali e decisionali non riservate in modo espresso ad altri organi.

Si esclude dunque la competenza del Consiglio, poiché l’approvazione della fattibilità e del pubblico interesse di una proposta non rientra fra gli atti fondamentali elencati dall’art. 42, comma 2, del TUEL.

La valutazione di interesse pubblico, secondo il TAR, implica un esercizio di discrezionalità amministrativa che appartiene non all’apparato tecnico-gestionale, bensì all’organo politico, cioè la Giunta, in quanto espressione del governo dell’ente locale e quindi dell’indirizzo politico-amministrativo.

Il potere decisionale, in assenza di una norma che lo attribuisca espressamente ad altro organo, deve considerarsi residualmente spettante alla Giunta. L’errore del RUP è stato dunque quello di travalicare la propria funzione tecnico – istruttoria, assumendo una decisione finale che, per sua natura, non rientrava tra le attribuzioni dirigenziali. L’istruttoria condotta dal RUP doveva concludersi con una proposta, interna e priva di effetti esterni, diretta alla Giunta soggetto, quindi, competente ad assumere la decisione finale.

Da qui l’accoglimento del ricorso presentato.