Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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L’introduzione di sub criteri di valutazione si rende obbligatoria oppure rappresenta una mera facoltà? E in tal caso quali sono i limiti che devono essere rispettati per non inficiare tale possibilità ?
Sono questi gli interrogativi per i quali viene data risposta in due recenti sentenze del Consiglio di Stato oggetto del presente commento
La prima decisione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2024, n. 10113 ) ha come presupposto la censura, mossa dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado , volta a contestare l’inidoneità dell’attribuzione di un unico punteggio pari a 20 per ciascun criterio a chiarire quali elementi siano stati valorizzati e quali penalizzati nell’analisi dei disparati elementi contemplati nella declaratoria dei criteri A, B e C che renderebbero impossibile la verifica degli aspetti effettivamente presi in considerazione dalla commissione.
Il giudice di primo grado, nel confermare la correttezza dell’operato della Stazione appaltante nell’applicazione del metodo del confronto a coppie, aveva infatti
ritenuto che “nel caso di specie non è possibile sostenere che i criteri individuati dalla stazione appaltante siano generici e non dettagliati: essi contengono, infatti, un’adeguata descrizione di quali aspetti dell’offerta sarebbero stati valorizzati dalla Commissione giudicatrice, il che rende del tutto ragionevole l’attribuzione di un mero punteggio numerico”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di respingere il ricorso sulla scorta del principio già sostenuto in base al quale “la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non è prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C.
approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Ne discende che la previsione di subcriteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che legittimamente non l’ha esercitata a fronte di criteri, che già contengono parametri dettagliati ai
fini dell’attribuzione del punteggio (Cons. Stato, V, n. 1497 del 2021; Cons. Stato, III, n.3080 del 2020).”
La seconda questione viene affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1629/2025
Il partecipante ad una gara di appalto di servizi di vigilanza privata aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo che i sub criteri e i sub punteggi per la valutazione delle offerte introdotti dalla commissione giudicatrice sarebbero stati illegittimi perché non previsti dal bando di gara.
In buona sostanza veniva contestata ( a differenza di quanto censurato nella precedente vicenda ) che la Commissione avesse introdotto elementi di valutazione nuovi e pertanto inammissibili
Il Tar aveva respinto il ricorso stabilendo che «la scelta operata dalla stazione appaltante […] è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico […]. Tale scelta, infatti, rispetta, seppur in termini numerici assoluti, la distinzione di peso e rilevanza attribuita dal disciplinare ai vari criteri discrezionali».
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza appellata, ha avuto modo di precisare ( ed è questo l’aspetto significativo della pronuncia ) i contorni ed i limiti che vanno rispettati ogniqualvolta la Commissione agisca sulla base di propri criteri valutativi
Innanzitutto «la commissione giudicatrice si è limitata ( deve limitarsi ) ad introdurre scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per i singoli criteri di valutazione delle offerte tecniche , e quindi non incidendo ( senza incidere ) sui rapporti fissati nel bando tra detti criteri valutazione e il punteggio massimo riservato alla qualità dell’offerta tecnica».
Ne deriva che “ nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, specificando le modalità applicative di tale operazione, sempreché non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 97 del 2013) “;
In conclusione “ è legittima la fissazione di criteri motivazionali per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, purché siano rispettati precisi limiti: a) il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste, nel senso che la specificazione dei criteri di valutazione deve essere sempre anteriore all’apertura delle buste; b) il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4793 del 2022);”