Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Cremona, CR 26100

In questa sede si intende chiarire il ruolo della struttura di supporto al Rup, alla luce delle posizioni assunte dalla giurisprudenza o dai servizi ministeriali nonché dalla recente configurazione data in occasione dell’aggiornamento del Bando tipo n, 1 riguardante appalti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie europee da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Della struttura troviamo indicazione nel comma 6 dell’art 15 del Codice per il quale
“ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.”
La disposizione , caratterizzata da una estrema sintesi, è integrata con le indicazioni contenute nell’articolo 3 dell’allegato I.2 in cui si sottolinea che “la stazione appaltante (…) su proposta del RUP “può conferire “incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Ciò premesso, la prima questione interpretativa riguarda la differenza esistente tra questa struttura ed il vero e proprio supporto al Rup.
In tal senso è di sicura utilità il parere n.2956/2025 del servizio di supporto giuridico del MIT
Al quesito se la struttura di supporto può essere costituita da soggetti interni o solamente da soggetti esterni, il MIT risponde innanzitutto che l’ufficio e l’organico può essere mobile diventando quindi strumento (con funzione “servente”) per il RUP.
Funzione “servente” nel senso che la gestione pratico/operativa non può che essere
rimessa ai RUP (a cui la struttura risponde).
Ciò premesso la risposta del servizio di supporto giuridico è nel senso che “ il disposto normativo lascia intendere che possano far parte della struttura sia soggetti esterni all’amministrazione che interni alla stessa”.
Si tratta, pertanto, di un gruppo di lavoro chiamato – per quanto concerne i
dipendenti interni -, a specializzarsi nella materia contrattuale che si può occupare
oltre che della fase pubblicistica anche di quella esecutiva.
Sulla differenza tra i due istituti registriamo inoltre la posizione della Corte dei Conti secondo la quale la struttura si differenzia del vero e proprio supporto in quanto , nel primo caso si tratta di facoltà della stazione appaltante che può decidere di farvi ricorso attraverso un ufficio connotato, nel disegno normativo, dalla stabilità «per una migliore realizzazione dell’intervento pubblico»; nel secondo caso invece si è di fronte alla classica esternalizzazione dell’attività di supporto al Rup (che costituisce un appalto di servizi a cui si applicano le norme ordinarie del Codice).
Per questo, puntualizza la Corte, “viene in rilievo la disciplina prevista nell’articolo 2, comma 3 dell’allegato I.2. disposizione, che deve essere letta in connessione con il fatto che l’ufficio del Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato “ (art. 15, comma 2 del codice).
Secondo la Sezione, “coordinando i due apparati normativi, , emerge la classica attività di supporto al Rup, carente dei requisiti necessari ,quale ipotesi connotata da residualità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al Rup “, ed ,in quanto tale, deve ritenersi distinta ed autonoma rispetto alla struttura di supporto.
Anche la giurisprudenza ( in questo caso il Consiglio di Stato Sez V 18 agosto 2025 n. 7065 ) ha avuto modo di entrare nel merito dell’istituto, segnatamente per affermare il principio che le stazioni appaltanti godono di un’ampia autonomia organizzativa nella delimitazione dei compiti del responsabile del progetto in relazione agli adempimenti che intendono riservare agli altri uffici amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure di gara, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento che devono essere mantenute in capo al Rup.
In particolare il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla presunta illegittimità di un provvedimento adottato dalla stazione appaltante che attribuiva al proprio Settore Contratti il compito di verificare la correttezza della documentazione amministrativa, ha ritenuto legittima tale scelta in quanto pienamente in linea con la previsione dell’articolo 7 dell’Allegato I.2, attività che, nel demandare al RUP la verifica della documentazione amministrativa, consente che sia nominato, a tal fine ,un apposito ufficio o servizio, sulla base delle disposizioni proprie di ogni singola Stazione Appaltante.
A questo punto appare interessante verificare se la struttura di supporto trovi una propria articolazione nel Bando Tipo, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del Correttivo al Codice.
Il documento in effetti, introduce delle novità rispetto alle disposizioni previste nell’allegato I.2 del Codice che si riflettono sulle modalità organizzative e, quindi, anche sull’ambito operativo della struttura di supporto.
Alcuni esempi
Il punto 21 del Disciplinare introduce l’opzione tra Rup, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, in merito alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente.
La stessa impostazione è riscontrabile nel passo successivo relativo all’utilizzo dell’inversione procedimentale.
Anche in questo caso il disciplinare individua tra tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante i soggetti deputati alle operazioni ivi elencate.
L’analoga possibilità di scelta (Rup, collaboratori o anche la commissione di gara) viene disposta circa l’apertura della «busta» contenente le offerte.
Sempre nel Bando Tipo si dispone che «gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione».
Mancando una indicazione puntuale delle prerogative, si può ipotizzare che il provvedimento possa essere adottato dal soggetto che si occupa del sub-procedimento .
A tale riguardo è bene ricordare che l’allegato I.2 (art. 2) del Codice prevede che anche in presenza di collaboratori (come il responsabile di fase) o strutture adibite ad hoc (come l’ufficio di supporto), questi sono tenuti a svolgere delle «semplici» attività istruttorie non potendo svolgere attività valutative e/o decisorie.
Lo stesso allegato I.2, nell’articolo 7, comma 1 lettera a), infatti, spiega che anche in presenza di collaboratori il Rup «esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate».