Il Consiglio di Stato chiarisce i confini del soccorso istruttorio

Avv. Anna Cristina Salzano

Con la sentenza n. 1438/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Campania n. 5075/2025, affermando la legittimità dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio nel caso di mancata presentazione in gara da parte del concorrente del DGUE.

La vicenda riguardava l’appalto per l’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli Est. Il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per sopperire alla mancata produzione del DGUE da parte della mandante del RTI aggiudicatario.

Il TAR Campania aveva accolto il ricorso affermando che l’omessa produzione del DGUE non fosse sanabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio ritenendo che l’art. 101 del d.lgs. 36/2023 non consentisse l’integrazione in caso di mancata produzione del documento.

Il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, discostandosi da alcune pronunce di segno contrario dello stesso organo giudicante e dell’Anac, ha delineato le coordinate ermeneutiche per l’applicazione dell’istituto in commento così come disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, sgombrando il campo da un’interpretazione formalistica della norma.

Il d.lgs. 36/2023, diversamente dal previgente Codice, ha attribuito una portata più ampia all’istituto del soccorso istruttorio dedicando un’apposita disposizione all’istituto, i.e. l’art. 101, e disciplinando nel corpo della norma l’ambito, la portata e le funzioni delle diverse ipotesi di soccorso istruttorio ivi previste. 

Seguendo i diversi punti dell’art. 101 è possibile identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio: il soccorso “integrativo o completivo”, che è volto a colmare carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione della documentazione inerente l’offerta tecnica ed economica; soccorso “sanante”, che è volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone l’offerta tecnica e/o economica; soccorso “istruttorio in senso stretto”, cosiddetto “procedimentale”, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta tecnica e/o economica, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica; soccorso “correttivo”, che permette al concorrente di rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dell’immodificabilità contenutistica.

Il Consiglio di Stato nel riformare la sentenza di primo grado si è pronunciato sulla natura del DGUE e sul perimetro del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023.

In relazione al DGUE, il Collegio afferma che si tratta di una autodichiarazione standardizzata che consente agli operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare a una gara d’appalto. È stato introdotto dalla Direttiva 2014/24/UE come ESPD (European single procurement document) e ha sostituito gran parte della documentazione tradizionale, con l’obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici.

Per quanto concerne poi il soccorso istruttorio la sentenza si sofferma sulla finalità ed i principi che regolano l’istituto definendolo come uno “strumento di leale collaborazione con cui la stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara” che mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, e ciò anche nell’interesse della stessa stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili.

Ciò premesso, nel solco della giurisprudenza comunitaria che ha tracciato i confini dell’istituto prevedendo alcuni paletti, il soccorso istruttorio può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara prevedendo come unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

In tale prospettiva, nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 del d.lgs. 26/2023 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Dunque, la chiave interpretativa della disposizione è la leale collaborazione delle parti.

In applicazione dei suddetti principi i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che il DGUE è un’autocertificazione standardizzata con funzione semplificativa degli oneri amministrativi e che la stazione appaltante può correttamente attivare il soccorso istruttorio per colmare una lacuna formale, non idonea a incidere sulla par condicio. Nel caso di specie, l’assenza del DGUE indicato dall’appellante come “contenitore” formale in cui vengono rese in gara le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali non può comportare l’automatica esclusione quando parte del “contenuto” è già presente in altri documenti, come ad esempio la domanda di partecipazione.

L’art. 101 del d.lgs. 36/2023, sostengono i giudici di Palazzo Spada, codifica un approccio antiformalistico, coerente con i principi del risultato e della fiducia.

La decisione conferma una lettura sostanzialista e collaborativa delle regole di gara, privilegiando la qualità delle offerte rispetto agli automatismi espulsivi privi di reale utilità per l’interesse pubblico.