Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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A fronte di un calo complessivo in valore del 4,1% rispetto al 2023, crescono per importo forniture e servizi, con un’impennata dei prodotti farmaceutici. Nel mirino dell’ANAC gli affidamenti diretti, che riguardano il 98% delle procedure. Ma si omette di evidenziare che in valore, per affidamenti superiori a 40.000 euro, rappresentano solo il 6,1% del totale, con una diminuzione complessiva rispetto al 2023 del 10,8%. (- 20,9% nelle forniture, -12,8% nei servizi). Ammesse le criticità del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.
Il Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa, ha presentato alla Camera dei deputati la relazione annuale dell’attività svolta nel corso del 2024 dall’Autorità Anticorruzione. Tra i diversi i temi affrontati, sono emerse particolari criticità riguardo allo stato di attuazione PNRR: in alcuni settori la spesa effettiva risulta ancora inferiore al 30% delle risorse stanziate.
Decisamente problematico – secondo Busìa – anche il dato sugli affidamenti diretti che costituiscono il 98% degli acquisti di beni e servizi. Parallelamente emerge un addensamento di procedure tra 135.000 e 140.000 euro, spesso frutto di un frazionamento artificioso volto a rimanere sotto le soglie di legge e ad aggirare le regole della concorrenza. Una tendenza che inoltre favorisce inefficienze e infiltrazioni mafiose specie nei contesti più fragili. In ambito di mercato dei contrati pubblici viene segnalato un calo rilevante di appalti di lavori, -38,9%. Ulteriore dato negativo è il valore economico complessivo degli appalti pubblici, 271,8 miliardi di euro, in caldo del 4,1% rispetto al 2023 e del 7,3% rispetto al 2022.
LA DOMANDA DEL MERCATO
Nel 2024 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori, ordinari e speciali, si è attestato attorno ai 271,8 miliardi di euro.
Tale dato rappresenta il terzo valore più alto della serie storica, facendo registrare, rispetto al 2020 (punto di minimo della serie), un aumento di circa il 46,4%. Sebbene, rispetto al precedente anno 2023, si rilevi una lieve flessione pari al – 4,1%, che si riduce fino al – 7,3% se lo si rapporta al 2022 (punto di massimo della serie).
Tale flessione potrebbe essere ascritta sia al minor numero di appalti finanziati dalle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) essendo, tali risorse, già state impegnate in parte negli anni precedenti, sia soprattutto all’entrata a regime della digitalizzazione dei contratti pubblici prevista dal Codice, che ha sicuramente portato le stazioni appaltanti a ridurre la propria domanda di lavori, servizi e forniture, almeno per i primi mesi dell’anno 2024.
La tipologia di contratto che pesa maggiormente è quella dei servizi (il 43,1% del totale), seguita dalle forniture e dai lavori. A livello di importo, invece, sono le forniture che pesano maggiormente con il 42,7% rispetto al totale, seguite dai servizi e dai lavori.
Sono sempre i settori ordinari, rispetto a quelli speciali, ad assorbire con il 91,9% il numero totale delle procedure e con il 78,2% l’importo complessivo della domanda.
In termini di importo, il settore che contribuisce maggiormente alla leggera flessione negativa del 2024 rispetto al 2023 è quello dei lavori, con un valore pari a circa 60,8 miliardi di euro, che diminuisce del -38,9%. Questa riduzione è in parte attribuibile all’entrata in vigore del nuovo Codice, che ha indotto le stazioni appaltanti ad essere più caute all’inizio anno nell’effettuare nuovi appalti, a causa dei tempi necessari ad adattarsi alla nuova tecnologia di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (nel seguito CIG). Per cui, in definitiva, si registra una contrazione fisiologica del settore, considerando che negli ultimi anni i lavori erano cresciuti in modo significativo, mentre nel 2024 tornano a un livello poco superiore a quello degli anni 2021 e 2020.
Il settore forniture (pari a circa 116,1 miliardi di euro) e il settore servizi (pari a circa 94,9 miliardi di euro), a livello di importo registrano un aumento rispettivamente del +18,9% e del +10,1% in confronto all’anno precedente, portando ciascun settore, per la propria tipologia, ai massimi storici. Il settore delle forniture è sostanzialmente stabile a livello di numerosità (con una leggera flessione pari al – 3,6%): l’incremento del valore complessivo è quindi attribuibile ad un importo medio più elevato degli appalti. L’incremento dei servizi, invece, è dipeso in parte dall’aumento del numero di procedure e dall’emergere di appalti significativi a livello di importo nel 2024. Si segnalano al riguardo quattro procedure nell’ambito della tipologia dei servizi con importi davvero rilevanti, in primis un contratto di appalto di Trenitalia S.p.A. di ben 6,8 miliardi di euro, relativo a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara per la manutenzione della flotta ETR1000, che coprirà ulteriori 10 anni per i treni ETR1000 acquisiti nel 2009 e ulteriori 25 anni per quelli acquisiti nel 2023. A seguire, si evidenziano tre importanti appalti, anch’essi di durata pluriennale, realizzati tramite procedura aperta nel settore enti locali (Province e Regioni) rispettivamente di circa 1,6 miliardi di euro, 1,076 miliardi di euro e 1,075 miliardi di euro, relativi a servizi per il trasporto pubblico locale ferroviario per la Provincia Autonoma di Bolzano, alla conduzione e gestione del termovalorizzatore di Acerra, e alla concessione del servizio idrico della Provincia di Imperia. Questi appalti hanno contribuito ad un significativo aumento nella tipologia, portando al valore più alto mai registrato per tale categoria di contratto.
Le tipologie di forniture maggiormente acquistate nel 2024 sono quelle relative ai prodotti farmaceutici che aumentano rispetto al precedente anno del +37,2% e quelle relative alle apparecchiature mediche che sostanzialmente rimangono invariate rispetto al 2023, facendo registrare una leggerissima crescita del +2,1%. Seguono, poi, la categoria relativa a elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare che diminuisce rispetto al precedente anno del -20,2%, e la categoria dei veicoli a motore che fa registrare una flessione del -8,7%.
I servizi per cui si spende di più sono quelli relativi all’assistenza sociale, che rispetto al precedente anno aumentano del +72,8%. A seguire i servizi relativi a riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi che per quest’anno fanno registrare un balzo in avanti considerevole (+367,7%) dipeso, sostanzialmente, dall’appalto avviato da Trenitalia S.p.A. di 6,8 miliardi di euro. In ordine di importo seguono i servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici che rimangono stabili rispetto al precedente anno (-0,4%) e i servizi di pulizia e disinfestazione terrestre che aumentano del 76,4%.
La modalità di scelta del contraente
Dall’analisi delle modalità di scelta del contraente, emerge che nel 2024 la procedura aperta ha coperto circa il 15,8% delle procedure totali. Tuttavia, la maggior parte delle stazioni appaltanti (il 77%) ha optato per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (22,7%) o per l’affidamento diretto (54,3%). In termini di importi, la procedura aperta rimane la modalità più utilizzata per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, con una quota del 49,8%, seguita dalla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (22,8%) e dalla procedura ristretta (17,1%). L’affidamento diretto vale il 6,1% degli affidamenti e la procedura negoziata con bando il 4,1%.
Le tipologie di stazioni appaltanti
Si evidenzia che il valore della domanda, che ammonta complessivamente a circa 271,8 miliardi
di euro, è associato per il:
» 27,3% al settore relativo ai servizi di interesse generale, quali elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, etc.;
» 26,4% alle centrali di committenza (escluse le centrali di committenza del settore sanitario); il 6,0% del valore complessivo della domanda è afferente a Consip S.p.A.;
» 15,9% alla tipologia settore della sanità;
» 14,3% alla tipologia settore degli enti locali (di cui 10,3% alle Città metropolitane, Comuni e Comunità montane).
A livello di numerosità, anche quest’anno come negli anni passati, pesano maggiormente le procedure associate alla tipologia enti locali (34,2%), seguite dalla tipologia settore sanitario (19,7%) e dalla tipologia settore dei servizi di interesse generale, quali elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, etc. (14,8%).
La tipologia settore delle centrali di committenza è quella con il maggior numero
di procedure aperte e ristrette (65,6% degli affidamenti), seguita dalla tipologia settore della sanità (36,4% degli affidamenti) e dalla tipologia settore servizi di interesse generale quali elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, etc. (17,5% degli affidamenti). Mentre dalla tabella 5.28 si evince che la tipologia di stazione appaltante che a livello di importi affida maggiormente con procedure aperte e ristrette è quella del settore delle centrali di committenza (82,8%), seguita dalla tipologia settore servizi bancari, finanziari e assicurativi e dalla tipologia settore sanità con, rispettivamente, il 76,5% e il 75,7% della spesa complessiva di ciascun settore.
Le criticità riscontrate in relazione all’utilizzo del Fascicolo Virtuale
dell’Operatore Economico
Una segnalazione, inoltrata nel mese di luglio 2024 alla Cabina di regia, al MIT e al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha riguardato lo stato di attuazione del FVOE di cui all’articolo 24 del Codice.
Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto di dover denunciare le difficoltà riscontrate nel corso delle interlocuzioni avviate con gli enti certificanti al fine di definire i casi d’uso da esporre sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l’acquisizione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite interoperabilità, dei dati e delle informazioni necessari alla verifica dei requisiti di partecipazione.
A tal proposito, è stato evidenziato come alcune criticità, difficilmente superabili, rischiassero di pregiudicare la completa attuazione della digitalizzazione. Si faceva riferimento, in particolare, all’assenza di banche dati o alla mancata centralizzazione delle informazioni, nonché a problematiche di tipo normativo, derivanti dal mancato coordinamento tra le disposizioni del Codice e le previsioni che regolano il funzionamento delle singole banche dati degli enti certificanti, soprattutto per quanto atteneva al mancato riconoscimento della primazia del Codice sui provvedimenti che disciplinano dette banche dati.
È stato, dunque, rappresentato che il funzionamento solo parziale del FVOE, in conseguenza delle richiamate problematiche, imponeva alle stazioni appaltanti di procedere “manualmente” alla richiesta di verifica, con conseguenti frequenti omissioni e ritardi nelle risposte che pregiudicavano il tempestivo affidamento, mettendo a rischio il rispetto dei termini stringenti previsti dal Codice per la conclusione delle procedure e comportando, quindi, una violazione del principio del risultato.
Per ovviare a tali criticità, ANAC ha formulato alcune proposte emendative, volte, da un lato, a superare la problematica del mancato coordinamento tra le disposizioni del Codice e le previsioni che regolano il funzionamento delle singole banche dati degli enti certificanti e, dall’altro, ad introdurre uno specifico potere sanzionatorio in capo all’Autorità.
Lo stato di attuazione della digitalizzazione
La digitalizzazione ha determinato un cambiamento radicale del modello di gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, con un forte impatto non solo sulle modalità operative di conduzione degli affidamenti, ma anche sulla definizione dei processi delle amministrazioni e ha esplicato i suoi effetti anche al di fuori dello stretto perimetro del mercato delle commesse pubbliche, coinvolgendo soggetti che, pur non essendo tra gli attori principali del procurement, svolgono comunque un ruolo fondamentale ai fini del conseguimento del risultato.
Si pensi agli enti certificanti il possesso dei requisiti di partecipazione, chiamati ad alimentare il FVOE, o alle compagnie di assicurazione che emettono le garanzie fideiussorie, per la cui verifica il Codice richiede modalità telematiche.
Dirompente, dunque, è stata la forza d’urto della digitalizzazione su tutti gli operatori coinvolti a qualsiasi titolo nei processi di approvvigionamento, complici anche i tempi molto ristretti imposti dagli impegni assunti in sede europea, che non hanno consentito di mettere in campo, con congruo anticipo rispetto alla data di avvio, tutte le più opportune azioni di accompagnamento del cambiamento. ANAC, in qualità di titolare della struttura portante dell’intero modello di digitalizzazione, si è attivata sin da subito per prestare assistenza al mercato tramite la pubblicazione di FAQ e di comunicati e la risposta a singole richieste di chiarimento, fornendo riscontro, nel corso del 2024, a oltre 13.600 quesiti tecnici e giuridici ricevuti tramite diversi canali (Contact center, protocollo, servizi online e caselle e-mail dedicate, etc.). L’Autorità,
inoltre, ha mantenuto una diretta e continua interlocuzione con il MIT, la Cabina di regia, le associazioni degli enti territoriali (ANCI, UPI), le Regioni e le principali stazioni appaltanti e centrali di committenza, quali Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e i rappresentanti dei soggetti aggregatori.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
Una rilevante criticità è stata subito individuata nel vincolo imposto dall’articolo 25 del Codice all’utilizzo di PAD certificate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Posto che il 1°gennaio 2024 risultavano certificate per l’espletamento della fase di affidamento appena n. 17 PAD, molte amministrazioni, soprattutto le più piccole e meno strutturate, e con riferimento a contratti di importo esiguo, hanno lamentato l’eccessiva rigidità del sistema e le difficoltà, sproporzionate rispetto al valore dell’acquisto, connesse alla ricerca di una piattaforma disponibile.
Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, al fine di favorire le amministrazioni nell’adeguamento ai nuovi sistemi e consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’Autorità, sentito il MIT, ha permesso, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP per la gestione degli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. La misura, di carattere transitorio e temporaneo, è stata poi prorogata – come si è detto – fino al 30 giugno 2025 ed estesa all’adesione ad accordi quadro e convenzioni, alla ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del Codice prevista dalla documentazione di gara originaria in relazione a procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, nonché alle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice e agli affidamenti in house.
Parallelamente, sin dal gennaio 2024, l’Autorità ha mantenuto aperto un canale di continuo dialogo con i gestori delle PAD. L’attività di confronto è stata recentemente istituzionalizzata, per iniziativa di AgID in quanto owner del processo di certificazione, tramite la creazione di un tavolo che vede presenti i gestori di tutte le PAD, con lo scopo di mettere a fattor comune le problematiche rilevate e di elaborare soluzioni condivise, utili al miglioramento della fruizione delle piattaforme da parte delle stazioni appaltanti.
A partire dal 1° gennaio 2024 si è verificato un progressivo incremento del numero delle PAD a seguito dell’ingresso nel mercato di nuovi attori. Contemporaneamente, si è assistito ad una rapida evoluzione delle stesse, legata all’ampliamento delle funzionalità supportate, inizialmente limitate all’affidamento dei contratti e poi estese anche all’esecuzione; ciò ha comportato l’introduzione di ulteriori versioni di alcune PAD in corso d’opera.
Alla data del 31 dicembre 2024 si contavano n. 53 PAD certificate per la gestione dell’intero ciclo di vita del contratto, dall’affidamento al termine dell’esecuzione, e n. 26 PAD certificate per la sola fase di affidamento, considerando distinte le varie versioni di una singola PAD.
Per quanto concerne il numero dei titolari sviluppatori delle componenti certificate utilizzate dalle PAD e quello dei gestori delle stesse piattaforme, alla medesima data del 31 dicembre 2024, n. 44 titolari risultavano avere componenti certificate e n. 56 gestori risultavano condurre una o più PAD conformi. Oltre a società di sviluppo software impegnate nello specifico mercato, tra i titolari e i gestori si riscontrano principalmente pubbliche amministrazioni che coordinano realtà territoriali, in particolare Città metropolitane e Regioni.
Le PAD certificate risultano dislocate sull’intero territorio nazionale, con una presenza e una copertura differenziate a livello regionale.
L’aumentato numero delle PAD e delle funzioni sviluppate da ciascuna di esse, unitamente all’accresciuta coscienza digitale delle stazioni appaltanti, consentono di ritenere superata la fase emergenziale registrata all’inizio del 2024 e di considerare avviata, pur con i normali margini di miglioramento, una fase a regime, nella quale il soggetto intenzionato ad affidare un contratto pubblico sa come muoversi sul mercato per individuare la PAD in grado di garantirgli le funzionalità necessarie al conseguimento dell’obiettivo.
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico
In tema di digitalizzazione, alcune criticità sono emerse anche in relazione alla versione 2.0 del FVOE, utilizzabile per la verifica dei requisiti, nelle procedure indette a partire dal 1°gennaio 2024, per il tramite delle PAD interoperanti con la PCP e la BDNCP.
Il FVOE 2.0, tuttora soggetto ad evoluzione, è fruibile dalle stazioni appaltanti attraverso le PAD, oltre che attraverso l’interfaccia utente messa a disposizione da ANAC. Il suo funzionamento, tuttavia, è condizionato dalla disponibilità degli enti certificanti a sviluppare e rendere disponibili i nuovi servizi necessari per l’acquisizione della documentazione e dei dati utili alla verifica dei requisiti. Stante la centralità dello strumento nell’ecosistema di procurement, risulta cruciale il mantenimento tecnico delle condizioni di interoperabilità con gli enti certificanti.
Al 31 dicembre 2024 gli enti certificanti che risultavano avere messo a disposizione servizi interoperabili erano il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa) e Accredia, oltre alla stessa Autorità per ciò che riguarda le informazioni di propria esclusiva titolarità (le attestazioni SOA e le informazioni presenti nel Casellario delle imprese). Con altri enti certificanti (Ispettorato nazionale del lavoro e
International Accreditation Forum) sono tuttora in corso valutazioni per stabilire la disponibilità di banche dati e servizi centralizzati e per individuare eventuali modalità di interazione e scambio dei dati.
Occorre segnalare, tuttavia, che per alcune tipologie di dati e di documentazione, di particolare interesse per le stazioni appaltanti, allo stato attuale non sono ancora disponibili banche dati centralizzate contenenti le necessarie informazioni da integrare con il FVOE. È questo il caso, ad esempio, dei certificati dei carichi pendenti e delle richieste di rinvio a giudizio da parte del Ministero della Giustizia.
Di contro, attualmente sono in corso di sviluppo alcune nuove funzionalità del FVOE, finalizzate a consentire l’utilizzo dello strumento in sede di indagini di mercato, con particolare riferimento agli affidamenti diretti previa richiesta di preventivo, e per la verifica dei requisiti degli operatori economici iscritti ai sistemi dinamici di acquisizione (SDA) istituiti dalle centrali di committenza. È allo studio anche lo sviluppo di specifici servizi volti a consentire alle Società Organismo di Attestazione (SOA) di integrare le funzionalità del FVOE con i sistemi gestionali da loro utilizzati nell’ambito del processo di qualificazione.
Lo stato di attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, entrato in vigore il 1°luglio 2023, si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (articolo 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e Tabelle A e B dell’Allegato II.4) svolte dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza, con l’esclusione degli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice (articolo 62, comma 17, del Codice e articolo 2, comma 2, dell’Allegato II.4).
L’articolo 63, comma 1, dello stesso Codice prevede che sia istituito “presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo”.
Sono iscritti di diritto in detto elenco i soggetti indicati nel comma 4 dello stesso articolo 63, ovvero “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.a., l’Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a”.
Grazie all’acquisizione delle domande di qualificazione in modalità telematica, l’Autorità effettua un monitoraggio costante del processo di qualificazione, con particolare riguardo ai settori di qualificazione e ai livelli conseguiti, oltre che rispetto alla distribuzione territoriale e all’eventuale funzione di centralizzazione delle committenze; informazioni che, nel loro insieme, risultano utili a descrivere il nuovo assetto del procurement pubblico determinato dalle recenti innovazioni normative.
Il processo di qualificazione persegue gli obiettivi di efficienza, trasparenza e professionalizzazione del sistema degli appalti pubblici, introducendo requisiti specifici per le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore capacità gestionale e competenze adeguate allo svolgimento delle procedure di gara. La principale ratio della riforma, infatti, si rinviene nell’intento di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e l’efficienza complessiva della spesa, che aumenta se l’intero ciclo di vita dei contratti è gestito da soggetti esperti. Tale esigenza si avverte particolarmente in relazione alle piccole amministrazioni, le quali hanno spesso manifestato inefficienze negli acquisti, in quanto sprovviste delle professionalità necessarie.
L’obiettivo finale della riforma, dunque, è quello di consentire di svolgere l’attività contrattuale, sopra determinate soglie, solo a chi sia effettivamente in grado di svolgerla, in quanto dispone di personale adeguato e, possibilmente, vi si dedica in modo permanente e professionale, come nel caso delle centrali di committenza.
La qualificazione consente, poi, di sfruttare, per lo svolgimento delle procedure contrattuali, sempre in continuo aggiornamento, le più moderne tecnologie, delle quali le amministrazioni non qualificate spesso non dispongono.
Un’ulteriore fondamentale ragione della qualificazione può essere individuata nell’esigenza di assicurare e favorire il rispetto formale e sostanziale della legge. Infatti, posto che la disciplina normativa in materia di contratti pubblici, nonostante la semplificazione operata dal nuovo Codice, risulta estremamente complessa e articolata, solo soggetti adeguatamente strutturati e qualificati sono in grado di acquisire una conoscenza sufficientemente ampia e costantemente aggiornata delle norme e della giurisprudenza di riferimento.
Per i motivi sopra richiamati, dunque, la qualificazione costituisce, senza dubbio, nel medio-lungo periodo, uno strumento di efficienza, integrità e sviluppo del mercato interno. È infatti evidente che il sistema di qualificazione richiede oggi capacità e professionalità nuove e differenti rispetto a quelle disponibili nei tradizionali uffici appalti delle oltre 40.000 amministrazioni aggiudicatrici censite nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), delle quali oltre 12.000 hanno effettuato procedure di affidamento al di sopra delle attuali soglie di qualificazione, nel periodo 2018-2022, in almeno uno dei due settori previsti (lavori – servizi e forniture).
Già oggi, l’assenza di qualificazione comporta limitazioni significative. Le stazioni appaltanti non qualificate, infatti, non possono ottenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) per le procedure per le quali vige l’obbligo di qualificazione, trovandosi quindi, di fatto, impossibilitate ad avviare tali gare per proprio conto. Le stazioni appaltanti non qualificate, inoltre, possono svolgere autonomamente solo l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di qualificazione, dovendosi obbligatoriamente affidare a soggetti qualificati per le procedure di importo superiore (articolo 62, comma 10, d.lgs. n. 36/2023).
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza rappresenta, dunque, un passo significativo verso un sistema degli appalti pubblici più trasparente, efficiente e competitivo.