Corsi di formazione a catalogo. Non è appalto di servizio di formazione

PARERE MIT  n.3136 del 30.1.225  

Quesito: La formazione a catalogo è la formazione presente all’interno di un catalogo formativo, offerta da parte di un ente di formazione e/o società di formazione alla generalità dei possibili fruitori con un programma, metodologia, prezzo, luogo, data e orario di svolgimento predeterminati. Si chiede se l’ipotesi in cui un’amministrazione intenda iscrivere a titolo oneroso uno o più dipendenti ad un corso a catalogo, con le peculiarità di cui sopra, integri la fattispecie di appalto di servizio di formazione con gli obblighi connessi alla richiesta di CIG e tracciabilità. Si richiede, inoltre, nel caso in cui il corso a catalogo sia, invece, escluso dall’obbligo di richiesta di CIG e tracciabilità dei flussi finanziari, se sia necessario procedere all’acquisto tramite piattaforme negoziali certificate oppure se sia possibile procedere tramite acquisti extra piattaforme negoziali analogamente a un acquisto economale.

Risposta: Se il corso di formazione è oggetto di un contratto tra la società che organizza l’evento e l’Ente i cui dipendenti beneficiano della formazione, si tratta di un contratto di servizi per il quale il CIG è necessario. Al contrario, se una società di formazione offre in modo indistinto la possibilità di partecipare ad un convegno/corso/seminario a potenziali fruitori e un Ente ritiene opportuno far partecipare uno o più dipendenti a tale evento, la delibera ANAC n. 4/2011 affermava espressamente che la “mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad seminario o convegno non integra la fattispecie di appalto di servizio di formazione”. A seguito delle modifiche apportate alla suddetta delibera 4/2011 con la successiva delibera ANAC 556/2017 tale osservazione non è più presente. Tuttavia, sul tema, nelle FAQ di ANAC relative alla Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate al 6 Febbraio 2024, si riscontra la faq C9 secondo cui in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non è necessaria l’acquisizione del CIG. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La risposta alla domanda 1) è negativa. Per la domanda 2) si concorda con la seconda opzione da voi indicata. Si ricorda che le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l’utilizzo di contanti – vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo delle relative spese. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).