Contributo gara ANAC per anno 2025

Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

ANAC – Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598

Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2025
IL CONSIGLIO

(omissis)

DELIBERA

Art. 1. Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  n.  36/2023, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’Allegato I.1 del decreto legislativo n.  36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023

2. Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

    a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
    b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera ANAC n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house.

Art. 2. Entità della contribuzione

  1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023: per le gare pubblicate nell’anno 2025 la contribuzione è così determinata:
Importo posto a base di garaQuota stazioni
appaltanti
Quota operatori
economici
Inferiore a Euro 40.000EsenteEsente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000Euro 35,00Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000Euro 250,00Euro 18,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000Euro 33,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000Euro 410,00Euro 77,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000Euro 90,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000Euro 660,00Euro 165,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000Euro 880,00Euro 220,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000Euro 560,00

2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Art. 3. Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all’Amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.

2. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

3. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2025.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del d.lgs. 36/2023. 5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta. 6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.N.AC.

Art. 4. Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell’uno per mille, entro quindici  giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all’art.  213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5. Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6. Disposizione finale

  1. Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025

ANAC – AVVISO del 15 maggio 2025: generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da gennaio ad aprile 2025

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo gennaio-aprile 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore di A.N.AC.
Sul Portale dei pagamenti di A.N.AC. sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Si evidenzia che, come novità introdotta dalla delibera di autofinanziamento per l’anno 2025 n. 598/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le procedure di affidamento in house sono soggette all’obbligo contributivo e tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante.

Si ricorda, altresì, a tutte le stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, si evidenzia che il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per il pagamento dei MAV.