Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Può il voto dei commissari di gara essere collegiale? O deve essere necessariamente individuale?
Questo l’interrogativo che ha generato responsi giurisprudenziali finalizzati a definire il corretto operato della Commissione di gara per evitare che il giudizio espresso dai commissari risultasse disancorato dalla componente personale.
Due recenti sentenze del medesimo Tar ( in questo caso quello lombardo) offrono interessanti spunti per poter affermare che non vi sia una linea omogenea sotto il profilo strettamente operativo, con conseguenze pratiche, dunque, assai rilevanti.
Ma, prima di analizzare le sentenze, diamo conto delle fattispecie che hanno portato alle decisioni apparentemente difformi tra loro.
Nel primo caso, che ha dato origine alla sentenza del Tar Lombardia n.2169 del 12 giugno 2025, una Centrale acquisti aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari.
La legge di gara prevedeva che l’assegnazione dei punteggi dovesse avvenire seguendo due fasi.
In una prima fase ogni commissario era chiamato ad attribuire, autonomamente e discrezionalmente, uno specifico coefficiente riferito a ciascun sub criterio valutativo.
Invece, nella seconda fase, la Commissione era chiamata ad effettuare un calcolo collegiale della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, sempre con riferimento al singolo sub-criterio.
Un concorrente ricorreva contro l’operato della commissione contestando che fosse stato rispettato il principio, sancito dalla lex specialis, per il quale il voto espresso dai commissari doveva essere autonomo ed individuale, in quanto , dalla lettura dei verbali di gara, appariva invece una assoluta e “sospetta“ convergenza di giudizi quale indice sintomatico di un giudizio collegiale, anziché individuale.
Il collegio nell’accogliere il ricorso si preoccupa innanzitutto di affermare che “ la giurisprudenza non esclude che ciascun Commissario possa esprimere il proprio giudizio all’esito di un confronto preventivo con gli altri componenti della Commissione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1012/2025).
Tuttavia, nel caso di specie non sembra che i giudizi che i singoli Commissari erano chiamati ad esprimere in autonomia e in via discrezionale fossero stati preceduti da un ordinario confronto collegiale e ciò sia perché non vi era evidenza di un simile confronto e sia perché il numero di operazioni di giudizio identiche tra loro portava ragionevolmente ad affermare che fosse mancata proprio la fase in cui ogni membro della Commissione era chiamato ad esprimere la propria valutazione singolarmente e in autonomia.
L’identità dei giudizi riscontrata nel caso di specie era un indizio idoneo a far presumere, secondo la regola probatoria “più probabile che non” e in mancanza di elementi di prova contraria, che vi fosse stata una preventiva decisione concordata sull’attribuzione dei punteggi.”
I giudici hanno concluso che, in questo modo, risultava falsata la regola di gara cristallizzata nel Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei subcriteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase.
In conclusione, secondo i giudici, l’operato della commissione risultava illegittimo.
Anche con la seconda decisione (TAR Lombardia Milano (Sez. II) sentenza 4 dicembre 2025 n. 3979 ) il giudice amministrativo ha dovuto affrontare la contestazione in base alla quale la Commissione non avrebbe proceduto alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi individualmente, come prescriveva il Disciplinare di gara, ma collegialmente, attribuendo i 5 commissari tutti punteggi identici tra loro.
Il collegio in tal caso, ha ritenuto di respingere il ricorso in quanto , a differenza di quanto sostenuto in sede di impugnazione, dall’esame della documentazione di gara non risultava affatto essere imposta una preventiva valutazione individuale.
Secondo il giudice infatti “ Non sussiste violazione di legge né difetto di istruttoria nel caso in cui la Commissione di gara proceda all’attribuzione dei punteggi tecnici in forma collegiale, con l’assegnazione di voti identici da parte di tutti i commissari, anziché procedere individualmente. Tale modalità operativa è legittima a meno che il disciplinare di gara non imponga espressamente la valutazione individuale e distinta da parte di ciascun commissario. L’identità dei punteggi è espressione di una sintesi valutativa legittima e non sintomo di mancata valutazione autonoma“.
E’ evidente quindi, come si accennava all’inizio, che non può essere individuato un unico criterio operativo e che quindi occorre risalire alle specifiche regole della gara per stabilire il corretto parametro a cui la commissione deve riferirsi.
Nella fattispecie dunque il giudice lombardo sembra aprire ad una possibilità (quella del giudizio collegiale) rispetto alla quale non ci si potrà comunque discostare dal principio sancito in sede di Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 16 del 14 dicembre 2022 che qui si riporta.
“Nel rispondere, conclusivamente, ai due quesiti posti dalla Sezione rimettente, si deve affermare che:
a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;
b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie.”