Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’atto di annullamento non può limitarsi ad illustrare la necessità di ripristinare per ragioni puramente formali la legalità violata.
Vanno considerati, anche alla luce del principio di risultato, gli interessi pubblici della conservazione dei valor giuridici e del perseguimento del miglior risultato possibile della procedura ad evidenza pubblica.
E’ quanto ribadito in una sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, nella sentenza 6 giugno 2025, n. 1053.
Il caso riguarda la rimodulazione ex post dei punteggi previsti dal bando di gara.
TAR Salerno, 06.06.2025 n. 1053
la BDM Banca S.p.A. ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 1598 del 4 dicembre 2024 con cui l’Azienda Sanitaria Locale Avellino ha annullato in autotutela la procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di Tesoreria della medesima ASL, nonché di tutti gli atti presupposti.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che: – non sussisterebbe, nel caso di specie alcuna modifica dei criteri di valutazione dell’offerta, ma solo una precisazione in merito ad un errore rilevabile ictu oculi relativo al sub-criterio 1.2); – mancherebbe qualsiasi riferimento alle ragioni di interesse pubblico nel provvedimento di annullamento in autotutela; – la motivazione risulterebbe contraddittoria nella parte in cui esplicitamente legittima la precisazione sulla natura quantitativa dei sub-criteri 1.3), 1.4) e 1.5) e comunque la modifica del sub-criterio 1.2) sarebbe risultata concretamente ininfluente sulla valutazione delle offerte, come già avvenuto anche per i sub-criteri 1.3), 1.4) e 1.5).
Il provvedimento di autotutela impugnato è stato adottato sulla base della seguente motivazione: «Considerato che: -al termine della fase amministrativa della gara e prima dell’apertura delle Buste Tecniche, il Rup nominato con delibera 1156/2023, nel predisporre gli atti da trasmettere alla Commissione Tecnica ai fini della valutazione delle offerte, rilevava la presenza di incongruità di carattere formale nella definizione della tipologia dei criteri di qualità stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto; – tali incongruenze non inficiavano l’attribuzione del punteggio, ma erano riferite a refusi che, pertanto, venivano rettificati con la comunicazione pubblicata il 16/07/2024 (AVVISO Registro di Sistema PI087006 del 16/07/2024) a mezzo della quale veniva contestualmente differita la data di apertura delle Buste Tecniche; -successivamente, essendo pervenuta la nota di Precisazione al Capitolato di gara trasmessa dal redattore dello stesso con prot. ASLAV-0071739 del 05/08/2024, si procedeva a pubblicare ulteriore AVVISO ad integrazione e parziale rettifica di quello precedente (AVVISO Registro di Sistema PI094987 del 05/08/2024) che riguardava la tipologia del Sub criterio 1.2; – che, alla luce del chiarimento reso in fase di pubblicazione di gara (e quindi prima della scadenza della presentazione delle offerte), la tipologia del sub criterio 1.2 risultava essere di natura Qualitativa e non Quantitativa (come originariamente classificato nel Capitolato); – che, pertanto, l’eventuale mancato adeguamento del criterio, con conseguente riclassificazione dello stesso, avrebbe reso impossibile la sua valutazione; -infine, la Commissione Tecnica, preso atto degli Avvisi di cui innanzi, procedeva, successivamente all’apertura delle buste, alla valutazione ed alla relativa attribuzione dei punteggi elaborando e confermando la graduatoria di gara stilata sul portale telematico di negoziazione utilizzato, giusta Verbali di Commissione Tecnica n. 3 del 09/08/2024 e n° 4 del 23/09/2024; -la graduatoria finale visibile e consultabile sul portale regionale di negoziazione (SIAPS di SO.Re.SA. spa) designava la BDM Banca spa 1° classificata con punti 85,61 e la Banca Monte dei Paschi di Siena 2° classificata con punti 80,46; Atteso che: – nel corso della verifica dei requisiti avviata dal Rup nei confronti del 1° e 2° classificato, la Banca Monte dei Paschi di Siena inviava, con nota pec del 1° ottobre 2024, istanza di annullamento in autotutela della graduatoria di gara relativa al bando per l’affidamento del servizio di Tesoreria della ASL Avellino basata su un presupposto “vizio di illegittimità conseguente alla rimodulazione ex post dei criteri di valutazione“; -il Rup, fermo restando le ragioni dell’iter procedurale innanzi meglio esplicitate, riteneva di richiedere supporto giuridico all’Area Giuridico Legale trasmettendo, con nota prot. ASLAV-0090911 del 09/10/2024, l’istanza di annullamento avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, al fine di ricevere relativo parere; -il parere richiesto, con nota prot ASLAV-0091882 dell’11/10/2024, veniva reso dai Dirigenti delle UU.OO.SS.DD. Affari Giuridici e Legali, Rapporti e Contenziosi Strutture Accreditate/Rapporti Assicurativi e Contenzioso relativo a Personale e Fornitori; Preso atto che: -nella stesura del parere i Dirigenti Avvocati richiamavano, tra l’altro, una serie di pronunce di seguito indicate, da cui risultava che: – i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, se prima dell’apertura delle offerte possono essere specificati in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali), non possono essere specificati né integrati dopo l’apertura delle buste (T.A.R. Latina Sez I° 19/09/2019 n. 548); – è legittima la fissazione dei criteri motivazionali (non la modifica degli stessi) per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo e il massimo indicati nel bando, purchè siano rispettati precisi limiti: A) il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste, nel senso che la specificazione dei criteri di valutazione deve essere sempre anteriore all’apertura delle buste; B) il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara;” (Consiglio di Stato Sentenza n. 4793/2022); – un’Amministrazione aggiudicatrice “non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti” (Corte di Giustizia CE, Sez. I°, 24 gennaio 2008, n. 532); – la Commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando” (bando-tipo Anac n. 1/2023); – inoltre, la modifica dei criteri successivamente all’apertura delle buste compromette i principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti (T.A.R. Lazio 1.9.2023, n. 13529); – il parere legale, giusta nota prot ASLAV-0091882 dell’11/10/2024, ravvisava la opportunità di procedere all’annullamento richiesto, avendo rilevato nell’ambito della procedura circostanze di potenziale illegittimità che poteva determinare l’annullabilità dei relativi atti».
Alla luce dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che la motivazione recata nel provvedimento impugnato non illustra adeguatamente le ragioni di interesse pubblico, concreto e attuale all’annullamento, nonché la valutazione comparativa dell’interesse del destinatario al mantenimento della sua posizione, in ragione dell’affidamento insorto nell’aggiudicazione. Le argomentazioni sono orientate in maniera generica alla finalità di garantire il ripristino della legalità violata, ma nulla viene dedotto con riferimento alla necessità concreta di intervenire con un provvedimento demolitorio.
Nella specie, emerge l’illegittimità del disposto annullamento sia perché la stazione appaltante non ha esposto alcuna ulteriore ragione, se non quella connessa alla necessità di ripristinare la legalità violata, conseguente alla asserita rimodulazione ex post dei criteri di valutazione, sia perché non ha in alcun modo dato atto della ponderazione dei vari interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, con particolare riferimento agli interessi pubblici della conservazione dei valori giuridici e del perseguimento del miglior risultato possibile della procedura ad evidenza pubblica.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che i principi del risultato e della fiducia che informano la vigente disciplina dei contratti pubblici, siano tale «da imporre di privilegiare in tutti i casi dubbi la soluzione maggiormente in linea con il favor partecipationis e tale da favorire una proficua conclusione della procedura selettiva: non già nella prospettiva di una dialettica (e di una conseguente divaricazione) fra esigenze di approvvigionamento e principio di legalità, ma al contrario nell’ottica di una nozione di legittimità ricondotta al contrasto di natura sostanziale e non puramente formale fra il provvedimento ed il relativo paradigma normativo.» (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 3 aprile 2025, n. 2890).
Nel provvedimento in esame, invece, non viene in alcun modo rappresentato come l’asserito contrasto con il relativo paradigma normativo di riferimento possa aver avuto ripercussioni di natura sostanziale sull’assegnazione del punteggio relativo al criterio “modificato” nella sua natura (da quantitativo a qualitativo) e, quindi, sul provvedimento finale di aggiudicazione della gara, valutando solo in astratto la violazione dei principi che ispirano in linea generale le procedure ad evidenza pubblica.
D’altronde, che tale modifica possa essere stata concretamente irrilevante ai fini dell’attribuzione dei punteggi è circostanza ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato che, in relazione alla “modifica” da quantitativi a qualitativi dei sub-criteri 1.3), 1.4) e 1.5), ha definito l’erronea indicazione degli stessi nel Capitolato speciale di appalto delle “incongruità di carattere formale”, specificando che «tali incongruenze non inficiavano l’attribuzione del punteggio, ma erano riferite a refusi che, pertanto, venivano rettificati con la comunicazione pubblicata il 16/07/2024».
In definitiva, il ricorso va accolto e ogni altra questione proposta deve ritenersi assorbita, atteso che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.”
Rinuncia allo scorrimento della graduatoria
Sempre con riferimento agli interessi pubblici della conservazione dei valor giuridici e del perseguimento del miglior risultato possibile della procedura ad evidenza pubblica, la decisione di preferire l’annullamento e l’indizione di nuova gara allo scorrimento della graduatoria deve essere ampiamente motivata.
Lo afferma il Tar Sicilia, Palermo, con sentenza Sez. I, 05/04/2024, n. 1174
La stazione appaltante ha preferito l’annullamento dell’intera procedura di gara allo scorrimento della graduatoria che avrebbe legittimato l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.
Nell’accogliere il ricorso il Tar ricorda che la decisione della stazione appaltante di preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara al fine di bandirne una nuova, pur rientrando nel perimetro delle possibili scelte discrezionali dell’amministrazione, necessita di essere ampiamente motivata.
“(……) Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, osserva il Collegio che, con la sopra citata delibera del 17 novembre 2023, l’Azienda Ospedaliera resistente, in deroga ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ha preferito l’annullamento dell’intera procedura di gara allo scorrimento della graduatoria che avrebbe legittimato l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.
Tale decisione non è stata in alcun modo motivata dall’amministrazione che ha provveduto ad annullare in autotutela la procedura senza dedurre alcunché in ordine all’interesse pubblico sotteso ad una simile determinazione, pervenendo alla decisione di bandire una nuova procedura di gara sul solo presupposto che i chiarimenti dalla stessa forniti avessero modificato l’oggetto della fornitura.
Ed invero secondo condivisibile giurisprudenza “l’eventuale decisione della stazione appaltante di preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara al fine di bandirne una nuova, pur rientrando nel perimetro delle possibili scelte discrezionali dell’amministrazione, necessita di essere ampiamente motivata in relazione alle ragioni di interesse pubblico che sconsigliano l’utilizzazione della graduatoria e rendono preferibile l’indizione di una nuova procedura di gara, in deroga ai principi di conservazione dei valori giuridici e, soprattutto, a quelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa: o, se si preferisce, tale decisione dovrà dimostrare che questi stessi principi trovano, in specie, migliore realizzazione nella revoca anziché nello scorrimento” (T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, n. 738 del 26 luglio 2022).
Nel caso di specie, tale motivazione è stata del tutto omessa dal momento che l’amministrazione resistente ha ritenuto che fosse inevitabile l’indizione di una nuova procedura sul solo presupposto della riscontrata illegittimità di quella originaria, “per violazione della legge in ragione della sostanziale modifica della lex specialis”; laddove invece, alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente, lo scorrimento della graduatoria, sarebbe stato certamente realizzabile, salvo evidenziare – con ampia motivazione – l’esistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico per perseguire la diversa opzione dell’annullamento della gara ai fini della indizione di una nuova procedura.
Ne consegue che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti risulta anch’esso fondato nei sensi e nei limiti di quanto sopra esposto, e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte della stazione appaltante, la quale dovrà, in alternativa:
– provvedere allo scorrimento della graduatoria e all’aggiudicazione dell’appalto in favore della Formedix S.r.l.:
– ovvero individuare preminenti ragioni di interesse pubblico per preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara ai fini dell’indizione di una nuova procedura, dandone ampiamente conto nella motivazione del nuovo provvedimento.”
L’annullamento di una gara necessita di una motivazione non generica
TAR Catania, sentenza n. 3683 del 7 novembre 2024
“La stazione appaltante ha ritenuto di procedere al ritiro in autotutela della procedura di gara, dei relativi atti, nonché, delle singole operazioni, ai sensi dell’art. 21 – nonies della l. 241/90, a fronte di “…ragioni di salvaguardia del pubblico interesse tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara di che trattasi”.
Ritiene il Collegio che, ai fini dell’obbligo informativo, l’art. 90 stabilisce espressamente che: “1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione: a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti”. Deriva che la decisione di non aggiudicare un appalto deve essere necessariamente comunicata.
La norma specifica, inoltre, che la medesima decisione deve essere, senza alcuna attenuazione, espressamente motivata anche nella fase antecedente alla aggiudicazione e, pertanto, anche in quella che assume rilievo nel caso di specie, in cui l’individuazione della migliore offerta è stata effettuata dal solo seggio di gara e non in maniera definitiva dalla stazione appaltante.
Ne deriva che il principio della reciproca fiducia non può non confluire, per quanto qui rileva, nel principio di trasparenza ed efficienza sub specie della anch’essa prevista celerità. Di guisa che il comportamento delle stazioni appaltanti va relazionata alla assoluta rappresentazione, in qualunque fase, delle motivazioni che ne determinano l’operato e ciò ancor più laddove viene messa nel nulla una procedura avviata dalla medesima Amministrazione (con pregiudizio alla celerità dell’attività amministrativa), senza che la stessa, per altro, venga definitivamente caducata, ma eventualmente riproposta emendata da asseriti errori procedurali, che devono essere tali da dover necessariamente determinare l’impossibilità di concludere l’originario procedimento.
Nel caso in esame, la motivazione appare non solo generica (riferendosi a un interesse pubblico, appunto, generico e determinato dalla sussistenza di una norma non applicabile all’appalto di somministrazione), ma anche non pertinente, posto che l’unica concreta giustificazione posta a fondamento degli atti impugnati consiste nell’asserito vulnus alla par condicio tra i vari operatori.
Tale pregiudizio, invero non specificato, non appare comprensibile, posto che la norma erroneamente richiamata nella lex di gara e non applicabile all’appalto di forniture (art. 54 del codice) stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
Sulla tematica si è espressa anche l’ANAC, in sede di precontenzioso, con deliberazione n. 295/2024, assumendo una posizione di legittimazione dell’annullamento della gara in autotutela, pur in presenza della possibilità di scorrimento della graduatoria.
A seguito dell’approvazione dei verbali di gara e dell’aggiudicazione, una S.A. riscontrava che la mancata applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale determinava una incongruenza con il disciplinare di gara; conseguentemente procedeva a disporre l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per vizi di legittimità.
Un concorrente contestava l’operato della S.A., affermando che essa avrebbe dovuto invece risolversi ad applicare il meccanismo di esclusione automatica previsto dal disciplinare di gara, il che avrebbe comportato l’esclusione delle prime tre graduate, e conseguentemente, nel rispetto dell’art. 17, co. 5, del d.lgs. 36/2023, disporre lo scorrimento della graduatoria a proprio favore per aver presentato la migliore offerta non anomala.
Al contrario, l’Ente annullava gli atti della procedura e disponeva l’indizione di una nuova procedura negoziata.
L’operatore economico istante riteneva che, a fronte di una chiara disciplina di gara, non vi fossero margini per l’esercizio della discrezionalità amministrativa e che, nel rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici e onde evitare effetti distorsivi della concorrenza, la S.A. avrebbe dovuto scorrere la graduatoria.
L’operatore economico chiede pertanto all’Autorità di esprimersi con riguardo al mancato scorrimento della graduatoria, che avrebbe comportato l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Le considerazioni di ANAC
L’ANAC ha richiamato la giurisprudenza citata dall’istante (Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7533) nella quale viene illustrato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “una volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare l’intera procedura di gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria”.
Tuttavia l’Autority ha osservato che, nel delimitare la portata applicativa di tale principio, la giurisprudenza ha precisato che “lo scorrimento della graduatoria costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo per la stazione appaltante nella sola ipotesi di esecuzione in forma specifica di una sentenza di annullamento in cui la ricorrente si sia classificata seconda, sempre che non vi ostino la natura dell’appalto e lo stato di esecuzione del contratto” (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 3504), mentre nel caso oggetto del parere l’annullamento dell’intera procedura derivava dall’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 1621/2022) ha sottolineato che “la stazione appaltante, anche se sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, conserva pur sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 3154/2016 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 12400/2015)”.
La potestà di autotutela consente infatti alla stazione appaltante di porre nel nulla l’intera procedura di gara, qualora una siffatta scelta si renda necessaria o anche solo opportuna a salvaguardia del superiore interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente – ancorché già aggiudicatario e, quindi, titolare di una qualificata posizione – devono essere considerate recessive.
Sulla distinzione tra revoca e annullamento in autotutela.
La giurisprudenza ordinariamente distingue tra l’annullamento e la revoca in ragione del fatto che il primo deriverebbe da un vizio di legittimità e la seconda da ragioni di (sopravvenuta) inopportunità.
Tar Calabria, Reggio Calabria, 06/02/2025, n. 94
La ricorrente, individuata come aggiudicataria, aveva poi stipulato con il Comune apposito contratto, a cui però non aveva fatto seguito la consegna dei lavori. Il Comune, infatti, con apposita determinazione di “Revoca in autotutela” disponeva la revoca dell’aggiudicazione già disposta a favore della ricorrente.
Il Tar Calabria respinge il ricorso avverso l’atto di revoca, ribadendo la distinzione tra revoca e annullamento in autotutela.
(….) , il Comune ha agito in autotutela ritirando ab imis la procedura oggetto di controversia per aver rinvenuto la carenza di alcuni presupposti essenziali per il legittimo avvio della stessa, presupposti costituiti, nello specifico, dall’indisponibilità della proprietà delle aree su cui realizzare il centro di raccolta di rifiuti oggetto dell’affidamento, nonché della carenza di pareri prescritti dalla legge, necessari viepiù in correlazione ai vincoli esistenti su dette aree.
In buona sostanza, ciò che il Comune intende affermare è che difettavano ab origine i presupposti giuridici perché potesse essere legittimamente bandita la gara oggetto di autotutela, essendo all’evidenza –già logicamente prima ancora che giuridicamente- non consentito all’Amministrazione comunale di realizzare un centro di raccolta di rifiuti su un’area su cui non ha alcun potere di intervenire, non essendo ancora di sua proprietà o comunque della quale non ha la disponibilità – e in carenza di pareri delle autorità competenti, attinenti a vincoli di legge esistenti su dette aree.
Orbene, posta la nota distinzione tra revoca e annullamento in autotutela, nel senso che “Il presupposto dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990 è rappresentato dall’accertamento, da parte dell’Amministrazione, dell’invalidità del provvedimento di primo grado. La revoca costituisce anch’essa espressione di un potere di riesame ad effetti eliminatori ma presuppone un vizio di merito, ossia una ragione di opportunità, non sindacabile in sede giudiziale” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3.4.2024, n.6430) – ritiene il Collegio che, nei termini ora esposti, il provvedimento impugnato non costituisce dunque esercizio del potere di revoca–tenuto conto che non si indicano circostanze fattuali sopravvenute (essendo la situazione in essere già preesistente) né vengono evidenziati nuovi interessi pubblici ovvero la rivalutazione di un interesse pubblico originariamente considerato e dunque non si opera in termini di opportunità– bensì esercizio del potere di annullamento ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, giustificato appunto dalla necessità di rimuovere delle criticità che inficiavano ab imis, in termini di legittimità originaria, l’intera procedura di gara.
Revoca di procedura aggiudicata con contratto stipulato per sopravveniente gara regionale
Parere MIT n. 600/2019
Quesito
Un’azienda del servizio sanitario regionale ha espletato una procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per il “servizio di gestione dei pacchetti assicurativi diversi dalla RCT/RCO”, mediante RdO MePA, il cui contratto è già stato stipulato telematicamente sul MePA il 09/12/2019. Data di inizio esecuzione 01/01/2020. La Procedura è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale Reggente, aggiudicata con determinazione del Direttore del Provveditorato e la stipulazione è stata fatta dal RUP (funzionario del Provveditorato). La procedura era stata autorizzata con le seguenti motivazioni: 1) nel 2017, l’azienda aveva aderito alla indicenda gara aggregata della centrale di committenza regionale di riferimento; 2) trascorsi due anni, la gara non è stata ancora indetta; 3) impossibilità di fare ulteriori proroghe. Appena dopo la stipulazione, è pervenuta una nota del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario della Regione (nominato dal Consiglio dei Ministri), con cui si chiede alle aziende sanitarie regionali di sospendere o revocare le procedure in corso aventi medesimo oggetto, con i seguenti motivi: 1) è in corso l’istruttoria per la definizione della gara centralizzata regionale; 2) sino alla definizione della procedura di gara centralizzata, l’unico interlocutore per il servizio in questione resta l’attuale broker aziendale e regionale. Il Direttore Generale Reggente ritiene di accogliere la richiesta di revoca del Commissario ad acta. Si porgono i seguenti quesiti: 1) sussistono i presupposti per la revoca? 2) in caso di revoca quali sono le conseguenze per il RUP e per il Direttore del Provveditorato? 3) In caso di mancata revoca, quali sono le conseguenze per gli stessi? L’eventuale revoca da chi deve/può essere fatta (RUP, Direttore del Provveditorato, Direttore Generale Reggente, Commissario ad acta)?
Risposta
Si osservi che nel caso in oggetto non si dovrà solo valutare l’opportunità/dovere di revoca dei provvedimenti amministrativi (in particolare della aggiudicazione) ma si dovrà valutare anche l’opportunità/obbligo di recesso dal contratto. Nel presente caso, infatti, ciò che è dirimente è che il contratto è già stato stipulato ed è in esecuzione. Per decidere si vedano quindi le clausole contrattuali in materia di recesso contrattuale oltre che le norme in materia (tra cui l’art. 109 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) La decisione dovrà in ogni caso essere motivata.