Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Dott. Marco Boni –
Visto l’art. 3, comma 2 del Regolamento concernente l’Organizzazione e il Funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 919 del 16 Ottobre 2019 e s.m.i., in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti, e facendo seguito alla delibera n. 236 del 3 giugno 2025, l’Autorità – alla luce dei quesiti pervenuti – fornisce i seguenti chiarimenti in merito all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), come modificato dal D.lgs. 209/2024.
Con l’avvio del nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno programmare l’invio della domanda di qualificazione sulla base delle proprie concrete esigenze operative.
Ai sensi dell’art. 63, comma 12, la eventuale perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che potranno legittimamente proseguire sino alla conclusione.
In caso di perdita della qualificazione, non si determina alcun blocco del rilascio del CIG per le procedure sottosoglia, che potranno essere regolarmente avviate.
Per le procedure soprasoglia, le amministrazioni non qualificate potranno avvalersi di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, come previsto dall’art. 62, comma 9.
In assenza di convenzioni già stipulate, la stazione appaltante non qualificata potrà consultare sul sito ANAC l’elenco aggiornato delle amministrazioni qualificate ed inviare una richiesta di svolgimento della procedura di gara. In caso di esito negativo, potrà rivolgersi all’ANAC, che provvederà, secondo quanto previsto dal
Regolamento attuativo, ad assegnare d’ufficio entro 15 giorni la procedura a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lettere c) e d), le stazioni appaltanti non qualificate possono continuare a operare autonomamente in determinati ambiti:
• lettera c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, nonché lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a un milione di euro, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate;
• lettera d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori. Si rappresenta, altresì, che il procedimento di iscrizione al sistema di qualificazione è:
• immediato e privo di finestre temporali.
La qualificazione ottenuta ha durata biennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Non devono presentare domanda di qualificazione i soggetti qualificati di diritto ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice.
Tutti gli altri soggetti sono invece tenuti a presentare istanza tramite il servizio online disponibile nell’area riservata del portale ANAC.
Anche i soggetti che, ai sensi dell’art. 62, comma 17, non rientrano nell’ambito soggettivo del sistema di qualificazione, devono comunque accedere al servizio online per dichiarare l’esclusione. In tal caso, non si applica il blocco del rilascio del CIG. Tali soggetti, tuttavia, non possono svolgere gare in nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici soggette all’obbligo di qualificazione, come chiarito nelle FAQ.
Ulteriori eccezioni oggettive rispetto al singolo affidamento sono gestite all’interno della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP): il RUP può attestare, sotto la propria responsabilità, che il contratto rientra in casi esclusi dall’obbligo di qualificazione e ottenere il CIG.
L’iscrizione all’Elenco e la sua gestione avvengono a cura del RASA esclusivamente tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” disponibile nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni del portale ANAC.
Per quanto concerne la formazione del personale, si ricorda che:
• è rilevante la formazione svolta nel triennio precedente la domanda;
• a decorrere dal 1° gennaio 2025, potranno essere autocertificati esclusivamente corsi erogati da soggetti pubblici o privati accreditati SNA;
• i corsi non accreditati SNA saranno comunque validi se svolti entro il 31 dicembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti, si segnala che nella medesima sezione del portale è disponibile il Documento tecnico di indirizzo per il calcolo del punteggio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, approvato con la citata delibera n. 236 del 3 giugno 2025.