Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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TAR Calabria, sez. I, 12.02.2026, n. 274
La circostanza che il ribasso fosse matematicamente ricavabile dal prezzo indicato non è ritenuta idonea a sanare la difformità.
“Si è pertanto in presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, atteso l’autovincolo che dalla medesima promana (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020, n. 7357).
Né, ancora, la portata precettiva dell’art. 17 può essere derogata in un’ottica sostanzialistica dall’applicazione del principio del risultato.”
“In tale prospettiva, è quindi condivisibile l’assunto secondo cui “qualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l’offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione.”
Laddove la lex specialis stabilisca in modo chiaro la modalità di formulazione dell’offerta economica, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di tale autovincolo e non può superarlo attraverso un’interpretazione sostanzialistica o facendo leva sul principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il rispetto della par condicio e del principio di autoresponsabilità del concorrente impone, secondo il TAR, l’osservanza rigorosa delle regole di gara.