Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

E’ di oltre 650.000 euro la quantificazione del danno erariale a carico di tre dipendenti pubblici per acquisti in esclusività tecnica, elusiva del confronto concorrenziale e non adeguatamente giustificata, relativa ad apparecchiature scientifiche di ambito sanitario.
Con la sentenza n. 3/2026 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ribaltando il giudicato della Sezione di primo grado (sentenza n. 55/2025), sanziona l’irregolare utilizzo di un co-fianziamento comunitario assegnato all’Università degli Studi di Palermo relativo al progetto “Piattaforma Regionale di Ricerca Traslazione per la Salute” – Linea di intervento 2007-2013.
La dichiarazione di infungibilità redatta dal produttore è considerata dalla magistratura contabile carta straccia, così come è irrilevante che l’affidamento sia stato pubblicizzato per alcuni giorni sull’albo ufficiale dell’Università. Nel contesto, nessuno sconto di pena viene concesso con esercizio del c.d. “potere riduttivo” della Corte, data la asserita gravità della colpa.
L’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito del cofinanziamento del progetto richiamato, acquisiva strumentazioni scientifiche.
La Commissione europea, attraverso l’Autorità di audit, verifica che tre procedimenti di acquisto delle attrezzature scientifiche sono avvenuti con procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (all’epoca vigente), senza la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo di euro 1.319.659,60.
In particolare, le contestazioni riguardano i seguenti acquisti: uno spettrometro dalla società Brucker per euro844.262,00, su richiesta del prof. XXX; una piattaforma per analisi genomica in sequenziamento dalla società Life per euro 221.299,60, su richiesta del prof. Averna; una macchina di prova multiassiale dalla società Bose per euro 254.098,00, su richiesta del prof. XXX.
Gli acquisti in questione sono stati effettuati senza gara sul presupposto che nel mercato non vi fossero altri operatori economici in grado di fornirli.
L’Autorità di audit, a seguito delle verifiche svolte e del contraddittorio instaurato con l’amministrazione, alla luce della sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-275/08 e dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004, conclude che la spesa deve essere decertificata, non essendo stata fornita “alcuna prova delle analisi svolte che evidenziassero una descrizione approfondita e dettagliata del mercato a livello UE, tale da giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.
La Regione siciliana non riconosce quindi tra le spese ammissibili le fatture di acquisto delle suddette attrezzature e provvede al recupero dall’Università della somma di euro 1.319.659,60, di cui euro 1.036.988,51 quale quota extraregionale ed euro 282.671,09 quale quota di finanziamento regionale.
La Procura regionale instaura un giudizio di responsabilità per danno erariale.
Del predetto danno sono chiamati a rispondere, innanzitutto, il prof. XXX e il prof. XXX, componenti del Comitato di coordinamento e gestione del progetto, che, con gravissima negligenza, hanno presentato le richieste di acquisto dei macchinari sopra indicati con le giustificazioni scientifiche che ne attestavano l’unicità, sulla base di quanto sostenuto dalle ditte produttrici, così evitando l’espletamento della gara pubblica; il prof. XXX, inoltre, nella qualità diresponsabile scientifico del progetto, aveva anche redatto la relazione generale a supporto dell’acquisto in unicità delle tre apparecchiature.
Anche il dott. XXX, responsabile unico del procedimento, è chiamato a rispondere del predetto danno, ai sensidell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e degli articoli 272 e 273 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,avendo rivestito un ruolo “non di mero esecutore, ma propositivo ed istruttorio” poiché, nell’ambito dell’avvio della procedura negoziata con un unico operatore economico, presentava al Consiglio di amministrazione la relazione a supporto della proposta di delibera da adottare nella seduta del 25/3/2014, ove attestava, con gravissima negligenza, la sussistenza dei requisiti per espletare la predetta procedura “sulla scorta delle indicazioni contenute nelle relazionitecniche firmate dai componenti del Comitato di Coordinamento e nelle dichiarazione di esclusività prodotte dalle ditte suddette”.
La prima sentenza di assoluzione è motivata da un asserito non definito quadro normativo all’epoca dei fatti vigente (tanto che la censura comunitaria aveva a riferimento non una norma specifica ma un precedente giudicato UE) in ordine alle modalità di accertamento dell’esclusività tecnica e in particolare all’esigenza di far precedere l’affidamento in esclusiva da una apposita indagine di mercato. Addirittura, nella decisione del Tar Lazio – sede di Roma – Sezione III,16 gennaio 2010, n. 826, era stato censurato l’espletamento di un’indagine di mercato finalizzata ad accertare il requisito unicità, ritenendosi che la sussistenza del presupposto dovesse risultare chiara ed evidente ex ante. La statuizione dei giudici di prime cure, in seguito è stata però contraddetta dalla sentenza C.d.S. 28 gennaio 2011, n. 642, che afferma, al contrario, un concetto di unicità ad accertarsi in concreto”.
Rilievo viene attribuito dai giudici di primo grado al fatto che il RUP si fosse attivato anche “mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo dell’avviso riguardante l’intenzione di procedere agli acquisti delle attrezzature in regime di unicità”.
La Sezione di primo grado, con la sentenza n. 55 del 2025, ha assolto i convenuti per mancanza dell’elementosoggettivo della colpa grave.
La Corte di appello confuta le argomentazioni dei giudici di prime cure, rimarcando che
l’affidamento è avvenuto, esclusivamente, sulla base di semplici dichiarazioni delle ditte che avrebbero dovuto fornire le attrezzature e che avevano tutto l’interesse a dichiararne l’esclusività nella produzione; in altri termini, la condotta posta in essere dai docenti appare contrassegnata da macroscopica e inescusabile negligenza in quanto hanno proposto l’acquisto “in unicità” senza alcuna concreta indagine di mercato o effettiva conoscenza dello stesso per corroborarequanto dichiarato dalle predette imprese; né gli stessi hanno sollevato dubbi e perplessità su tali dichiarazioni, né hanno rimesso ad altri il compito di effettuare i dovuti e necessari approfondimenti, dando per scontato, senza alcuna prova, che le attrezzature da acquistare fosse prodotte in esclusività.
In tale particolare contesto e a fronte di un orientamento giurisprudenziale uniforme sull’eccezionalità della procedura negoziata appare ininfluente che non vi fosse “uno specifico vademecum, né normativo né pretorio, contenente un catalogo delle analisi e delle attività da compiere per poter procedere all’acquisto diretto di beni connotati da specificità”, poiché nella fattispecie in esame è stato omessa qualsiasi attività di riscontro, essendo stato fatto esclusivo affidamento su dichiarazioni delle ditte produttrici; inoltre, anche le relazioni scientifiche agli atti, che descrivono le caratteristiche tecniche delle attrezzature, si basano sulle dichiarazioni delle predette ditte interessante e, comunque, non provano alcunché circa eventuali indagini condotte per corroborare l’unicità delle suddette attrezzature.
Né l’elemento soggettivo della colpa grave può essere escluso con il richiamo alla sentenza n. 826 del 2010 del T.A.R. Lazio in quanto all’epoca dei fatti commessi era stata già annullata dalla sentenza n. 642 del 2011 del Consiglio di Stato che, invece, ha ritenuto condivisibile la scelta dell’amministrazione di effettuare una preventiva indagine di mercato, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto in primo grado, non vi è contraddizione tra orientamenti giurisprudenziali, essendo stata la prima pronuncia espunta dall’ordinamento giuridico.
Parimenti il requisito soggettivo della colpa grave non può venir meno con la motivazione che i predetti docenti non avessero le competenze tecniche per la scelta della procedura di acquisto delle attrezzature poiché in tal caso si sarebbero dovuti astenere da qualsiasi proposta che esulava dalle proprie cognizioni piuttosto che chiederne, in termini assertivi, l’acquisto “in unicità”.
L’elemento soggettivo della colpa grave è riscontrabile anche, per le ragioni sopra esposte, in capo al rag. XXX che nella relazione al Consiglio di amministrazione, abdicando alle funzioni del responsabile del procedimento, ha avallato deltutto acriticamente le richieste dei predetti docenti e ha proposto, in ossequio all’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’acquisto delle suddette attrezzature con procedura negoziata, dando atto che le dichiarazioni di unicità erano state pubblicate sul sito dell’Ateneo.
Non vi è dubbio, quindi, che lo stesso abbia agito con macroscopica negligenza nel proporre, avendo avuto piena conoscenza di come si era giunti alle predette dichiarazioni di unicità, richiamate nella predetta relazione, l’acquisto con procedura negoziata, tra l’altro a fronte di una pubblicazione solo sul sito dell’Ateneo, per un periodo limitatodi sette giorni, che certamente non soddisfaceva alcuna esigenza di pubblicità, in particolare il fine dichiarato “di riscontrare ulteriormente la corrispondenza alla situazione attuale del mercato”.
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l’illecito oggetto di giudizio, consistito nella revoca del finanziamentoconcesso, sia stato causato dalla condotta concorrente di più soggetti, tra i quali gli appellati che hanno fattivamente contribuito – i docenti con le dichiarazioni di unicità e il responsabile del procedimento con il totale appiattimento su tali dichiarazioni – alla causazione dell’evento, unitamente al Consiglio di amministrazione sul quale, per espressa previsione interna regolamentare, è ricaduta la scelta finale di confermare la procedura negoziata per l’acquisto della attrezzature finanziante con fondi comunitari; in altri termini, l’adozione della delibera del Consiglio di amministrazione non ha costituito una causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l’evento ma si è innestata su una serie causale già attivata, concorrendo con quest’ultima alla sua realizzazione.
Premesso quanto sopra, dalla lettura del fascicolo processuale emerge che la competenza in materia di scelta dellaprocedura di acquisto è attribuita, dall’articolo 50 del relativo regolamento, al Consiglio di amministrazione (che però non è stato convenuto in giudizio) e, pertanto, in questa sede tale apporto causale deve essere valutato nella misura del50%, con conseguente riduzione del danno pro capite.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana –
annulla la sentenza n. 55 del 2025 della locale Sezione giurisdizionale di primo grado e condanna XXX,XXX,XXX al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Palermo, della somma rispettivamente di euro 266.390,40, di euro 63.524,50 e di euro 329.914,90, oltre la rivalutazione monetaria dai singoli esborsi alla data di deposito della presente sentenza e gli interessi legali.