Requisiti di partecipazione e possibilità di estensione

E ‘ possibile prevedere negli atti di gara requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici ?

Prima di analizzare la posizione della giurisprudenza o delle varie autorità sul punto , gettiamo uno sguardo a quanto stabilito dal Codice al riguardo

La norma di riferimento è l’art 100 del DLgs 36 /2023 che disciplina i requisiti speciali di partecipazione, distinguendo tra idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale. 

In particolare: il comma 11, nelle more dell’adozione del regolamento attuativo, limita i requisiti richiedibili nei servizi e forniture al fatturato globale, relativamente alla capacità economico-finanziaria e all’esecuzione di contratti analoghi, relativamente alla capacità tecnico-professionale; il comma 12 stabilisce che “le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo”, facendo sorgere dubbi circa la sussistenza di una discrezionalità residua.

Ciò nonostante il comma 3 del citato articol0 100 riconosca alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto.

A tale riguardo assistiamo ad una diversa  posizione assunta da Anac rispetto a quanto sostenuto dalla giurisprudenza dei Tar.

Nel parere di precontenzioso di cui alla Delibera n.203 del 21 maggio 2025, l’Autorità, con riferimento ad un bando di gara che richiedeva espressamente le certificazioni di qualità quale requisito di partecipazione, sostiene che “la disciplina del d.lgs 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che “deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità” (cfr. atto del Presidente dell’11 ottobre 2023 – Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023),

Conseguentemente “Ritiene che la previsione di una clausola, dall’efficacia

sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate

certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non appare

conforme alle indicazioni di cui all’art. 100 del d.lgs 36/2023.”

Con il parere di precontenzioso n. 345/2025 Anac ha ribadito questa posizione restrittiva sostenendo che:

• le certificazioni possono costituire criteri premiali nella valutazione dell’offerta tecnica, ma non condizioni di ammissione;

• la discrezionalità della stazione appaltante resta ampia nella modulazione dei requisiti previsti dal Codice, ma non si estende fino a consentire l’introduzione di requisiti ulteriori;

• il principio del risultato e l’esigenza di massima partecipazione impongono un’interpretazione restrittiva, pena la creazione di barriere di accesso incompatibili con la concorrenza.

A fronte della posizione assunta da Anac  si registra l’orientamento meno rigoroso sostenuto da parte di alcuni giudici amministrativi . 

In particolare il Tar Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità dell’operato di una stazione appaltante che , disapplicando il bando che li prevedeva, in base al principio di tassatività di cui al citato art 100,  aveva ammesso un concorrente sprovvisto di alcuni requisiti ne ha censurato il comportamento.

Secondo il Tar  la nullità prevista dall’art. 100, comma 2, si applica solo ai requisiti generali (artt. 94 e 95), non ai requisiti speciali; i requisiti speciali sono nella disponibilità della stazione appaltante, che può legittimamente prevederne di ulteriori, purché attinenti e proporzionati; l’art. 100, comma 12, non elimina tale discrezionalità ma, la limitazione ivi prevista, va interpretata come riferita alle macrocategorie di requisiti (idoneità, capacità economica, capacità tecnica), “con esclusione, quindi, della (sola) possibilità di prevedere requisiti speciali diversi da quelli di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”, non come clausola di tassatività assoluta.

Si tratta di due posizioni che mirano a salvaguardare interessi diversi; la prima quella della tutela della concorrenza evitando che si creino ulteriori barrire alla partecipazione; la seconda valorizza l’autonomia amministrativa ritenendo che solo la stazione appaltante possa calibrare i requisiti degli operatori economici secondo le proprie, specifiche esigenze.

Sotto il profilo pratico , introdurre requisiti ulteriori può comportare il rischio di impugnazioni per aver introdotto limitazioni non ammesse mentre una lettura restrittiva potrebbe essere censurata in quanto in contrasto con la direttiva europea  (art. 58 della direttiva 2014/24/Ue) che riconosce alle amministrazioni il potere di fissare livelli minimi di capacità, purché proporzionati.

Quanto rappresentato rappresenta l’ennesima situazione di divergenza interpretativa che , sicuramente, non aiuta coloro che, faticosamente, sono chiamati a redigere i documenti di gara

L’ultima versione del Bando tipo n 1/2023 , in tema di forniture e servizi sopra soglia comunitaria, aggiornato al Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 ( il cd Correttivo al Codice ) non considera elementi aggiuntivi rispetto  q uelli contemplati dall’art 100 ; il che è immaginabile in quanto espressione di Anac.

Prudentemente, in attesa di pronunce  giurisprudenziali più autorevoli ( ved Consiglio di Stato ) appare azzardato sostenere posizioni più restrittive della concorrenza , pur comprendendone le ragioni.