I presupposti per la procedura negoziata senza bando: la posizione del MIT

Il  Codice dei contratti, all’art. 76, prevede, quale modalità di affidamento alternativa alle procedure aperte, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Trattasi di una tipologia particolare che, proprio perché caratterizzata dalla mancanza di un pubblico avviso, richiede una stringente motivazione circa la sussistenza dei relativi presupposti. 

A differenza delle procedure negoziate per gli affidamenti al di sotto delle soglia comunitaria ( art 50 del Codice ), rispetto alle quali la possibilità di ricorrervi è subordinata esclusivamente al rispetto dei limiti quantitativi previsti, quella in esame trova giustificazione al ricorrere dei presupposti contemplati nelle varie casistiche descritte dal sopra citato articolo 76.

In questa sede non si analizzeranno tutte le situazioni contemplate dall’articolo, ma l’attenzione sarà rivolta ad alcune specifiche fattispecie rispetto alle quali il MIT ha avuto modo di esprimersi recentemente.

Ci si riferisce innanzitutto  all’ipotesi di cui all’art 76 comma 2 lett  b) n 2 e cioè quella per la quale sia possibile rivolgersi ad un unico operatore in quanto la concorrenza sia assente per motivi tecnici.

Nel parere n 3366 del  3 aprile 2025 il Servizio Giuridico si preoccupa di chiarire in che termini vada condotta l’istruttoria per motivare il ricorso ad una simile procedura eccezionale.

 La Stazione Appaltante, deve, innanzitutto, verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative, attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede.

 Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi di interesse.

Riprendendo un parere Anac ( n, 56/2024 ) il Servizio di Supporto giuridico invita pertanto le Stazioni Appaltanti “ a  valutare le opzioni disponibili, tenendo conto delle specificità del caso e motivando adeguatamente ogni scelta. “

Solo quando sia evidente l’impossibilità di rivolgersi a più operatori, sarà pertanto possibile negoziare con un singolo ( dimostrazione che si configura quasi come una prova diabolica )

La seconda ipotesi per il quale il MIT si è pronunciato riguarda quella contemplata dal comma 4 lett a) del citato articolo e cioè nel caso  di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

 La ratio della norma,  è evidente: garantire la continuità e funzionalità delle forniture già in essere ed evitare che le amministrazioni siano costrette a sopportare costi o difficoltà sproporzionate derivanti dal cambio dell’operatore economico


Il caso affrontato con il quesito n 3699/2025 muoveva dalla prospettazione di un esempio pratico: una prima fornitura di 10 beni acquistati da una stazione appaltante; la decisione, a seguito del riscontro positivo, di ampliare la dotazione con ulteriori 20 beni identici, sempre dallo stesso operatore; la motivazione che l’acquisto di beni di caratteristiche differenti avrebbe comportato problemi di uniformità e difficoltà di manutenzione. 

La stazione appaltante ha chiesto se potesse ricorrere all’art. 76, co. 4, lett. b), e se esistessero limiti quantitativi (es. massimo 50% della prima fornitura).

Il Mit ha chiarito che: a ) la norma non prevede limiti numerici o percentuali rispetto alla prima fornitura; b) l’unico limite è quello temporale (tre anni di durata del contratto);c) la possibilità di utilizzare la procedura necessita di una motivazione accurata circa le difficoltà tecniche sproporzionate connesse al cambio di fornitore.

Ne deriva che la stazione appaltante può legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza bando senza limiti quantitativi, purché motivi in modo adeguato che «il cambiamento del fornitore costringerebbe l’amministrazione ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, ovvero beni il cui utilizzo o la cui manutenzione incorrerebbero in difficoltà tecniche sproporzionate».

In conclusione le Amministrazioni possono certamente ricorrere ad una procedura più snella che però, a differenza delle casistiche del sotto soglia, richiede una attenta analisi dei presupposti e ,di converso, una adeguata e stringente motivazione, pena il rischio possa essere contestata dagli operatori che si ritengano , a loro giudizio, illegittimamente non coinvolti, con l’instaurazione di ricorsi dagli esiti quanto mai incerti.