ACCORDO QUADRO: Importo massimo raggiungibile

Consiglio di Stato, Sez. V, 31.10.2025, n. 8493

L’accordo quadro, quale contratto volto a predeterminare le condizioni dei futuri contratti applicativi fra la stazione appaltante e i relativi aggiudicatari, non attribuisce a quest’ultimi un diritto ad eseguire le prestazioni fino al valore massimo indicato nel bando di gara, ma impone il rispetto di tale valore quale limite sia di spesa per la P.A., sia di prestazioni per l’operatore economico. Il valore massimo dell’accordo quadro, stabilito nel bando di gara ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 36/2023, costituisce, pertanto, un parametro vincolante che assicura la trasparenza e la parità di trattamento, definendo la misura massima dell’impegno economico e organizzativo di entrambe le parti.