Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Anac con l’atto del Presidente del 22 gennaio 2025 fasc 4283/2024, formulato nell’ambito dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ribadisce che costituisce elusione del principio divieto di frazionamento sancito dall’articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), la suddivisione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per un appalto di lavori in tre distinti incarichi professionali, consentendo così di ricorrere all’affidamento diretto, anziché a una procedura di gara unitaria.
Nella fattispecie, la suddivisione della progettazione da parte della Stazione Appaltante si era resa necessaria per due motivi:
L’Autorità, chiamata a verificare la correttezza dell’operato dell’Ente, ha contestato tale impostazione ritenendo che ne mancassero i presupposti.
In particolare, ANAC ha sottolineato che:
Ne consegue la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, di cui all’art. 14 comma 6 del.Dlgs. 36/2023, tenuto conto che la parcellizzazione della progettazione ha consentito di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto per ciascuno degli affidamenti, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz’altro, il superamento della soglia di rilevanza europea, contravvenendo ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono guidare l’azione della pubblica amministrazione.
Con tale provvedimento l’Autorità conferma la linea interpretativa adottata nel Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 dove, dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento in tema di servizi di architettura e ingegneria (artt. 14, 41 e 114 del d.lgs. 36/2023 nonché all’Allegato I.13 del medesimo codice.) pone l’accento sulla circostanza che dalle richiamate disposizioni emerge, “ una priorità accordata all’affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva e ciò al principale fine di garantire l’omogeneità e la coerenza della progettazione che porta necessariamente a verificare se gli stessi se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento”,
In tal caso, secondo Anac “occorrerà calcolare cumulativamente l’importo presunto dell’intera prestazione ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, con la conseguente applicazione delle procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare”.
Dopo aver ribadito che “il vigente quadro normativo impone pertanto, l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l’importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi“ l’Autorità detta significative indicazioni operative finalizzate a scongiurare l’artificioso frazionamento.
Innanzitutto, le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono, tenute a dare priorità, anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del nuovo codice, all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria.
Le stesse devono, altresì, calcolare correttamente, secondo quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016 richiamato nell’Allegato 1.13 del codice, l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione.
Richiamando poi una serie di provvedimenti adottati al riguardo, l’Autorità ribadisce che “l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, con l’applicazione delle procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare “(del. n. 5 del 18.01.2006), precisando che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma
del valore dei singoli lotti” (del. n. 3 del 08 gennaio 2015) e che “Ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi” (parere n. 49 del 10.06.2015), stima, che, nello specifico, deve evidenziare l’insieme delle attività necessarie ad una progettazione univoca e completa dell’opera affinché risulti funzionale e fruibile”.
Per quanto concerne, infine, la residuale possibilità del frazionamento prevista dall’ultimo periodo dell’art. 14 comma 6 del d.lgs. 36/2023 secondo il quale
“un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” Anac richiama le stazioni appaltanti al rispetto dell’obbligo diadeguata motivazione giustificatrice, ricordando che “In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria …” (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n.5561, note a firma del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022).
“A tale riguardo (conclude Anac), la motivazione non può consistere in affermate e generiche, ragioni di necessità ed urgenza, le quali consentono la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustificano il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara” (Delibera ANAC n. 34 del 26.01.2022).