Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
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Gli artt. 16 e 72 del D.Lgs. n. 209/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (cd. decreto “Correttivo”), hanno apportato delle modifiche rilevanti sull’impianto normativo dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) ed il successivo art. 81 del cit. decreto “Correttivo” ha aggiunto una ulteriore attività all’elenco tassativo di cui all’allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023.
Questi gli articoli di riferimento relativi alle novità apportate all’interno della tematica inerente agli incentivi alle funzioni tecniche.
Come è noto, infatti, il D.Lgs. n. 209/2024 – entrato in vigore senza alcun preavviso il 31 dicembre 2024 – ha apportato modificazioni su molti aspetti del Codice appalti, mirando al perfezionamento dell’impianto normativo di quest’ultimo, senza tuttavia volerne stravolgere lo spirito e l’impostazione, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza, anche nell’ottica di promuovere il principio del risultato (art. 1) e quello della fiducia (art. 2) tra pubbliche amministrazioni e operatori economici.
Le modificazioni maggiormente rilevanti che hanno interessato l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 riguardano due ambiti di applicazione: l’AMBITO SOGGETTIVO, ossia i soggetti a cui possono essere riconosciuti gli incentivi; e l’AMBITO OGGETTIVO, ossia le attività tecniche incentivabili elencate all’allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici.
Restano, invece, invariate, rispetto alla disciplina previgente:
Ma procediamo con ordine ad esaminare dettagliatamente le novità maggiormente rilevanti per la tematica in oggetto, nei due distinti ambiti di cui sopra.
1. Novità introdotte all’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 dal D. Lgs. n. 209/2024 nell’ambito soggettivo.
La più evidente novità introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024 all’interno dell’art. 45 del Codice da punto di vista “soggettivo”, è quella che prevede la sostituzione della parola «dipendenti» con il più generico «personale», nonché quella che vede la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 4 del medesimo art. 45, secondo cui: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».
Con tali modifiche “formali” il Legislatore ha inteso evidentemente ricomprendere nel perimetro dei soggetti destinatari degli incentivi anche i dirigenti (ovvero, il “personale con qualifica dirigenziale”), essendo i dirigenti da considerarsi “personale proprio” dell’Ente e lo ha fatto mediante abrogazione del periodo che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.
Tuttavia, occorre domandarsi come si possano amalgamare tali modifiche con quanto stabilito dagli artt. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e 43 del CCNL 16 luglio 2024, i quali sanciscono l’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, prevedendo, in sostanza, che alle figure dirigenziali possono essere erogati direttamente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, «solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge».
L’abrogazione del divieto di corrispondere gli incentivi ai dirigenti operata dal decreto “Correttivo” all’interno dell’art. 45 del Codice appalto è, infatti, una deroga implicita e speciale al suddetto principio di onnicomprensività del trattamento economico, differente quindi da quanto dispone, ad esempio, l’art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, il quale prevede la possibilità di erogare gli incentivi anche al personale con qualifica dirigenziale ma unicamente per i progetti correlati al PNRR, per gli anni 2023-2026, purché siano stati oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata i criteri di riparto, i quali devono, poi, peraltro, essere stati oggetto di specifica disposizione all’interno di un regolamento ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016[3].
Peraltro, la sostituzione del termine «dipendenti» con il più generico sostantivo «personale», secondo alcuni commentatori[4], non può spingersi sino a comprendere, nell’ambito dei possibili destinatari dell’incentivo, anche i lavoratori autonomi o, comunque, altre figure che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Tale assunto troverebbe – per gli stessi commentatori – conferma nel fatto che le attività elencate nell’allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 che non sono svolte da personale dell’Ente, perché affidate a personale esterno all’Amministrazione medesima, oppure perché prive dell’attestazione del dirigente, non possono essere ripartite e la loro quota deve andare ad incrementare la quota del 20%, da destinare ad acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o ad altre spese di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 45.
2. Novità introdotte all’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 dal D. Lgs. n. 209/2024 nell’ambito oggettivo.
Sotto altro profilo d’indagine, si rileva che il decreto “Correttivo” ha integrato l’allegato I.10 al Codice, inserendo, fra le attività tecniche incentivabili, il «coordinamento dei flussi informativi», comprendendo quindi fra i soggetti destinatari degli incentivi anche il personale che svolge tali compiti.
Pertanto, allo stato, nell’allegato I.10 è presente il seguente elenco tassativo di attività e/o ruoli incentivabili:
a cui si aggiunge l’ulteriore attività incentivabile del «- coordinamento dei flussi informativi», introdotta dal D.Lgs. 209/2024.
3. Conclusioni.
In conclusione, l’articolo in esame disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche rinviando all’allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 per l’elenco delle attività da incentivare.
La previsione appare sostanzialmente semplificata rispetto alla versione precedente di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non più circoscritta alle sole linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, proprio al fine di evitare le difficoltà sorte all’interno delle Amministrazioni nel regime precedente dovute, in particolare, alla responsabilità amministrativa legata all’erogazione degli incentivi non dovuti.
Il Legislatore cerca, infatti, di valorizzare le professionalità interne, premiando le attività e gli impegni profusi nella corretta gestione delle procedure d’appalto; tuttavia, è sempre necessario misurarsi con le regole che disciplinano la materia, evitando ricadute in termini di responsabilità erariale[5].
Per evitare ciò è sempre bene leggere attentamente le pronunce della Corte dei conti e i pareri emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) che si esprimono sul punto, senza perdere di vista il fine ultimo sotteso all’intero Codice dei contratti pubblici, ossia il risultato quale criterio concreto utile per bilanciare il rispetto delle regole con la necessità di un’Amministrazione efficiente e orientata agli obiettivi fissati dall’Unione europea.
[1][1] Cfr. Consiglio di Stato, III – Relazione agli articoli e agli allegati, Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pagg. 67 e ss.
[2] Cfr. Parere MIT del 6 dicembre 2024, n. 3170.
[3] Cfr. ANCI, I Quaderni, “Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il Correttivo Appalti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti)”. A cura di Stefania Dota e Agostino Bultrini.
[4] Cfr. ANCI, Quaderno n. 55/2025, “Decreto Legislativo n. 209/2024 (cd correttivo appalti). Prime linee guida operative e Schema di Regolamento per affidamenti sottosoglia aggiornato”. A cura di Stefania Dota e Agostino Bultrini; id. Luigi Olivieri, “Incentivi funzioni tecniche anche a chi non è dipendente della stazione appaltante ulteriori assurdità del “correttivo”, in https://leautonomie.it/.
[5] Cfr. Appalti&Contratti, Rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica 12_2024, diretta da Alessandro Massari. Indirizzi operativi, Incentivi tecnici e gruppo di lavoro, “La disciplina concernente gli incentivi tecnici alla luce delle pronunce del MIT e della Corte dei conti. Fac-simile di determina per la nomina del gruppo di lavoro”, di Salvio Biancardi.