Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC – modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto Il provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 30/6/2023, che si intende qui integralmente richiamato.

Visto L’articolo 84 del codice, secondo cui i bandi e gli avvisi relativi agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per il tramite della BDNCP. Visto L’articolo 85 del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e i bandi relativi a gare di appalto è realizzata tramite la BDNCP, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea o decorso il termine di quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso in conformità all’articolo 84. Visto L’articolo 182, comma 11, del codice, a mente del quale i bandi e gli avvisi relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea con le modalità previste dall’articolo 84. Visto L’articolo 182, comma 12, del codice, secondo cui la pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi relativi a procedure per l’affidamento di concessioni è disciplinata dall’articolo 85.

Visto L’articolo 27, comma 1, del codice, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Visto L’articolo 27, comma 4, del codice secondo cui l’ANAC, con proprio provvedimento adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27.

Visto L’articolo 225, comma 1, del codice secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 27 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC.

Vista L’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 50202 del 26 giugno 2023.

DELIBERA

Articolo 1 – Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) codice, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

 b) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

c) GUUE, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

d) GURI, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

e) TED, il Tenders Electronic Daily, la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unionef) Stazione appaltante, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

g) Ente concedente, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o soggetto aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità degli atti garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.

Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea 3.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

3.2 Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice.

3.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.

3.4 La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice, con l’indicazione della data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

3.5 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell’allegato I al presente provvedimento.

Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

4.1 La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 85 comma 4, con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.

4.2 A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 23 del codice.

4.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

4.4 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell’allegato I al presente provvedimento.

Articolo 5 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo 5.1 I bandi e gli avvisi relativi agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo sono pubblicati secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3.

Articolo 6 – Effetti giuridici e durata della pubblicazione

6.1 Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

6.2 Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all’articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.

6.3 La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati: a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni; b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione; c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara; d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

Articolo 7 – Regole tecniche

7.1 L’ANAC acquisisce le informazioni oggetto di pubblicità esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all’art. 25 del codice, certificate secondo l’art. 26 del codice e interoperanti con la BDNCP.

7.2 L’ANAC garantisce che la pubblicità legale effettuata attraverso la piattaforma per la pubblicità legale degli atti della BDNCP soddisfa i requisiti di integrità, non ripudio, conservazione e disponibilità nel tempo delle informazioni pubblicate, nonché di certezza della data di pubblicazione.

7.3 La piattaforma per la pubblicità legale degli atti è liberamente consultabile attraverso apposite funzioni di ricerca.

Articolo 8 – Correttezza e veridicità dei dati contenuti negli atti pubblicati tramite la BDNCP

8.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali 9.1 In attuazione dell’articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. 9.2 IL presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC, sulla Gazzetta

comma 1 del codice, il presente provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia                 

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023