Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC: affidamenti diretti e conflitto di interessi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha condotto un’indagine sulla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti da parte di Comuni ed Enti locali. Gli esiti di tale indagine sono stati pubblicati con Comunicato del Presidente ANAC dell’11 gennaio 2023, n. 1. L’analisi è stata condotta utilizzando la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dalla quale è stato estratto un campione di appalti, relativi all’anno 2021, riguardanti servizi tecnici affidati da comuni italiani per importi inferiori a € 150.000,00 mediante procedura senza bando, relativamente ai quali si è proceduto a verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi del RUP, previsti all’art. 42 d.lgs. 50/2016.  

L’analisi condotta ha fatto emergere un alto numero di dichiarazioni omesse o non conformi, ponendo in luce come la disciplina del conflitto di interesse sia scarsamente applicata.  

In un tale contesto, la raccomandazione di ANAC per le stazioni appaltanti è la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllare a campione la veridicità.  

Le criticità riscontrate  

Varie le criticità riscontrate. In alcuni casi, la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata “postuma”, solamente al fine di riscontrare la richiesta istruttoria dell’Autorità.  

In altri casi, è emerso che le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi da quelli obbligati (esempio dal segretario comunale per conto del RUP oppure, addirittura, solo dall’affidatario, in luogo del personale della stazione appaltante).  

Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni trasmesse all’Autorità sono firmate in analogico, anziché con firma digitale, e/o risultano non protocollate. Tale adempimento è essenziale per la corretta conservazione della dichiarazione ed è funzionale alla successiva verifica delle dichiarazioni stesse da parte della stazione appaltante.  

Va notato che in nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse, ancorché la dichiarazione fosse presente, seppure con modalità non adeguate.   
Le criticità riscontrate evidenziano una sostanziale inadeguatezza nella gestione del conflitto di interesse da parte degli enti locali. La gestione del conflitto di interesse, oltre ad essere disciplinato espressamente dall’art. 42 d.lgs. 50/2016, costituisce una ordinaria misura di prevenzione della corruzione, prevista dal DPR 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.  

Dichiarazioni omesse  

L’alto numero di dichiarazioni omesse o non conformi (prevalenti rispetto a quelle conformi), inoltre, dimostra che la disciplina del conflitto di interesse è scarsamente applicata, soprattutto nello specifico settore esaminato (affidamento diretto dei servizi professionali tecnici). Il mancato corretto assolvimento dell’obbligo strumentale (assunzione della dichiarazione), infatti, rende pressoché impossibile l’emersione delle ordinarie situazioni di conflitto e la gestione delle stesse.  

Inequivoca conferma è costituita dal dato (sorprendente) relativo alla completa assenza di qualsivoglia situazione di conflitto: in nessuno dei casi esaminati è stato infatti segnalato un potenziale conflitto di interesse da gestire.   

Il dato appare coerente con quanto emerso dall’attività di vigilanza ordinaria condotta in questi anni, che ha evidenziato in più occasioni carenze formali, ma anche omesse astensioni, anche negli affidamenti sotto soglia comunitaria.  

Le preoccupazioni di Anac  

Forti pertanto rimangono le preoccupazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardo alla nozione di conflitto di interesse prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici all’esame del Parlamento (attuativo dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”).   

La formulazione proposta restringe la nozione stessa dell’istituto ed introduce un onere probatorio a carico di chi intende far valere il conflitto di interesse che rischia di azzerare l’ambito applicativo della norma, in modo incoerente e sproporzionato rispetto alle più ampie formulazioni previste dalle norme comunitarie e dalle altre norme nazionali.  
Anac richiama pertanto tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo.  

Il ruolo delle stazioni appaltanti  

In questo contesto, viene ricordato in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità.   

In presenza di potenziali conflitti di interesse, ossia di circostanze sopraggiunte che determinino l’insorgenza di un potenziale conflitto di interesse, il responsabile unico del procedimento è tenuto tanto ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività relativa alla specifica procedura, quanto a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, aggiornando, se presente, la dichiarazione sul conflitto di interesse che dovrà essere nuovamente protocollata.  

In questo modo, una volta emerso il conflitto di interesse, anche solo potenziale, la stazione appaltante dovrà valutare la specifica situazione e adottare le misure più idonee, tenuto conto del singolo caso concreto e delle peculiarità della specifica struttura organizzativa, per scongiurare che il perseguimento del primario interesse pubblico possa essere compromesso dall’operato del dipendente in conflitto di interesse.