Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Legge europea 2019-2020: modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

Abrogato nel subappalto l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori e il divieto  di subappaltare  a soggetti che abbiano partecipato alla procedura.  Modifiche alle cause di esclusione per inadempimenti tributari o contributivi.

Legge 23 dicembre 2021 n. 238 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (G.U. 17/1/2022 n. 12)

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

Estratto relativo a forniture e servizi


Articolo 10

Capo I – Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi

Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273

Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

c) all’articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:

«Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

(omissis)

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.