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La BCT di Net4market ‘promossa’ da Tar Sardegna e Tar Basilicata

La marcatura temporale ‘sigilla’ l’offerta economica, dandone garanzia di univocità e stabilendo con esattezza data e ora di chiusura dell’offerta stessa. Ne arriva ulteriore conferma da due recenti sentenze del Tar Sardegna (n. 593 del 01/07/2019) e del Tar Basilicata (n. 746 del 11/10/2019): i giudici si sono pronunciati sulle garanzie offerte dalla procedura telematica gestita sulla piattaforma Net4market.

La marcatura temporale, richiesta obbligatoriamente nelle procedure di gara espletate su Net4market e citate nelle sentenze, fornisce infatti la certezza del momento in cui è stata chiusa l’offerta e dell’impossibilità di conoscerne ex ante il contenuto da parte della stazione appaltante. Tanto che firma digitale e marcatura temporale devono essere apposte entro i tempi previsti dalla lex specialis, in ottemperanza a una precisa successione temporale a tutela dell’univocità e immodificabilità dell’offerta. Tale procedura è stata depositata e registrata da Net4market – CSAmed sotto il nome di Busta Chiusa Telematica© (BCT).

Mentre il Tar Sardegna si limita a evidenziare la necessità della marcatura temporale, trascurando però l’importanza dell’apposizione della firma digitale quale strumento identificativo del soggetto che presenta offerta, il Tar Basilicata, Potenza, sez. I, entra nel merito della questione, rilevando la necessità di entrambe, così da accertare la sicura provenienza dell’offerta e del momento in cui è stata redatta.

In quest’ultima sentenza viene dato risalto alla peculiarità distintiva della Busta Chiusa Telematica: una precisa scansione temporale delle operazioni richieste ai concorrenti e la non conoscibilità ex ante del contenuto dell’offerta.

In primis viene richiesta l’apposizione di firma e marca al file digitale di offerta economica, poi l’inserimento del numero seriale della marcatura temporale in piattaforma e infine, solo a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte della commissione, è richiesto l’upload del file di offerta. A livello telematico, viene pertanto verificata la corrispondenza tra il numero seriale precedentemente inserito e la marcatura apposta al file d’offerta caricato.

Nel testo si specifica infatti: Una volta apposta ad un’offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta garantita la certezza del tempo entro cui l’offerta è stata redatta, anche se il file dell’offerta economica viene inviato dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante, la quale verifica la corrispondenza del numero di serie di marcatura temporale con quello comunicato dagli offerenti entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, in quanto con la predetta coincidenza del numero di serie di marcatura temporale vi è l’assoluta certezza che l’offerta, formulata entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, non è stata successivamente modificata.

Ed invero, senza l’invio del numero di serie di marcatura temporale entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, i partecipanti ad una gara di appalto potrebbero redigere più offerte economiche entro il predetto termine e scegliere quale offerta trasmettere alla stazione appaltante dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.

In caso di assenza della marcatura temporale, si rileva inoltre l’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto rappresenta essa stessa un elemento costitutivo dell’offerta telematica.