Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Anomalia dell’offerta, la sentenza del Tar di Latina

Secondo la sentenza del Tar di Latina, n. 445 del 24 luglio 2018, è illegittimo il giudizio di non anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante, in quanto l’offerta era palesemente incompleta degli elementi necessari.

I giudici hanno dunque ritenuto fondate le motivazioni della ricorrente contro l’esito positivo dato dalla stazione appaltante a un’offerta anomala, che invece era stata ammessa. Viene dunque messa in luce una tipologia di vizi che, di là della portata escludente ex lege dell’incongruità degli oneri della sicurezza, evidenziano macroscopiche criticità dell’iter logico di valutazione dell’anomalia dell’offerta che inficiano l’attendibilità del giudizio espresso dalla stazione appaltante,

Infatti, alla stregua dei fatti rilevati dalla ricorrente incidentale, il convincimento dell’Amministrazione mostra di essersi formato su di un’offerta palesemente incompleta degli elementi richiesti dalla lex specialis e prescritti dalla legge a pena di esclusione.

Nel merito delle singole doglianze articolate nel motivo di ricorso in esame, si osserva, in primo luogo, che l’art. 97, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, prescrive che: “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro […]”. Il successivo art. 97, comma 5, dispone che: “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: […] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; […]”.

Documenti correlati: Sentenza Tar Latina n. 445 del 24 luglio 2018