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La verifica di anomalie negli appalti sotto soglia

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Il nuovo codice degli appalti limita l’applicabilità integrale delle nuove disposizioni ai soli appalti sopra la soglia comunitaria, come dettato dall’art. 35.

Ora, il TAR Campania, in una recente sentenza, si pronuncia sul ricorso presentato da un concorrente escluso da una gara dopo l’esito di un procedimento per la verifica di anomalia relativa al prezzo più basso, effettuata nel caso di contratto sotto soglia comunitaria (TAR Campania, sez. Napoli, del 26.01.2017 n. 564).

Il ricorrente escluso contesta il procedimento per la verifica di anomalia, ritenuto illegittimo poiché mancante della previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

Sul punto i giudici amministrativi hanno osservato che, trattandosi nel caso di appalto sotto soglia, la stazione appaltante non aveva l’obbligo di attivare il procedimento di anomalia previsto dall’art. 97.

Tuttavia, nel caso esaminato si è verificato, secondo l’interpretazione dei giudici amministrativi, solo il legittimo esercizio del potere della stazione appaltante di valutare la convenienza dell’offerta.

Si è quindi riconosciuto il principio della caratteristica estremamente discrezionale dell’attività di valutazione dell’appaltante, anche in considerazione, nel caso specifico, del fatto che il ribasso offerto dall’impresa ricorrente, poi esclusa, fosse espresso nella percentuale del 41,96% sull’importo a base d’asta, percentuale di molto superiore al ribasso proposto dall’altro concorrente.

Si tratta, comunque, di coordinare l’interpretazione espressa dai giudici del TAR, con le disposizioni dell’art. 97 comma 8 che prevedono la facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 35 del Codice, quando il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Tuttavia, è proprio in base al criterio discrezionale dell’attività rivolta a giudicare la convenienza dell’offerta, che la stazione appaltante ha valutato nel merito, innanzitutto il tipo di ribasso offerto dal concorrente sull’importo a base d’asta nella misura del 41,96% e in seconda battuta, l’incidenza di alcune voci di costo (nel caso specifico la manodopera per la posa in opera del tappeto bituminoso) che hanno fatto rilevare un costo del tutto inverosimile, se confrontato alla luce dei listini prezzi correnti.

L’obiettivo, in ultima analisi, è di poter formare un giudizio, anche tecnico, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, per dirla con le parole dell’art. 97 del codice.
Da qui il sancito principio della valutazione della convenienza dell’offerta come legittimo esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante.

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