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Il delicato ruolo del direttore dell’esecuzione del contratto

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Quello del direttore dell’esecuzione è un ruolo centrale e per questo motivo interessante da indagare nelle sue funzioni e responsabilità .

Nell’individuare con precisione il ruolo del direttore dell’esecuzione, ovvero di colui che deve seguire passo dopo passo l’esecuzione del contratto, le linee guida dell’ANAC hanno seguito la ratio di evitare, in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, oneri che non siano necessari al perseguimento dell’interesse pubblico.

Nel delineare le funzioni del direttore esecutivo, l’intenzione è quella di liberalizzare le forme, senza tuttavia prescindere dall’osservanza dei principi di efficienza, imparzialità, concorrenza e trasparenza.

Le linee guida precisano che di norma l’incarico di direttore esecutivo è ricoperto dal responsabile unico del procedimento (RUP), quindi da un’unica figura.

Ma spesso le figure si sdoppiano in due ruoli e incarichi diversi, in questo caso il direttore dell’esecuzione opera in autonomia sulla base delle disposizioni  impartite dal RUP al quale riferisce attraverso rapporti periodici.

Tra le due figure nasce dunque un rapporto molto stretto che, tuttavia, potrebbe far nascere incomprensioni e dissensi.

Particolare importanza riveste, pertanto, la precisa individuazione degli strumenti preposti all’esercizio dell’attività di direzione e controllo. Al di là della libertà delle forme, gli ordini di servizio del direttore esecutivo dovranno essere scritti. Le linee guida auspicano l’utilizzo di strumenti informatici e del necessario efficientamento informatico precisando che gli ordini scritti vanno comunicati tramite PEC.

Il direttore dell’esecuzione dovrà, inoltre, redigere i processi verbali di accertamento dei fatti relativi alle varie attività di avvio, sospensione e ripresa dell’esecuzione. Il direttore è anche tenuto al rilascio dei certificati, ad esempio quello che deve attestare l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Ma deve accertare anche l’eventuale risoluzione contrattuale nei casi di grave inadempimento contrattuale, come previsto dall’art. 108 commi 3 e 4 codice degli appalti.

Particolare importanza assume il controllo amministrativo e contabile che affida al direttore esecutivo la tenuta della contabilità del contratto. Il direttore deve accertare le prestazioni e la conformità alle prescrizioni previste nel contratto con una valutazione che deve essere sia quantitativa che qualitativa. 

Il ruolo del direttore è centrale anche rispetto alle modalità di pagamento contenute nel contratto di appalto.

Naturalmente l’impresa affidataria ha sempre la facoltà di presentare contestazioni scritte ove si realizzino ritardi nei pagamenti. Quello del direttore è dunque un ruolo particolarmente delicato. In caso di ritardo nei pagamenti si applica il D Lgs 231/2002, ben sapendo che i ritardi nei pagamenti penalizzano particolarmente le imprese di piccole dimensioni con il rischio di effetti a catena  che creano insolvenza e perdita di posti di lavoro.

Stante la delicatezza del ruolo, sarà necessario prevenire eventuali situazioni di incompatibilità (art. 42 comma 4 del Codiceappalti), pertanto il direttore esecutivo non potrà accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria e deve segnalare eventuali rapporti con la stessa, circostanze che andranno previste già in sede di bando di gara.

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