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Indici di bilancio (necessari?) negli appalti pubblici

a cura dell’avvocato Lucio Lacerenza.

Il nuovo codice degli appalti impone alcuni approfondimenti in ordine ai profili del bilancio degli operatori economici che sono rilevanti ai fini della partecipazione agli appalti.

Da un primo angolo visuale, l’art. 83, comma 4 del d.lgs. 50/2016 prevede che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, le stazioni appaltanti possano richiedere alle imprese, tra le altre, informazioni riguardo ai loro “conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività” (lett. b).

Posta la sua genericità, detta previsione desta non poche incertezze, soprattutto in capo alle imprese, circa la tipologia dei dati da produrre in sede di gara. Nella fase, tutt’ora in corso, di definizione degli aspetti attuativi del codice, le imprese hanno adempiuto alla richiesta di dette informazioni (i) producendo i bilanci societari ed (ii) evidenziando il valore dell’utile di esercizio (in tal senso le amministrazioni hanno spesso risposto a quesiti posti dalle imprese). E’ di tutta evidenza come tale soluzione rischia di essere “precaria” poiché basata sulla necessità di assolvere, in tempi ristretti, ad un obbligo posto da una previsione non particolarmente felice ed in assenza di pronunce sul punto da parte della giurisprudenza.

Se la ratio della disposizione è assicurare la stabilità dei soggetti che contrattano con la pp.aa. – e quindi la loro capacità di far fronte agli impegni assunti – v’è da aspettarsi che la corretta interpretazione del rapporto tra attività e passività nei conti annuali (ovvero nei bilanci) richiami la necessità di far riferimento ai c.d. “indici di bilancio”, ossia agli indicatori che consentono di valutare lo stato di salute dell’impresa. In particolare, penso all’indice di redditività al fine di misurare la capacità dell’impresa di generare reddito attraverso il proprio core business; all’indice di liquidità che misura la capacità del soggetto di far fronte in modo tempestivo agli impegni assunti; all’indice di solvibilità per apprezzare la capacità di onorare le obbligazioni scaturenti dai contratti già stipulati ma anche quelle derivanti dai contratti che l’impresa stipulerà in futuro; infine l’indice di solidità patrimoniale che misura la bontà struttura aziendale con particolare riguardo agli impegni nel medio-lungo termine.

Se questo dovesse risultare il terreno applicativo della norma, sarà significativo l’apporto del commercialista dell’impresa chiamato a prestare una consulenza a più ampio spettro sulla realtà aziendale, e quindi ben oltre gli adempimenti fiscali cui le imprese sono tenute.

Discorso non dissimile vale in materia di cauzioni definitive – ed è il secondo aspetto – rispetto alle quali il codice prevede che le stazioni appaltanti abbiano la facoltà di non richiedere la garanzia in alcuni casi tra i quali, per quanto di interesse, gli appalti da eseguirsi da parte di operatori “di comprovata solidità” (art. 103, comma 11). L’esonero dalla garanzia deve ovviamente essere adeguatamente motivato da parte dell’amministrazione, nonché subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Al di la’ del tema del miglioramento del prezzo offerto – dal quale deriverebbe un problema di par condictio (ex-post) tra i soggetti che hanno partecipato alla gara – resta il fatto che l’esonero dalla garanzia (con conseguente risparmio per l’impresa degli onerosi premi) debba essere motivato dalla stazione appaltante in ragione di un quadro di solidità che l’aggiudicatario è chiamato a comprovare. La genericità del Legislatore nel definire il requisito esonerante – semplicemente la “solidità” – richiamerebbe, a modesto parere dello scrivente, la necessità di far riferimento ai citati indici di bilancio, ed in particolare all’indice di liquidità, di solvibilità e di solidità patrimoniale. Con l’aggravante che la solidità deve essere “comprovata”, ovvero dovrebbe risultare, a seconda dei casi, da un perizia contabile o da un atto ufficiale degli organi di revisione della società.

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