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Profili del nuovo Codice degli appalti

a cura dell’avvocato Angelo Lucio Lacerenza

Il Codice degli appalti in vigore dal 18 aprile rappresenta una novità storica nel settore. L’affidamento degli appalti e delle concessioni, infatti, non solo deve essere improntato ai già noti principi di concorrenza, trasparenza e proporzionalità, ma deve favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese e tener conto della tutela della salute, delle esigenze sociali, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

Su queste basi la riforma tocca tutte le fasi del procedimento di gara, partendo dalla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, triennale nel caso dei lavori pubblici e delle opere incompiute al fine di consentirne il completamento.

Grande attenzione è riservata alla necessità di informatizzare le procedure di gara, rispetto alle quali le stazioni appaltanti possono ricorrere al supporto di terzi (es. per la creazione delle infrastrutture tecniche) e la cui documentazione deve essere completamente accessibile via web.

Il favore per le PMI è attuato mediante la suddivisione degli appalti in lotti a misura di piccola impresa (con obbligo dell’ente di motivare la mancata suddivisione), le possibilità di ricorrere agli appalti sotto soglia, infine il pagamento diretto ai subappaltatori qualora siano micro e piccole imprese.

Nella direzione di incentivare le imprese sane e la corretta esecuzione degli appalti, il Codice prevede criteri premiali per coloro che godono di buona reputazione sul mercato, un maggior rigore sull’avvalimento nonché adeguati controlli in sede di esecuzione dei contratti.

Per stimolare la concorrenza sono previste semplificazioni delle procedure Consip e delle centrali di committenza e la riduzione delle somme da garantire con la cauzione provvisoria in caso di possesso di più certificazioni di qualità. Come pure è previsto il partenariato per l’innovazione quale strumento di scelta dei contraenti nel caso le amministrazioni intendano sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi.

Tra i criteri di aggiudicazione, diventa prevalente quello del rapporto qualità/prezzo almeno per gli appalti di servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché per i servizi ad alta intensità di manodopera; residuando il prezzo più basso per i lavori inferiori a 1.000.000 di euro in caso di progetto esecutivo e per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate.

Non mancano, tuttavia, le ombre sul testo. Innanzitutto si tratta di un Codice “in progress”, nel senso che molta parte della disciplina di attuazione è demandata ad oltre 30 decreti ed alle linee guida di ANAC da emanare dopo la sua entrata in vigore, circostanza che creerà non poche difficoltà per gli operatori nel periodo transitorio tra il vecchio ed il nuovo codice che, nei fatti, è incompleto.

A questo si aggiungano perplessità sulle clausole sociali che non tengono conto della necessità di armonizzare la stabilità occupazionale con l’organizzazione dell’impresa subentrante e sull’obbligo del concorrente di indicare già in sede di gara una terna di subappaltatori. Per finire, il silenzio sui ritardi dei pagamenti delle pp.aa, nonché sulla possibilità di concedere anticipi alle imprese sui contratti aggiudicati. Su queste ed altre ombre il dibattito proseguirà nei prossimi giorni.

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