In attesa dell’approvazione definitiva del nuovo Codice Appalti. Le principali novità
Come noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 dicembre 2022 ha approvato, in via preliminare, lo Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il testo è stato poi trasmesso alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni Parlamentari per i necessari pareri. L’approvazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 31 marzo 2023, ma si pensa ad un possibile slittamento.
L’entrata in vigore è prevista al 1° aprile 2023. Ad ogni modo, è stata disposta l’ultrattività delle norme del vigente Codice (D.Lgs. n. 50/2016) fino al 1° luglio 2023.
Tra le principali novità che verranno introdotte si segnala:
La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Viene definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), reso recentemente operativo dall’ANAC, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
La digitalizzazione investe anche la materia di accesso agli atti e si riconosce, in modo espresso, a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Viene riformato l’appalto integrato, il quale diviene ricorribile senza i divieti previsti dalla vigente disciplina codicistica.
Il contratto potrà avere ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Vengono però esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Le procedure sotto la soglia europea, previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (d.l. n. 76/2020), vengono definitivamente adottate. Ad ogni modo, vengono previste delle eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo.
Viene disciplinato compiutamente il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, è vietato procedere in modo diretto all’assegnazione di un appalto verso il contraente uscente.
Inoltre, per tutti gli affidamenti sotto-soglia, vengono esclusi i termini dilatori (stand still), sia di natura procedimentale che processuale.
Viene introdotto un nuovo regime di qualificazione per le Stazioni Appaltanti che trova applicazione per affidamenti diretti per servizi e forniture per importi superiori alle soglie, nonché per lavori per importi superiori ad euro 500.000. I soggetti senza qualificazioni potranno quindi occuparsi solo di affidamenti di importo inferiore alla soglia degli affidamenti diretti e dovranno appoggiarsi a Committenze che abbiano preventivamente ottenuto la necessaria qualificazione, in applicazione dei parametri forniti dalla Delibera Anac 28 settembre 2022, n. 441.
Nello Schema di nuovo Codice viene reintrodotto il general contractor con il quale, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”.
Nel partenariato pubblico-privato si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti. Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Il legislatore ha previsto una maggiore “autonomia” della disciplina dei settori speciali rispetto a quella dei settori ordinari. Viene infatti prevista una maggiore flessibilità e le norme introdotte sono “autoconclusive” prive, quindi, di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Il subappalto a cascata viene introdotto adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi ipotesi per ipotesi.
L’avvalimento viene profondamente rinnovato prevedendo la possibilità di mettere a disposizione di un operatore economico non solo i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, ma anche risorse aggiuntive da far valere nell’offerta tecnica per fini di “premialità”.
Per i concessionari scelti senza gara viene stabilito l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 % dei lavori, dei servizi e delle forniture. Tale obbligo non trova però applicazione ai settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
Viene confermata l’obbligatorietà dell’inserimento, nei documenti di gara, della clausola di revisione dei prezzi (così come inserito in via di deroga dall’articolo 29 della legge 28 marzo 2022, n. 25), che trova quindi applicazione qualora la variazione del costo, in aumento o in diminuzione, è superiore al 5% (ad oggi 10%) dell’importo complessivo, col riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 % (ad oggi 50%) del maggior costo sostenuto.
Per la fase dell’esecuzione si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
Ad oggi, lo Schema così approvato è stato trasmesso alla Conferenza Unificata ed alle Commissioni Parlamentari per i pareri necessari, non si esclude, pertanto, che in sede approvazione definitiva del testo di legge possano essere apportate delle variazioni agli articoli che maggiormente innovano la disciplina attualmente vigente dei contratti pubblici.
Per tale ragione, Net4market intende riservarsi l’analisi approfondita della normativa di nuovo conio al momento dell’entrata in vigore del Codice. Non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo ufficiale, si procederà quindi ad organizzare incontri di formazioni e webinar sull’argomento.
Qualificazione delle stazioni appaltanti, pronte le linee guida
“La qualificazione delle stazioni appaltanti non va frenata, non possiamo far finta di fare il salto e poi passare sotto l’asticella”. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nel corso della tavola rotonda “La tutela e la qualità del lavoro: verso il nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzata da Filca Cisl a Roma.
“La qualificazione delle stazioni appaltanti cui Anac ha lavorato – ha osservato Busia – non vuole e non deve bloccare la crescita e lo sviluppo del Paese. Serve invece a far sì che i Comuni spendano bene i soldi pubblici, con competenza, in maniera digitale, risparmiando tempi e burocrazia. Ecco perché bisogna intervenire con urgenza sulle stazioni appaltanti, spingendo i piccoli Comuni ad unirsi e a professionalizzarsi, a trovare economie di scala nei loro acquisti”. Il presidente dell’Anac ha chiesto “uno sforzo di serietà da parte dei comuni: devono mettersi insieme, creare massa critica per sviluppare migliori capacità di fare acquisti, per diventare compratori di maggior peso e consistenza. Non è quindi un peso che si pone ma una facilitazione”.
“Non possiamo far finta di fare il salto e invece passare sotto l’asticella”, ha ammonito Busia. “Occorre stabilire l’asticella al livello giusto – ha aggiunto – e poi fare tutti gli sforzi possibili per saltare oltre. La riforma non va frenata, va spinto piuttosto sull’investimento nella formazione. Anac ha proposto che il 5% della spesa dell’appalto sia destinata a formare chi gestisce l’appalto perché sia all’altezza della controparte, sapendo fare l’interesse del bene comune. Se la Pubblica Amministrazione è debole, il privato stabilisce le regole. Ha la meglio nella contrattazione. Ecco perché serve avere stazioni appaltanti forti, aggregate, con le competenze necessarie, in grado di gestire la gara tutta in digitale”. Busia ha ricordato che entro il 30 settembre saranno pronte le Linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, previste dal Pnrr, elaborate da Anac e destinate a diventare legge con il nuovo codice dei contratti pubblici.
Nel suo intervento, il Presidente Busia ha invitato anche a costruire attraverso il Pnrr un cambiamento che vada oltre le opere. “Attenzione a pensare che i soldi del Pnrr siano infiniti. Anche i grant della Ue non sono soldi che piovono dal cielo, sono debito pubblico, se non nazionale, comunque europeo, ma sempre debito nostro. Il vero risultato del Pnrr dovrà essere un cambiamento che va oltre le opere”.
“Nel Pnrr – ha osservato Busia – ci sono certo opere importanti ma anche opere minori, vecchi progetti, tirati fuori dal cassetto per l’occasione e finiti nel Pnrr da realizzare entro il 2026. Non è questo che serve. Occorre invece raggiungere una piena digitalizzazione degli appalti, una qualificazione delle stazioni appaltanti, una maggiore professionalizzazione della Pubblica Amministrazione. O costruiamo questo, o il Paese brucerà, sotto il peso di un debito enorme, che avremo contribuito ad alimentare ancora di più”.
“L’obiettivo che sta portando avanti Anac è quello di favorire un nuovo modello di azione della Pubblica Amministrazione, impostato sulla digitalizzazione, la semplificazione, la professionalizzazione dei funzionari pubblici. Solo così il Pnrr avrà raggiunto il suo obiettivo, che sarà più importante ancora delle opere realizzate”, ha concluso.
Al via il nuovo Codice dei contratti pubblici
a cura del dott. Marco Boni
Un Codice targato “Consiglio di Stato”, quello approvato in esame preliminare il 16 dicembre 2022 dal Consiglio dei Ministri, che si muove in continuità con l’abrogando D.Ls. n. 50/2016, con buona pace di chi invocava una deregulation totale negli appalti pubblici.
Poche nuove, sotto l’aspetto procedimentale, in materia di acquisizione di beni e servizi. Con l’annunciata immissione a regime di norme di “semplificazione” introdotte nella fase emergenziale. Su tutte l’”affidamento diretto” nel sottosoglia. Scompare il vincolo del punteggio prezzo max 30 punti nella gara qualità-prezzo. Nel corpus normativo sono stati anche recepiti orientamenti giurisprudenziali formatisi in fase applicativa del D.Lgs. n. 50/2016.
La struttura del Codice
Il Codice consta di 229 articoli, con 35 allegati con funzione attuativa (assorbono 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti tuttora vigenti). E’ stata adottata anche una relazione illustrativa per ogni articolo. Si tratta di un “materiale della legge” che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l’uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle “linee guida non vincolanti”.
Si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di delegificazione che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime).
I principi dell’azione amministrativa
Attraverso la codificazione dei principi, il nuovo Codice mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica) in un settore in cui spesso la presenza di una disciplina rigida e dettagliata ha creato incertezze, ritardi, inefficienze. Ciò in quanto la legge – soprattutto un codice – non può inseguire la disciplina specifica di ogni aspetto della realtà, perché si troverà sempre in ritardo, ma deve invece fornire gli strumenti e le regole generali e astratte per regolarla.
Si vuole contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l’azione dell’amministrazione, il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, ovvero la “paura della firma” , che può generare ritardi o inefficienze nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti si è caratterizzata da un lato per una normazione di estremo dettaglio, che mortificava l’esercizio della discrezionalità, dall’altro per il crescente rischio di avvio automatico di procedure di accertamento di responsabilità amministrative, civili, contabili e penali che potevano alla fine rivelarsi prive di effettivo fondamento.
Si intende valorizzare lo spirito di iniziativa e la discrezionalità degli amministratori pubblici, introducendo una “rete di protezione” rispetto all’alto rischio che accompagna il loro operato.
Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione.
Equità contrattuale
Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
Focus su alcuni contenuti dell’impianto normativo
La digitalizzazione
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.
Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:
l’acquisizione o la redazione degli atti in formato nativo digitale;
la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
la presentazione delle offerte;
l’apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Fanno parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, per l’interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza:
l’Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche;
l’Indice delle pubbliche amministrazioni;
la Banca dati dei codici unici di progetto;
il Registro delle imprese;
la Banca dati amministrazioni pubbliche;
il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), per accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza.
L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici:
l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori;
il Casellario informatico;
l’Anagrafe degli operatori economici;
la Piattaforma degli appalti;
il fascicolo virtuale dell’operatore economico.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
La regolamentazione del “sotto soglia”
Il principio di rotazione
In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
Per i contratti affidati previa indagine di mercato, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Gli affidamenti
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:
affidamento diretto(*) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie.
(*)“affidamento diretto”: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice.
Per gli affidamenti le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
Nell’ottica della liberalizzazione e semplificazione, viene estesa senza limiti l’esecuzione anticipata del contratto senza condizionarla all’esistenza dei requisiti di urgenza, come, invece, accade attualmente.
Suddivisione dell’appalto in lotti ed eccezioni
Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti indicano le ragioni che, secondo un criterio di proporzionalità, richiedono di non suddividere l’appalto in lotti in funzione dell’interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni, oppure in funzione della necessità di realizzare significative economie di scala funzionali al contenimento e al miglioramento della spesa pubblica.
Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti . È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare.
Revisione prezzi
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
Si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro [il 31 marzo e] il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni.clausole di revisione prezzi.
Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa.
Documenti di gara
Costituiscono documenti di gara, in particolare:
il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito;
il disciplinare di gara;
il capitolato speciale;
le condizioni contrattuali proposte.
Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.
Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni ed altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita.
Commissione giudicatrice
La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionistiesterni. Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità.
L’offerta economicamente più vantaggiosa
Merita evidenziare come sia stato soppressa la norma che, allo scopo di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta, disponeva, in assenza di analogo vincolo europeo, che la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (regola del 70/30). La scelta dell’eliminazione di tale regola è dipesa dall’analisi economica che ha dimostrato come la stessa contenga degli elementi critici, distorsivi del mercato, secondo quanto rilevato anche dall’A.G.C.M. con la segnalazione S4143 in data 23 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri. È prevalsa dunque la volontà di rimettere alle stazioni appaltanti la scelta di quanto incida l’aspetto tecnico e quello economico, svincolandole da soluzioni precostituite, in quanto tali necessariamente astratte. L’obiettivo perseguito dalla nuova formulazione è proprio quello di consentire la migliore fruizione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adeguando il peso delle due componenti (prezzo e qualità) alle effettive caratteristiche dello specifico appalto. Questa valutazione è inevitabilmente rimessa alle stazioni appaltanti, nella consapevolezza che la scelta della formula è espressiva delle preferenze e degli obiettivi perseguiti. In particolare, deve considerarsi che la scelta di una formula influenza l’attribuzione del punteggio su una delle componenti (prezzo o qualità); è importante che la stazione appaltante valuti l’interdipendenza degli elementi, in quanto non necessariamente una maggiore complessità della parte tecnica e del punteggio per la stessa previsto conduce ad offerte tecniche migliori. L’analisi economica ha evidenziato infatti che le formule di utilizzo più comune (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o anche alla media) sono di utile applicazione e inducono gli operatori economici ad abbassare i prezzi e/o migliorare la qualità anche solo attraverso l’uso di base d’asta, di prezzi minimi o di semplici parametri discrezionali. A puro titolo esemplificativo, può dirsi che, applicando una formula parabolica, la stazione appaltante, anche attraverso la scelta di un parametro della formula, può evitare che gli operatori economici competano eccessivamente sul prezzo, limitando la qualità dell’offerta (la scelta del parametro determina cioè l’incentivo ad abbassare i prezzi).
Elementi reputazionali dell’impresa
È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l’impegno sul piano sociale.
L’ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.
Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Peraltro, sino all’approvazione definitiva, sono possibili aggiustamenti e correttivi. Scaturenti anche dai previsti confronti con le Regioni e con il Parlamento.
Adottato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
Delibera ANAC n. 160/2022 IL CONSIGLIO
dell’autorita’ nazionale anticorruzione
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 213, comma 3, lettera h) del medesimo decreto;
Visto il regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con delibera del 4 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 241 del 16 ottobre 2018;
Visto il regolamento sull’esercizio dell’attivita’ di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici approvato dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017;
Vista la delibera n. 654 del 22 settembre 2021 recante «Pubblicazione nel sito istituzionale anche dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio, da rimettere alla firma del Presidente. Conoscibilita’ degli atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa»;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’ nazionale anticorruzione approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e successivamente modificato con le delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453 del 14 giugno 2021;
Ritenuto opportuno ampliare la possibilita’ per le stazioni appaltanti di ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa;
E m a n a
il seguente regolamento, che avra’ efficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale:
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Autorita’», l’Autorita’ nazionale anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell’Autorita’;
d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorita’;
e) «ufficio», l’ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza;
f) «UOS» l’Unita’ operativa speciale, istituita ai sensi dell’art. 30 del decreto-legge n. 90/2014;
g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;
h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice;
i) «vigilanza collaborativa», l’attivita’ di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice;
l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall’Autorita’ con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all’art. 213, comma 3, lettera h), del codice.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e’ adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorita’ e si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.
Art. 3 – Finalita’
1. Le stazioni appaltanti di cui all’art. 1, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorita’ di svolgere un’attivita’ di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformita’ alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonche’ a monitorare lo svolgimento dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.
Art. 4 – Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa
1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lettera h), del codice: a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) gli affidamenti disposti a seguito di calamita’ naturali; c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio puo’ disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.
3. L’attivita’ di cui al comma 1 puo’ essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o piu’ contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.
Art. 5 – Istanza di vigilanza collaborativa
1. La richiesta di vigilanza collaborativa e’ presentata all’Autorita’ con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante.
2. L’istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l’espressa indicazione di uno o piu’ dei presupposti tassativi di cui all’art. 4, nonche’ le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l’istanza indica l’elenco degli affidamenti per i quali si richiede l’attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l’oggetto e l’importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura di gara sara’ gestita direttamente dalla stazione appaltante istante ovvero da altro soggetto (come centrali di committenza o soggetti aggregatori).
3. Qualora l’istanza contenga l’indicazione di una pluralita’ di affidamenti, il protocollo individua una o piu’ procedure, ritenute maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva.
4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al
Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento e la presumibile incidenza dell’attivita’ richiesta rispetto alle vigilanze preventive gia’ approvate, ne dispone l’accoglimento.
5. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorita’ nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 213, comma 3, del codice.
Art. 6 – Protocollo di vigilanza
1. Le modalita’ di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.
2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale, salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificita’ della stazione appaltante e degli interventi per cui e’ richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potra’ avere una durata superiore ai due anni. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del protocollo, l’attivita’ di vigilanza collaborativa proseguira’, senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione.
3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorita’ in una specifica sezione suddivisa per annualita’.
4. Dal momento della pubblicazione, il protocollo acquisisce efficacia.
Art. 7 – Documentazione oggetto di verifica
1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa: determina a contrarre o provvedimento equivalente; bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; disciplinare di gara; capitolato; schema di contratto/convenzione; provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; elenco dei partecipanti alla gara; elenco dei nominativi dei subappaltatori; elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari; provvedimenti di esclusione; provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione; contratto o convenzione stipulata; ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della fase di aggiudicazione.
2. L’Autorita’ puo’ in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attivita’ di vigilanza collaborativa.
3. Possono formare oggetto di verifica preventiva anche atti della fase di esecuzione contrattuale, specificamente individuati nel protocollo.
Art. 8 – Procedimento di vigilanza collaborativa
1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo.
3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all’Autorita’ prima della loro formale adozione.
4. A seguito della trasmissione, l’ufficio competente svolge l’attivita’ di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell’Autorita’ per l’approvazione.
5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell’ufficio competente.
6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformita’ e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.
7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la stazione appaltante presenta le proprie motivazioni all’Autorita’. L’ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalita’ indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante.
8. Ricevute le osservazioni conclusive dell’Autorita’, la stazione appaltante puo’ decidere se adeguarsi o, nell’esercizio della propria discrezionalita’ amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.
9. L’ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell’autorita’ che puo’ disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.
10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l’invio da parte della stazione appaltante del contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, salvo l’ipotesi in cui l’attivita’ di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell’affidamento.
11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.
12. Nell’espletamento delle attivita’ di verifica nell’ambito della vigilanza collaborativa l’Autorita’ puo’ avvalersi del supporto della Guardia di finanza.
13. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa e’ riscontrata dalla stazione appaltante firmataria del protocollo.
14. La stazione appaltante, con la stipula del protocollo, si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell’art. 211, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati durante lo svolgimento della procedura di gara, adeguandosi all’eventuale parere reso dall’Autorita’.
Art. 9 – Risoluzione del protocollo di vigilanza
1. Il Consiglio dell’Autorita’ puo’ disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:
a) quando, decorsi almeno tre mesi dalla pubblicazione del protocollo, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all’Autorita’ alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorita’ medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell’Autorita’;
b) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all’art. 7;
c) qualora la stazione appaltante non si adegui alle osservazioni formulate dall’Autorita’, nell’ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave; d) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunita’.
Art. 10 – Relazione periodica al Consiglio dell’Autorita’ e pubblicita’ della relazione e degli atti a firma del Presidente
1. L’ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell’Autorita’ una relazione sull’attivita’ di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonche’ degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.
2. Il Consiglio puo’ disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorita’.
Art. 11 – Ulteriori attivita’ di vigilanza collaborativa
1. Il presente regolamento si applica, ove compatibile, all’attivita’ di vigilanza preventiva svolta dall’UOS nei casi previsti dalla legge, nonche’ a quella svolta nei confronti dei soggetti che possono operare in deroga alla normativa in materia di contratti pubblici e che stipulano specifici protocolli di azione con l’Autorita’.
Art. 12 – Entrata in vigore e abrogazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici approvato dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 178 del 1° agosto 2017.
Il rapporto Anac sul mercato dei contratti pubblici
Boom degli “affidamenti diretti” nel II° quadrimestre 2021. Il 70% del transato globale origina da procedure elettroniche. Si consolida l’utilizzo dell’”accordo quadro”. Cresce l’attività negoziale in proprio delle ASL.
Pubblicato il rapporto Anac sui contratti pubblici del secondo quadrimestre 2021, redatto sulla base dei dati contenuti nella Banca Unica Nazionale aggiornati alla fine del mese di dicembre 2021. I dati fanno riferimento alle procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40.000 euro), per cui è stato pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.
Il maggior utilizzo degli affidamenti diretti è naturalmente dovuto anche al fatto che il legislatore ha ampliato con il decreto semplificazioni e con il semplificazioni bis il loro utilizzo (Dl 76/2020 e Dl 77/2021).
Secondo i dati dell’ANAC, nel secondo quadrimestre del 2021 sono stati affidati 63 miliardi di euro di contratti pubblici.
In particolare, prendendo come riferimento i contratti pubblici di valore superiore a 40.000 euro, è stata riscontrata una netta crescita per gli affidamenti diretti – soprattutto a seguito dell’innalzamento della soglia con il PNRR – e le procedure negoziate nei settori ordinari, che rappresentano circa il 77% dei contratti. Il restante 23%, invece, è stato affidato mediante procedure aperte o ristrette, che, tuttavia, rappresentano il 73% del valore complessivo degli appalti.
Inoltre, a livello di importo, rispetto al primo quadrimestre del 2021 si registra un aumento del 50% degli appalti di lavori (che rappresentano circa il 25% dei circa 63 miliardi complessivi) ed una diminuzione delle forniture di circa il 36% (che rappresentano circa il 37% del valore complessivo). In termini di numeri si ha un aumento, rispetto al quadrimestre precedente, dei lavori di circa il 60% e una diminuzione delle forniture di oltre il 17%.
La Regione maggiormente attiva, sia in termini di CIG perfezionati che di importi gestiti è stata la Lombardia; le stazioni appaltanti più impegnate, oltre i Comuni, sono state le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e le Aziende Ospedaliere.
Raffronto con il quadrimestre precedente
Considerando cumulativamente settori ordinari e settori speciali Il 2° quadrimestre del 2021 è caratterizzato, rispetto al quadrimestre precedente, da una diminuzione, a livello di importo, delle forniture di circa il 36% (forniture che rappresentano circa il 37% dei circa 63 miliardi complessivi) ed un aumento dei lavori di circa 50% (lavori che rappresentano circa il 25% dei circa 63 miliardi complessivi). In termini di numeri si ha un aumento, rispetto al quadrimestre precedente, dei lavori di circa il 60% e una diminuzione delle forniture di oltre il 17%.
Volumi di attività e di spesa – Settori ordinari
Relativamente ai settori ordinari, le forniture nel periodo maggio-agosto 2021 si sono concretizzate in n. 17.730 CIG, per un valore di 18,3 miliardi di euro; i lavori in n. 22.305 CIG, per un valore di 10,5 miliardi di euro; i servizi in n. 23.928 CIG, per un importo di 20 miliardi di euro. Quindi le procedure nei settori ordinari sono state in totale n. 63.963, per un importo di 48,8 miliardi di euro.
Rispetto ai corrispondenti periodo degli anni pregressi, si evidenziano i seguenti andamenti.
Forniture importo (mln. di euro)
Anno 2018 CIG n. 12.981 12.035
Anno 2019 CIG n. 13.964 20.023
Anno 2020 CIG n. 16.817 26.556
Anno 2021 CIG n. 17.730 (+5,4% sul 2020) 18.301 (- 31,1% sul 2020)
Lavori importo (mln. di euro)
Anno 2018 CIG n. 9.996 5.228
Anno 2019 CIG n. 12468 8.599
Anno 2020 CIG n. 15.780 7.983
Anno 2021 CIG n. 22.305 (+41,3% sul 2020) 10.501 (+ 31,1% sul 2020)
Servizi importo (mln. di euro)
Anno 2018 CIG n. 15.859 14.031
Anno 2019 CIG n. 16.041 18.734
Anno 2020 CIG n. 14.459 11.266
Anno 2021 CIG n. 23.928 (+65,5% sul 2020) 19.954 (+ 77,1% sul 2020)
Fasce di importo
Prevale per numero di procedure la fascia di importo 40-150.000 euro e la fascia
> 25.000 euro per il valore, con andamento incrementale.
Rispetto al secondo quadrimestre dell’anno precedente si osserva una crescita per i settori ordinari di circa il 50% per la fascia di importo ≥ € 40.000 < € 150.000. A livello di numerosità si registra, per i settori ordinari, un aumento delle procedure di circa il 57% per la fascia di importo ≥ € 40.000 < € 150.000.
II quadr. 2020 II quadr. 2021
n.CIG importo n.CIG importo
Fascia 40-150.000 euro 26.585 2,2 mld 41.821 3,3 mld
(…………….)
Fascia > 25.000 euro 291 18,8 mld 227 19,1 mld
II quadr.2020
II quadr. 2021
Importo
n.CIG
Importo
n.CIG
Fascia 40-150000€ 3,3mld
26.585
2,2mld
41.821
Fascia > 25000€ 19,1mld
291
18,8mld
227
PROCEDURE PER TIPOLOGIA DI STAZIONE APPALTANTE
II quadr. 2020
CIG n. % sul tot. importo % sul tot.
Agenzie reg. sanit. 1.340 ( 2,5%) 2.670 mil. (4,1%)
Aziende SSN 5.683 (10,8%) 2.640 mil. (4,0%)
Aziende Osped. 3.233 (6,1%) 2.331 mil. (3,6%)
Centrali Committ. 3.297 (6,2%) 11.550 mil. (17,6%)
C.C. Settore sanità 890 (1,7%) 2.338 mil. (3,6%)
IRCCS 269 (0,6%) 237 mil. (0,4%)
II quadr. 2021
CIG n. % sul tot. importo % sul tot.
413 (0,6%) 809 mil. (1,3%)
6.403 (9%) 3.020 mil (4,8%)
4.285 (6%) 1.822 mil. (2,9%)
3.025 (4,2%) 12.267 mil. (19,4%)
696 (1,0%) 2.043 mil. (3,2%)
395 (0,6%) 131 mil. (0,2%)
Focus sanità
Nel II° quadrimestre 2021 le ASL hanno incrementato il numero di procedure (+13%) e il valore dei bandi (+14%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le Aziende ospedaliere incrementano il numero di procedure (+33%), ma diminuiscono il valore (-13%). L’attività specificamente per la sanità delle centrali di committenza fa registrare una diminuzione del numero di procedure (-12%) e del valore dei bandi (-13%).
Tipologie di procedura
Nei Settori ordinari assumono evidenza l’incremento delle procedure aperte, da 10.674 a 11.436 (+ 7,1%) per un valore che passa da 21,8 mln. di euro a 29,8 mln. di euro (+36,7%) e quello degli affidamenti diretti che passa da n.10.807 CIG a 26.825 CIG (+148,2%) per un valore che passa da 1,8 mln. di euro a 3,3 mln. di euro (+85,2%). Correlativamente, diminuiscono in termini di valore le procedure negoziate senza bando, passando da 12,3 mln. di euro a 7,7 mln. di euro (- 37,1%)
Tipologia di strumento di svolgimento delle procedure
L”accordo quadro” ha conquistato una quota significativa di transato, con un importo, nel periodo maggio-agosto 2021, di 7,2 Md di euro, corrispondenti all11,2% del totale. Stenta a decollare l’”asta elettronica” (0,5% in valore); resiste la tradizionale procedura “cartacea” (7,1 Md. di euro = 11,2%). Le procedure negoziate su catalogo elettronico valgono circa 0,5 Md di euro, mentre si sono affermate, come strumento a maggior utilizzo, le procedure telematiche ex art. 58 del Codice, per un importo di 44,3 Md. di euro, corrispondenti al 70%in valore del totale. Il “Sistema dinamico di acquisizione” importa 3,8 Md. di euro, corrispondenti al 6% del totale.
Focus sui Comuni con più di 15.000 abitanti
Complessivamente, nel quadrimestre maggio-agosto 2021 i 745 Comuni hanno espletato circa 8.000 procedure di affidamento per un valore di circa 6,6 miliardi di euro. Si osserva che, in termini di importo, il 19,3% del valore complessivo è rappresentato da appalti avviati dai Comuni del Piemonte (in particolare circa 974 Mln dovuti ad un rilevante appalto relativo ad un progetto di “Project Financing – Affidamento in concessione dell’attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all’efficientamento degli immobili della Città e relativa gestione”), mentre circa il 16,0% dai Comuni della Lombardia. A seguire i Comuni dell’Emilia-Romagna e del Lazio rispettivamente con il 10,3% e il 10,2% del valore complessivo degli appalti.
Dalla distribuzione delle procedure per tipologia di contratto emerge che i 745 Comuni esaminati hanno espletato, a livello di importo, appalti soprattutto nel settore dei servizi (circa 4,3 Mld su totale complessivo degli appalti) seguiti dal settore dei lavori (circa 1,9 Mld sul valore complessivo degli appalti) e dalle forniture (circa 0,4 Mld sul valore complessivo degli appalti).
La classe d’importo con valore maggiore risulta essere quella relativa agli appalti superiori ai 25 Mln di euro (circa 3,2 Mld di euro) con ben il 48% circa del valore complessivo degli appalti.
Le prime 5 CPV a livello di importo, che rappresentano circa il 61,4% del totale degli appalti, sono relative a lavori per la costruzione completa\parziale e di ingegneria civile, servizi di riparazione e manutenzione impianti di edifici, servizi di assistenza sociale e affini, lavori di completamento edifici e servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.
Se in termini di procedure sono state principalmente utilizzate la procedura negoziata senza bando e l’affidamento diretto, in termini di importo la procedura aperta rappresenta quasi il 77% del valore complessivamente affidato, essendo questa utilizzata per gli appalti di maggiore importo.
Mettere il risultato al centro dei Contratti Pubblici
Di Gian Antonio Benacchio, Gian Franco Cartei, Michele Cozzio, Mario Eugenio Comba, Fabrizio Fracchia E Nicoletta Parisi
I contratti pubblici hanno un ruolo strategico nella fase di rilancio e nella sfida della sostenibilità. Regole e funzionamento vanno perciò ripensati secondo criteri di risultato, trasparenza e legalità. Le proposte emerse in un convegno.
La sfida della ripresa e il ruolo dei contratti pubblici è il titolo del congresso internazionale ospitato il 10, 11 e 12 novembre 2021 dall’Università di Saragozza. Accademici come Santiago Muñoz Machado, Cani Fernández, Miquel Roca i Junyent, José Maria Gimeno Feliù e Joaquín Tornos si sono confrontati con esperti di Italia, Argentina, Messico, Ecuador e Cile, scambiando prospettive e proposte sulle strategie di rilancio delle economie nazionali e sul ruolo dei contratti pubblici per la messa a terra di risorse e soluzioni.
Tutti i partecipanti hanno condiviso l’idea che i contratti pubblici rappresentano uno snodo fondamentale per vincere la sfida della sostenibilità, sia a livello globale realizzando gli obiettivi dell’Agenda 2030, sia a livello europeo perseguendo le direttrici della transizione verde e digitale condivise dalla Commissione e dagli stati membri. Tutti, inoltre, hanno riconosciuto il ruolo strategico dei contratti pubblici per rendere operativa la fase di rilancio.
Sono temi di particolare interesse per Italia e Spagna, in quanto stati destinatari della maggior quota dei fondi Nex Generation EUstanziati per la ripresa e, al contempo, quelli con minori capacità di spesa delle risorse europee, come ha certificato recentemente la Corte dei conti europea. Non a caso, Italia e Spagna hanno in comune l’esigenza di ripensare le regole e il funzionamento dei contratti pubblici applicando la cultura: (i) del risultato, in modo da garantire la smobilizzazione degli investimenti, (ii) della spesa pubblica come investimento, (iii) della legalità fondata non su formalismi, ma su garanzie di piena trasparenza e rendicontazione.
La pandemia ha avuto il “merito” di evidenziare i limiti culturali e giuridici di regole consolidatesi negli anni. Nel momento dell’emergenza, le soluzioni adottate hanno perentoriamente messo da parte lacci e lacciuoli nonché prassi basate sulla motivazione del “si è sempre fatto così”, puntando in modo diretto alla soddisfazione dell’interesse sotteso al contratto pubblico. In poco tempo è diventato superfluo tutto ciò che non è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo.
Di qui, l’emersione di nuove coordinate per il rinnovamento del sistema, la cui realizzazione implica la salvaguardia della sicurezza giuridica (vale a dire qualità delle regole e certezza della loro applicazione), della trasparenza (declinata in forme di rendicontazione, monitoraggio e accesso), del buon governo (nell’ambito delle funzioni di vigilanza, coordinamento e partecipazione) e, al contempo, il superamento di regole e soluzioni non necessarie, che rischiano di condannare all’arretratezza il sistema paese.
Va pur detto che il cambiamento non richiede soltanto modifiche legislative, “per renderlo possibile, infatti, è necessario prima di tutto un cambiamento culturale nell’amministrazione” (Alfonso Peña, presidente Cámara de Cuentas de Aragón).
Sette proposte in campo
1. I fondi europei e nazionali devono raggiungere il settore produttivo in tempi brevi mirando al risultato. L’interpretazione e l’applicazione delle regole dovrebbe tener conto di tali esigenze. Per le procedure a evidenza pubblica potrebbe essere opportuno semplificare i controlli ex ante, a favore di controlli sistematici nella fase dell’esecuzione.
2. Le regole per la gestione delle risorse devono essere il più possibile chiare e certe. Con una normativa ad hoc si potrebbero disciplinare soluzioni per: (i) la selezione diretta di progetti di nuova generazione; (ii) la modifica dei contratti esistenti; (iii) l’iniziativa privata per l’attivazione di bandi riguardanti progetti innovativi; (iv) l’applicazione di soluzioni per gli acquisti locali; (v) le responsabilità dei funzionari nella gestione delle risorse; (vi) l’applicazione di rimedi extragiudiziali per la soluzione delle controversie nella fase dell’esecuzione. La stessa normativa potrebbe definire ricorsi attivabili davanti a organi amministrativi autonomi specializzati, con termini di deposito e di deliberazione brevi.
3. La gestione delle risorse implica integrità e trasparenza. La trasparenza non dovrebbe essere percepita come onere amministrativo, ma come strumento di miglioramento di soluzioni inefficienti o cattive prassi. Di qui la necessità di affrontare preventivamente la corruzione e garantire la trasparenza in tutte le fasi del contratto (dalla programmazione all’esecuzione).
4. Un sistema sostenibile si basa su una governance adeguata, in grado di attuare la trasparenza. La semplificazione di regole e procedure va equilibrata con garanzie di trasparenza funzionali alla produzione di dati completi sul sistema dei contratti e a forme di monitoraggio partecipate anche dalla società civile. Il monitoraggio dovrebbe basarsi su indicatori oggettivi, fondati sull’idea che ciò che non è misurabile difficilmente può essere migliorato.
5. La sostenibilità può essere perseguita mediante l’applicazione di clausole sociali e ambientali, nell’ambito di un quadro normativo certo. Il superamento della regola che vincola l’utilizzo di criteri sociali e ambientali al collegamento con l’oggetto dell’appalto è in corso di discussione a livello europeo. Tale superamento può essere favorito anche da un’interpretazione meno rigorosa di tale vincolo che faciliti il perseguimento di obiettivi sociali e ambientali.
6. La contrattazione pubblica deve “garantire la salute pubblica”, configurata come diritto fondamentale. Ciò richiede un generale ripensamento del sistema dei contratti pubblici nel settore sanitario, funzionale a garantire maggiore qualità ed efficienza. Il ripensamento va operato mettendo al centro il paziente: la contrattazione deve rispondere ai suoi bisogni garantendo qualità, tempi brevi, procedure che guardano al risultato, facilità per l’innovazione. Le regole europee permettono questo cambiamento, in particolare accentuando la visione strategica dei contratti pubblici (non la loro burocratizzazione). La strategia e l’efficienza amministrativa (che guardi all’idea di valore e non di mera spesa) devono prevalere sulla considerazione del prezzo, non solo nel settore dei farmaci ma anche nei settori che presentano caratteristiche simili. La creazione di valore nei servizi sanitari dovrebbe promuovere una nuova cultura dei contratti pubblici, in grado di fare affidamento su indici di performance e sistemi di monitoraggio dell’esecuzione. Si tratta di soluzioni che possono essere meglio perseguite quando l’azione contrattuale è promossa da centrali di committenza.
7. La collaborazione pubblico-privato è tema strategico per l’utilizzo delle risorse europee. Queste collaborazioni vanno incentivate mettendo da parte pregiudizi e resistenze. Possono garantire l’effettivo raggiungimento degli interessi pubblici preservando standard di qualità ed equità sociale.
(fonte:Lavoce.Info)
Dossier: delega al governo in materia di Contratti Pubblici
Disegno di legge AS n. 2330
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario;
b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;
c) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;
d) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi;
e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a:
1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3) promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;
f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;
h) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni culturali;
l) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;
m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;
n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
p) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;
s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale;
t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione;
u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dello schema di decreto legislativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
LEGGE DELEGA SULLA REVISIONE DELLA NORMATIVA APPALTI – I COMMENTI
Codice appalti, Busia: “Delega al Governo troppo generica, serve semplificazione e digitalizzazione”
Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato pubblico-privato.
Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il governo Draghi si accinge a portare avanti.
In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma. Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”. “
In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”. “
Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l’estrema genericità”, ha affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l’idea stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza interna e armonia”. “
Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del contenzioso l’Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”. “
Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera. Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.
(Comunicato Stampa ANAC 22 ottobre 2021)
ANCI – Audizione informale – SENATO DELLA REPUBBLICA 8^ Commissione Lavori Pubblici – AS 2330 – 21 ottobre 2021
“Il tema della semplificazione della disciplina degli appalti pubblici è essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia. È necessario però estendere tali semplificazioni anche a tutte le altre tipologie di opere che non attingono da tali risorse; non solo nella fase di affidamento ma anche in quella della programmazione, pianificazione e progettazione affinché l’azione dei Comuni sia efficace”.
È quanto ha sottolineato il vicepresidente di Anci e sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in rappresentanza dell’associazione, in audizione al Senato alla 8^ Commissione lavori pubblici sull’esame del disegno di legge n. 2330 – Delega al Governo in materia di contratti pubblici
“Bisogna prevedere – ha aggiunto il vicepresidente – una disciplina ‘a regime’ che tenga conto delle norme condivise da Anci negli ultimi provvedimenti di semplificazione, che hanno accolto molte delle richieste dell’Associazione, come la procedura delle semplificazioni sottosoglia, la qualificazione delle stazioni appaltanti, l’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e gli interventi di deflazione del contenzioso”.
Le misure previste nella delega, come osservato da Anci, devono quindi essere applicabili a tutte le procedure indipendentemente dall’utilizzo di risorse a valere sui fondi Pnrr o Pnc, al fine di garantire una certezza applicativa ed evitare il disorientamento della S.A. Appaltanti e degli operatori. Nello specifico nel corso dell’audizione Pizzarotti ha chiarito alcune questioni fondamentali sui criteri previsti nella delega, che prevede in primis una disciplina del Codice Appalti più aderente alle direttive europee sui contratti pubblici con la ridefinizione del regime della disciplina secondaria. Il contributo dei Comuni è essenziale sempre e comunque, soprattutto in questa delicata fase di attuazione del Pnrr laddove tutti i soggetti sono chiamati a compiere uno sforzo congiunto per raggiungere gli obiettivi sfidanti del Piano e per non lasciare indietro nessun territorio anche su progetti già in corso di realizzazione con altri fondi. “Rispetto alla delega, risulta generica – ha sottolineato Pizzarotti – la declinazione ed il rinvio alla disciplina secondaria, è necessario quindi il regolamento attuativo previsto dal Codice, per garantire la corretta applicazione della normativa rivista ed avere una disciplina secondaria certa, elemento essenziale per le Stazioni appaltanti e per gli operatori”. “La qualificazione delle Stazioni Appaltanti e CUC – ha osservato il vicepresidente – è un principio fondamentale della riforma del Codice dei Contratti, ma per l’Anci è di primaria importanza che, nella declinazione del criterio, si tenga conto dello sforzo già fatto dai Comuni non capoluogo che già dal 2015 hanno costituito Stazioni Uniche Appaltanti attraverso Unioni, Consorzi e Convenzioni per la gestione della gare d’appalto”.
Positive le valutazioni del Vicepresidente rispetto alla necessità di perseguire in maniera stabile la massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie: “È una richiesta avanzata da tempo dall’Anci che ha trovato recepimento, in ultimo nel dl 77/2021, per un periodo transitorio, che invece è necessario adesso prevedere a regime” nonché della standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato per favorire la diffusione di buone pratiche e sostenere sia amministrazioni sia soggetti privati nella gestione di contratti complessi anche per garantire la corretta allocazione dei rischi. Anche la possibilità di ricorrere all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica “costituisce una forte semplificazione per gli enti locali sia rispetto alla celerità amministrativa che procedurale e va reso perseguibile ‘a regime’ e non solo in deroga per un periodo transitorio. Tale elemento – ha specificato il Sindaco – potrebbe essere esteso a tutte le gare, previa motivazione della Stazione Appaltante, a prescindere dalla provenienza dei fondi utilizzati”.
Infine, con riferimento ai metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, Anci esprime un giudizio positivo rispetto alla previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto. “Una misura importante – ha concluso Pizzarotti – perché i Comuni non restino impantanati negli affidamenti di gare”. Tutto ciò chiosa il vicepresidente Anci dovrà tener conto del contesto di riferimento e della necessità di monitorare gli effetti della prevista riforma al fine di evitare il rallentato la realizzazione di opere pubbliche.
(Fonte: ANCI)
Contratti pubblici per 179 miliardi nel 2020
a cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market
Confermato il trend di crescita iniziato nel 2017. Rispetto al 2019 sono in crescita il settore dei lavori e delle forniture (rispettivamente +52,8% e +11,7% come importo dei bandi) mentre è in calo quello dei servizi (-30,7%). In aumento il ricorso all’affidamento diretto e alle procedure negoziate senza bando. Incrementa l’utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione e dell’Accordo Quadro.
L’analisi dell’ANAC riportata nella “Relazione annuale 2020” fotografa anche gli effetti della pandemia Covid-19 sulla contrattualistica pubblica:
20 md. di euro spesi (di cui 4 md. a cura degli enti del SSN);
14,2 md. con procedure senza bando;
12 mila procedure, di cui il 43% con accordo quadro.
Il fatturato relativo ai prodotti farmaceutici su del 9,7% e quello delle apparecchiature mediche del 17,5% rispetto all’anno precedente.
Il settore sanità fattura complessivamente nel 2020 29,4 md. di euro (di cui 10,8 md. prodotto dalle ASL, 5,6 md. dalle AO, 7,7 md. dalle Centrali di committenza)
Gli appalti pubblici nel 2020
Nel 2020 il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro, per entrambi i settori ordinari e speciali, si è attestato attorno ai 178,8 miliardi di euro.
Tale dato rappresenta il massimo della serie storica con un aumento del 78% rispetto alla flessione negativa avutasi
nel 2016, anno di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tuttavia, il
2020 è caratterizzato da un netto rallentamento della crescita rispetto al precedente anno, registrando un incremento pari al 1,7%,
contro il 27,2% registrato nel 2019.
Tale rallentamento è dovuto alla flessione del valore complessivo (-30,7%) registrata, nell’ultimo anno, per il settore dei servizi (il cui valore, nel 2020, ammonta a 51,3 miliardi di euro). Sempre in termini di importo, il settore dei lavori (pari a circa 52,8 miliardi di euro) è invece quello maggiormente in crescita nell’ultimo anno, con un incremento del 52,8% rispetto al 2019. Tale aumento è dovuto principalmente all’avvio di appalti di importo rilevante nel settore delle infrastrutture ferroviarie e stradali.
Per quanto concerne il settore delle forniture (pari a circa 74,7 miliardi di euro), dopo il rilevante aumento registrato nel 2019, dovuto principalmente all’avvio di appalti da parte delle centrali di committenza nel settore della sanità e di alcuni grandi appalti effettuati nel settore delle ferrovie, la crescita continua nel 2020, seppur in termini più contenuti (+11,7% rispetto all’anno precedente): oltre all’avvio di appalti da parte di centrali di committenza e da enti o concessionari di gestione reti ed infrastrutture e di servizi pubblici, contribuisce a tale aumento anche l’approvvigionamento di forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Come sempre, anche nel 2020 pesano maggiormente i settori ordinari, che assorbono l’87,7% del numero delle procedure e circa il 73,7% dell’importo complessivo della domanda.
Nei settori ordinari, relativamente alle forniture, i CIG sono stati 55.992 (32,2%), per un valore di 64 md di euro (35,9%). Per i servizi sono stati acquisiti 51.287 CIG, per un valore di 42 md di euro (23,2%). Per i lavori i CIG sono stati 45.508 (26,1%), per un valore di 26 md di euro.
Le tipologie di forniture maggiormente acquistate sono quelle relative ai prodotti farmaceutici, in aumento rispetto al precedente anno (+9,7%) per effetto sia di appalti effettuati da centrali di committenza (e quindi di importi elevati), sia degli acquisti connessi all’emergenza epidemiologica. L’impatto del Covid-19 sugli acquisti effettuati nel 2020 si evince, anche, dall’analisi delle successive tipologie di forniture maggiormente acquistate: alle apparecchiature mediche, per le quali si registra una crescita del 17,5% rispetto al 2019, seguono indumenti ad uso professionale/speciali da lavoro e le apparecchiature di emergenza e sicurezza, nelle quali ricadono i vari dispositivi di protezione individuale.
La modalità di scelta del contraente
In aumento il ricorso all’affidamento diretto
A partire dal 2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con la Legge 14 giugno 2019,n.55 prima, e con il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazioni”, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120) sono state introdotte una serie di modifiche temporanee all’art. 36 del Codice dei Contratti, relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, ampliando, per tale tipologia di appalti, le soglie di utilizzo dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate senza bando.
Da un’analisi generale sulle procedure di affidamento si rileva, in termini di importo, un aumento rispetto al 2019 delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e degli affidamenti diretti, a fronte di una flessione delle procedure negoziate previa pubblicazione del bando e delle procedure aperte.
Si rileva che, in termini di numerosità, con la procedura aperta si sono assegnate nel 2020 circa il 20% delle procedure totali; mentre nel 47,3% e nel 24,7% dei casi (per un totale di ben il 72%) le stazioni appaltanti hanno utilizzato rispettivamente una procedura negoziata senza pubblicazione del bando e l’affidamento diretto.
Per quanto riguarda gli importi, anche nel 2020 la procedura aperta si conferma la modalità con cui si affida il maggior importo dei contratti pubblici (44%), segue la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con il 27%. Tra le procedure negoziate senza pubblicazione del bando, il 57% è rappresentato dalle procedure negoziate per appalti di importo sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, che hanno beneficiato dell’estensione delle fasce d’importo per l’affidamento con procedure negoziate introdotta dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito con la Legge 14 giugno 2019, n.55, che poi sono state ulteriormente ampliate dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazioni”, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Gli effetti delle modifiche normative introdotte evidenziano l’aumento rispetto al 2019, del numero complessivo di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (+12,3%) e di affidamenti diretti (+31,4%), a fronte di una riduzione del 67,0% delle procedure negoziate previa pubblicazione del bando (procedura competitiva con negoziazione/procedura negoziata con previa indizione di gara) e del 6,9% delle procedure aperte.
Anche a livello di importo, il valore complessivo rappresentato dalle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ed
affidamenti diretti, rispetto al 2019, aumenta rispettivamente del 48,6% e del 37,1%, a fronte di una flessione del 40,5% del valore
rappresentato dalle procedure negoziate previa pubblicazione del bando e del 21,7% dell’importo rappresentato dalle procedure aperte.
Infine, si evidenzia un rilevante aumento, rispetto al precedente anno, dello strumento del sistema dinamico di acquisizione, sia per numero complessivo di procedure avviate che per importo (rispettivamente +116% e +168,2%). Questo aumento, sebbene in parte dovuto ad un adeguamento nelle modalità di rilevazione, mostra comunque la diffusione dell’utilizzo di tale strumento da parte delle centrali di committenza ed in particolare nel settore della sanità.
In particolare si evidenzia che il valore complessivo della domanda dei circa 178,8 miliardi di euro è associata per il: – 36,2% al settore servizi di interesse generale quali enti, concessionari e imprese di elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, ecc.; – 20,5% alle centrali di committenza (escluse le centrali di committenza del settore sanità): il 4% del valore complessivo della domanda è afferente a Consip; – 16,5% al settore Sanità; – 11,4% al settore enti locali (9,2% ai comuni).
A livello di numerosità, anche quest’anno pesano maggiormente le procedure associate al settore enti locali (31,1%), seguite dal
settore sanità (23,8%) e dal settore servizi di interesse generale quali elettricità, gas, trasporti, ecc. (19,9%).
Focus sanità
Nel 2020 le Agenzie Sanitarie Regionali hanno perfezionato 2.579 CIG, per un importo di 4,1 md. di euro, le ASL 21.532 CIG, per un equivalente di 10,8 md. di euro. Le Aziende Ospedaliere (compreso universitarie) 10.828 CIG, per un importo di 5,6 md. di euro, gli IRCCS 1.027 CIG relativi a 0,5 md. di euro, le Centrali di committenza-settore sanità 3.555 CIG per un equivalente di 7,7 md. di euro.
Complessivamente, con le altre articolazioni, il settore sanità ha prodotto 41.470 CIG (32,2% procedure aperte e ristrette, 52,9% procedure negoziate con e senza bando, 14,9% affidamenti diretti), per un importo di 29,4 md. di euro.
Focus Emergenza Covid-19
I contratti riconducibili alla pandemia Covid-19, aventi importo a base d’asta pari o superiore a 40.000 euro, ammontano a circa 20 miliardi di euro riferibili a poco meno di 12 mila procedure che sono state attivate nell’arco dell’intero 2020 a partire, in maniera sostanziale, dal mese di marzo.
Circa i tre quarti di questi bandi riguardano forniture, per un controvalore pari all’86% del totale.
Nella stragrande maggioranza dei casi (86,6%) si è utilizzata una procedura – negoziata senza bando o affidamento diretto – che non prevede la pubblicazione di un bando, per un controvalore a base d’asta di 14,2 miliardi di euro. I restanti 5,8 miliardi di euro sono stati appaltati tramite procedure aperte, ristrette, negoziate con bando e sistemi dinamici di acquisizione.
Se si guarda alle classi d’importo, l’80% delle gare ha una base d’asta superiore ai 5 milioni di euro per un valore complessivo di 16,3 miliardi di euro: ne deriva che, per la maggior parte dei bandi più rilevanti, le stazioni appaltanti hanno previsto una modalità “semplificata” di scelta del contraente.
La distribuzione per classi d’importo evidenzia la maggiore concentrazione nelle classi d’importo più basse, con riferimento al numero di procedure: infatti, il 59% delle procedure appartiene alla classe d’importo 40.000 € – 150.000 € ed il 29,1% alla classe 150.000 € – 1.000.000 €.
Tuttavia, a livello d’importo queste due classi rappresentano meno del 9% del valore complessivo, mentre più del 60% è imputabile ai 147
(1,3%) appalti di importo oltre i 25 milioni di euro. La copertura arriva all’80% se si considera, in aggiunta, anche la classe d’importo
immediatamente precedente (5 milioni – 25 milioni) che, a fronte delle 367 procedure (3,1%), rappresenta circa un quinto del valore
complessivo.
Con riferimento alla tipologia di stazione appaltante, si rileva come poco meno della metà (47,4%) dei bandi, in termini di importo
complessivo, sia stata realizzata dal Settore Organi Centrali, categoria in cui sono inclusi gli acquisti del “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Gran parte della restante metà – sempre in termini di valore – è statarealizzata dagli enti del settore Sanità che, a fronte di un numeromolto elevato di procedure (61,7%), coprono circa un quarto dei 20miliardi complessivi. Di contro, le centrali di committenza si sono fatte carico di predisporre i bandi di importo più elevato (5 milioni in media) – ad esclusione ovviamente del Commissario straordinario – ed a fronte del 7,4% di procedure attivate hanno coperto il 22,2% del valore bandito complessivamente. Da non trascurare infine anche l’impegno profuso dagli enti locali che, a dispetto di una estrema marginalità in termini di valore economico, hanno acquisito circa
1.500 CIG pari al 12,7% del totale.
Relativamente alla modalità di realizzazione, si osserva una nettissima prevalenza (8 su 10) di contratti d’appalto di tipo “tradizionale”, in termini di numero di procedure. In termini di valore tale modalità, pur rimanendo prevalente con il 56,4% del totale, lascia spazio anche all’accordo quadro/convenzione che, purcon un numero ridotto di procedure (17,6%), copre il 43,3% dell’importo totale: ciò ovviamente è dovuto ad un importo medio per singola procedura nettamente più elevato.
Ci si sofferma ora sugli accordi quadro e convenzioni, strumenti di centralizzazione della domanda che, come si è appena visto, sono stati
molto utilizzati durante la situazione emergenziale proprio per concentrare le esigenze di approvvigionamento in capo a centrali di
committenza e soggetti aggregatori maggiormente strutturate anche per affrontare contesti difficili come quello generato dalla pandemia.
Rispetto all’ambito territoriale, si rileva come oltre i tre quarti del valore complessivo di tale fattispecie è stato realizzato da
stazioni appaltanti di ambito regionale.
Osservando poi come le stazioni appaltanti hanno effettivamente aderito agli accordi quadro e alle convenzioni stipulati per
fronteggiare l’emergenza, si rileva un valore alquanto omogeneo di adesioni attestato intorno al 20%, senza differenze apprezzabili tra
quelli stipulati da stazioni appaltanti di ambito regionale e nazionale. Ricordando che la durata degli accordi quadro non può
superare, salvo casi eccezionali, i 4 anni nei settori ordinari e gli 8 nei settori speciali, un’adesione per il 20% del valore complessivo
maturata in un arco temporale inferiore all’anno sembra testimoniare una buona efficacia di queste iniziative.
Le criticità della fase emergenziale
Nello specifico, le principali criticità di ordine generale rilevate negli affidamenti eseguiti in occasione dell’emergenza COVID19 sono
state le seguenti:
– variabilità elevata dei prezzi, con particolare riferimento a quelli delle mascherine;
– frequente esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. 50/2016);
– frequente inaffidabilità dell’offerente che non ha fornito idonee garanzie di competenza tecnica e solidità economicofinanziaria;
– frequente mancato rispetto dei tempi previsti per il completamento delle forniture;
– frequente mancato rispetto delle condizioni contrattuali relativamente a difformità qualitative e/o quantitative delle forniture e, talvolta, conseguente risoluzione contrattuale attivata dalla committenza.
Con riferimento al consistente incremento dei prezzi (in particolare mascherine e altri DPI) si è avuto modo di rilevare come la criticità risultasse collegata alla normativa derogatoria del periodo emergenziale, mentre in relazione al mancato rispetto dei tempi di consegna si è riscontrata in diversi casi l’imputabilità a cause oggettive non dipendenti dal fornitore (tra cui blocchi doganali e carenza di materie prime per l’eccezionale richiesta a livello mondiale nel periodo emergenziale).
Spesa Covid, pareri di congruità in aumento
Nel corso del 2020 l’emergenza COVID-19 ha determinato un significativo incremento delle richieste volte a ottenere dall’Autorità il parere di congruità del prezzo di affidamento. Sono pervenute circa 90 istanze di parere per affidamenti di beni/servizi funzionali alla gestione emergenziale,
per un importo di circa 72,5 milioni di euro.
Sintesi generale
In conclusione, i dati sulla domanda di contratti pubblici nell’anno 2020 confermano una crescita degli appalti, già in ripresa a partire
dal 2017, dopo la flessione registrata nel 2016 dovuta all’impatto delle novità normative (d.lgs. 50/2016, ma anche DPCM 24 dicembre 2015
che ha introdotto l’obbligo del ricorso ai soggetti aggregatori e alle centrali di committenza) che, necessariamente, hanno richiesto dei
tempi di adattamento da parte delle stazioni appaltanti.
Tuttavia, dopo una rilevante crescita registrata nel 2019, nel 2020 si assiste ad un rallentamento, dovuto ad un’importante flessione del
settore dei servizi.
In termini di importo, il settore che ha fatto registrare il maggior aumento nel 2020 rispetto al precedente anno è quello dei lavori.
In crescita anche il settore delle forniture che, dopo la forte espansione registrata nel 2019, mostra anche nel 2020 un trend positivo: oltre che all’avvio di appalti da parte di centrali di committenza e da enti o concessionari di gestione reti ed infrastrutture e di servizi pubblici, tale aumento è dovuto anche all’approvvigionamento di forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
In merito alle modalità di scelta del contraente, nel 2020 la procedura aperta si conferma la modalità con cui si affida il maggior importo
dei contratti pubblici. Tuttavia, si registra un aumento, sia in termini di importo sia in termini di numerosità, delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e degli affidamenti diretti, a fronte di una riduzione delle procedure negoziate previa pubblicazione del bando (procedura competitiva con negoziazione/procedura negoziata con previa indizione di gara) e delle procedure aperte.
Questi dati sembrano essere frutto delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca
cantieri”, convertito con la Legge 14 giugno 2019, n.55, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazione”, convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, che hanno ampliato i limiti di importo per l’utilizzo delle procedure negoziate per appalti di importo sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
Aumenta il numero dei pareri di precontenzioso
I dati relativi alle istanze pervenute nel triennio 2018-2020 confermano il consolidarsi del ruolo del precontenzioso come strumento, alternativo al ricorso, per ottenere una soluzione delle questioni insorte nel corso della gara.
Il valore degli appalti interessati dal precontenzioso è stato per il 55% dei casi superiore alla soglia di rilievo comunitario
In crescita il trend delle richieste di accesso allo strumento del precontenzioso anche nel 2020. Si è registrato, infatti, rispetto al biennio precedente, un sensibile aumento del numero dei pareri emessi: 335 su 504 istanze pervenute, con una corrispondente diminuzione delle pronunce di inammissibilità o improcedibilità a fronte di un flusso di istanze sostanzialmente costante. Il valore degli appalti interessati da una delibera di precontenzioso è stato per il 55% dei casi superiore alla soglia di rilievo comunitario. Dei 335 pareri, 89 sono stati emessi nella forma semplificata. Rispetto ai 246 pareri adottati con delibera del Consiglio dell’Autorità1, la maggior parte di essi ha avuto ad oggetto questioni insorte nel corso di gare per l’affidamento di servizi (54%), seguiti da lavori (35%) e forniture (10%).
L’iniziativa di avvalersi della funzione del precontenzioso è stata assunta per la maggior parte dei casi (72%), singolarmente, dagli operatori economici interessati a partecipare o già partecipanti ad una gara. La composizione della categoria degli operatori economici istanti è caratterizzata dalla forte prevalenza (82,4%) di imprese individuali o costituite in forma societaria, partecipanti come singoli o in una delle forme di associazione consentite dal Codice. Il rimanente 12,3% è rappresentato da liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria (art. 46), il 3,9% da enti operanti nel cosiddetto terzo settore e l’1,4% da associazioni di categoria. Delle amministrazioni che hanno presentato una richiesta di parere di precontenzioso, la percentuale decisamente maggiore (47,6%) è costituita da Enti locali (Comuni e Province e loro aggregazioni) e Regioni. Seguono, ma a sensibile distanza, enti pubblici, anche costituiti in forma societaria (19%), enti del Servizio Sanitario Nazionale – Asl o singole strutture ospedaliere – (11,9%), amministrazioni centrali (9,5%), centrali di committenza (7,2%) e amministrazioni
aggiudicatrici appartenenti alle forze armate (4,8%).
Come emerge dai dati sopra riportati, quando l’iniziativa di adire l’Autorità è stata degli operatori economici, nel 45,5% dei casi si è trattato di soggetti che intendevano partecipare o stavano partecipando a una procedura di gara bandita da Enti locali e Regioni. Il dato appare ancora più significativo se si considera che il 66,1% di questi soggetti, coinvolti loro malgrado in un procedimento di precontenzioso, è rappresentato da Comuni non capoluogo di provincia. La consistente incidenza di gare bandite da stazioni appaltanti di piccole, e anche piccolissime, dimensioni tra quelle sulle quali l’Autorità ha emesso un parere di precontenzioso sembra suggerire la presenza di una forte conflittualità in questo tipo di procedure, con tutti gli intuibili riflessi negativi sulla tempistica dei lavori e sulla qualità e l’efficienza dei servizi a livello locale. Ciò pare confermare l’importanza della implementazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli strumenti di aggregazione della domanda, da cui è lecito attendersi benefici in termini di miglioramento della gestione degli appalti e di supporto alla professionalizzazione della committenza pubblica.
Le delibere emesse nel corso 2020 hanno riguardato questioni controverse insorte con riferimento a molteplici e differenziate problematiche giuridiche connesse all’interpretazione e all’applicazione della disciplina dei contratti pubblici.
Da un’analisi più approfondita dei dati si può osservare che sono stati oggetto di numerose controversie i requisiti generali di partecipazione, previsti dal Codice, con particolare riferimento alle fattispecie costituenti il grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), e i requisiti speciali fissati dalle stazioni appaltanti ai fini della selezione degli operatori economici, quando censurati come eccessivamente restrittivi e discriminatori.
Molto ricorrenti anche le controversie riguardanti la fase di aggiudicazione, riferite sia alla scelta del criterio di aggiudicazione, che alla definizione dei criteri per la valutazione delle offerte nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonchè alle modalità di individuazione e gestione delle offerte insolitamente basse. Numerose anche le controversie relative all’ambito di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio
(ad esempio, con riferimento alla mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza o all’incompletezza dell’offerta tecnica e dell’offerta economica).
Disegno di legge sui contratti pubblici: comunicato, relazione illustrativa e relazione tecnica
Delega al Governo in materia di contratti pubblici (disegno di legge): di seguito il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, il testo del Disegno di Legge delega, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il testo punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale.
Inoltre, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, le norme da adottare dovranno assicurare efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità; il rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti. È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il grado di eco-sostenibilità degli investimenti pubblici. È previsto, inoltre, l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere. Al fine di abbreviare i tempi delle gare, sono previste una piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed economici a carico dei partecipanti e strumenti per diminuire il contenzioso sull’affidamento ed esecuzione degli appalti. Saranno verificati, anche attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, i sistemi di qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare le opere oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della legalità, compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere. Si introducono anche specifiche disposizioni per la verifica delle offerte anomale e l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Si estendono e rafforzano i metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi. Infine, si semplificano e ampliano le forme di partenariato pubblico-privato, in particolare riguardo alla finanza di progetto, per attirare investitori professionali
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
ART. 1 – (Delega al Governo in materia di contratti pubblici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) perseguimento di obbiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario; b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse e introduzione di forti incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti; c) massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità; d) massima semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali e ambientali, con cui potranno essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alla prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; promuovere le pari opportunità generazionali e di genere; f) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione, la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati; g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, e più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle stesse; h) significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, del rispetto della legalità, ivi comprese delle disposizioni relative alla tutela del lavoro e quella in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione di genere, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare; l) riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta; m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità; n) razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti; o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative; p) individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile; q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori; r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave; s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione; u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ART. 1 – (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) L’articolo unico contiene la delega al Governo per la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. La riforma della normativa di riferimento si è resa necessaria non solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all’evoluzione della giurisprudenza in materia ma anche per rimediare ai problemi applicativi riscontrati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dei vari provvedimenti legislativi che, ancorché ispirati all’esigenza di assicurare la coerenza dell’ordinamento nazionale a quello eurounitario e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato (in alcuni casi anche in modo permanente) alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici. Ne è derivato un quadro giuridico di settore poco organico e chiaro, oltreché estremamente fluido e in continuo divenire, all’interno del quale si è inserita l’epidemia da COVID- 19, che ha imposto, sia al fine di fronteggiare la situazione di emergenza, sia al fine di favorire la rapida ripresa dei settori economici, l’introduzione nell’ordinamento giuridico di ulteriori disposizioni derogatorie della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. La delega è pertanto finalizzata a restituire alle disposizioni codicistiche semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali, limitando il più possibile nel testo i rinvii alla normazione secondaria. Dal punto di vista contenutistico la delega mira a: • assicurare il perseguimento di obbiettivi la stretta aderenza alle direttive europee mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché assicurare una drastica riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario (comma 2, lettera a) da realizzarsi anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo delle procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con bando, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità (comma 2, lettera m), la riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte, ivi compresa ai fini della verifica delle offerte anomale, e la tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta (comma 2, lettera l), l’individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative (comma 2, lettera o), il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti effettuati dai concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, con la previsione di sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, compresa la previsione della decadenza in cadi inadempimento caratterizzato da gravita (comma 2, lettera r) e la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche per introdurre una specifica disciplina relativa ai rapporti concessori riguardanti la gestione di sevizi di interesse economico generale (comma 2, lettera s); • • ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, con una loro forte riduzione numerica, anche tramite l’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche, e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti (comma 2, lettera b); • • ridurre e rendere certi i tempi di gara, di stipula dei contratti e di realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico (comma 2, lettera g), la semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione e lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione dell’attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (comma 2, lettera h), la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori economici (comma 2, lettera i), individuazione delle ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (comma 2, lettera q), la piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, anche ai fini dei controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici, la previsione di tempi certi per il pagamento degli acconti e dei corrispettivi agli operatori economici in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione (comma 2, lettera f) e la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario (comma 2, lettera t); • ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità (comma 2, lettera c); • promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché garantire, in tutte le fasi, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (comma 2, lettera e); • favorire la realizzazione, attraverso procedure massimamente semplificate, di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (comma 2, lettera d); • razionalizzare, semplificare ed estendere delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (comma 2, lettera n); • promuovere l’utilizzo dei metodi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali, anche nella fase di esecuzione del contratto (comma 2, lettera u). Con riferimento ai principi e criteri direttivi di carattere generale da rispettare nell’esercizio della delega, ai fini della semplificazione normativa, il comma 3 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni riordinate o incompatibili con quelle contenute negli adottandi decreti legislativi, inserendo le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. Per quanto riguarda il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in esame, i commi 1 e 4 prevedono che essi sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Governo, nell’attuazione della delega, può altresì avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Il medesimo comma 4 autorizza l’emanazione di decreti correttivi o integrativi entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi criteri direttivi e della medesima procedura. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
*RELAZIONE TECNICA
ART. 1 – (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) Le disposizioni previste dall’articolo 1 sono prioritariamente finalizzate a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nell’ottica di condurre ad una riscrittura dell’attuale codice dei contratti pubblici. A tal fine si prevede una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L’articolo detta, inoltre, i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare per adottare i predetti decreti legislativi. Le disposizioni, come precisato nel comma 5, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne i decreti legislativi si prevede espressamente al comma 2 che essi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Digitalizzazione delle procedure di gara: parere consiglio di stato
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA, 26.11.2020 N. 1940
Parere sullo schema di regolamento recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (e-procurement) (rif. art. 44 d.lgs. n. 50/2016)
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 17 novembre 2020 – NUMERO AFFARE 01322/2020
OGGETTO: Ministero per la pubblica amministrazione
Schema di decreto ministeriale recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1810 in data 3 novembre 2020, con la quale il Ministero per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e uditi i relatori Vincenzo Neri e Michele Pizzi;
Premesso
1. Con nota 3 novembre 2011, prot. 1810, il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il parere della Sezione sullo schema di decreto recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici.
Alla richiesta di parere sono stati allegati i concerti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché i pareri del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e di AGID – Agenzia per l’Italia digitale.
All’adunanza del 17 novembre 2020 la Sezione si è riunita per l’esame dell’affare e l’espressione del parere di legge.
2. Il ministero richiedente ha posto l’attenzione sul fatto che la digitalizzazione degli appalti pubblici è una delle principali direttrici delle politiche economiche della Commissione europea e che, già alla fine del 2011, la Commissione ha proposto di rendere obbligatorie le fasi di pubblicazione elettronica (e-notification), di accesso elettronico ai documenti di gara (e-access) e di presentazione elettronica delle offerte (e-submission).
L’amministrazione riferente ha ricordato altresì che successivamente la Commissione è intervenuta in un’altra fase del processo di acquisto attraverso la digitalizzazione della fatturazione (e-invoicing), al fine di sfruttare i vantaggi degli appalti elettronici e procedere alla modernizzazione del quadro giuridico degli appalti pubblici.
Anche attraverso l’introduzione del pagamento elettronico, poi, si è perseguito l’obiettivo di realizzare per via elettronica l’intero ciclo dell’appalto, ossia dalla pubblicazione del bando fino al pagamento elettronico. Tutto ciò in considerazione del fatto che gli appalti elettronici costituiscono uno dei fattori che contribuiscono alle finalità di crescita sostenibile della strategia Europa 2020 e alla realizzazione di un unico mercato digitale.
Passando al versante nazionale, tali obiettivi sono stati inseriti dalle autorità italiane tra le azioni del Piano d’azione nazionale “Appalti pubblici”, allegato all’Accordo di partenariato italiano 2014-2020, in ragione della centralità che il settore degli appalti pubblici riveste nel contesto dei fondi strutturali e d’investimento europei per il perseguimento di un pieno ed efficace coordinamento tra la politica del mercato interno e la politica di coesione territoriale.
In questo contesto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) prevede, secondo gli obiettivi primari di semplificazione ed efficacia che caratterizzano le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/ 25/UE, l’introduzione delle nuove tecnologie digitali nei processi di acquisto della pubblica amministrazione. In particolare, l’articolo 44 del Codice stabilisce che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto”.
In considerazione di tale quadro economico e normativo, gli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione hanno provveduto a elaborare uno schema di decreto che identifica i principi generali che sottendono alla digitalizzazione dei processi di acquisto della PA, effettuando in particolare la c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e individuando le caratteristiche tecniche generali dei sistemi – indicati appunto come “sistemi telematici” – che ne costituiscono il supporto telematico.
Considerato
1. In primo luogo la Sezione rileva che il parere del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, pur non espressamente richiesto dall’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2020, n. 50, è stato reso dal capo del settore legislativo, laddove, per giurisprudenza costante della Sezione, i pareri e i concerti sugli schemi normativi devono essere resi a firma del Ministro o “d’ordine” del Ministro. Si invita, pertanto, l’amministrazione a porvi rimedio.
2. In secondo luogo, sempre in via preliminare, la Sezione evidenzia che il testo dello schema di regolamento in esame non risulta sempre del tutto conforme ai criteri per la redazione dei testi normativi previsti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi”.
Ed invero, si riscontra un frequente ricorso a parole di origine inglese (ad esempio “Business Impact Analysis – BIA”, “patch”, “security incident management”, “disaster recovery”), in contrasto con quanto disposto dal punto 1.6 della suddetta circolare, ove si prevede che “sono evitati i termini stranieri, salvo che siano nell’uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi di uso corrente in tale lingua”. La Sezione, pur essendo perfettamente consapevole che in materia, a volte, risulta indispensabile l’uso di termini inglesi, invita il ministero a rivedere il testo ed eliminare quelli non necessari.
Più in generale si formula l’invito a rivedere integralmente lo schema di regolamento in esame, per renderlo conforme alle linee guida stabilite con la predetta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001.
Si passa ora alle osservazioni sull’articolato.
Articolo 1
1. L’articolo 1 dello schema sottoposto a parere reca le definizioni secondo una prassi, ormai frequente, da condividere. Per esigenze di sistematicità, la Sezione reputa necessario che in questo articolo vengano inserite tutte le definizioni contenute in altri articoli dello schema in oggetto e precisamente le seguenti definizioni:
a) di Codice dell’amministrazione digitale, di cui all’articolo 2, comma 1;
b) del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di cui all’articolo 3, comma 2;
c) di banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 19, comma 5;
d) di banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 24.
2. Occorre osservare altresì che l’articolo in esame contiene le definizioni di gestore e di responsabile del sistema telematico ma non anche quella di “sistema telematico”. Per la Sezione è necessario che venga inserita anche tale definizione, allo scopo di rendere più chiaro l’ambito di applicazione e l’oggetto del regolamento in questione.
3. Rileva altresì la Sezione che il regolamento, pur contenendo la definizione di “gestore del sistema telematico” e di “responsabile del sistema telematico”, non chiarisce le modalità di scelta di tali soggetti. Per ragioni di trasparenza, occorrerebbe chiarire tale aspetto. Valuti il Ministero le modifiche da introdurre. In tale contesto sarà altresì necessario illustrare la ragione per cui il “responsabile del sistema telematico” può essere solamente un “soggetto pubblico”, laddove il gestore può essere pubblico o privato.
Articolo 2
1. Al comma 1 dell’articolo 2 è necessario chiarire che il regolamento si riferisce, giusta la delega contenuta all’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai contratti disciplinati dal Codice or ora menzionato.
2. Sempre al comma 1, dopo le parole “anche attraverso” è necessario inserire le seguenti parole “l’interconnessione per”.
Articolo 3
1. Il comma 3 stabilisce che, una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico attribuisce all’utente un profilo, coerente col ruolo o la funzione svolta nella procedura, “consentendone la caratterizzazione”. Valuti il Ministero se chiarire tale ultima locuzione o se inserire la definizione di “caratterizzazione” all’articolo 1 prima esaminato.
Articolo 8
1. Per maggior rigore giuridico, la Sezione reputa opportuno sostituire la locuzione “ove ne ricorrano i requisiti” con quella più appropriata “ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti”.
Articolo 9
1. L’avverbio “altresì” dovrà essere sostituito da “anche”, eliminando le virgole che lo precedono e lo seguono.
2. Al comma 2, va apposta una virgola dopo “misure tecniche e organizzative”.
Articolo 12
1. Al comma 1, per indicare il soggetto destinatario del servizio svolto dal sistema telematico, dopo il verbo “consente” aggiungere “alla stazione appaltante”.
Articolo 13
1. Nella rubrica, per evitare una endiadi ridondante, eliminare le parole “decreto o” e mettere con l’iniziale maiuscola “Determina”.
2. Al comma 1, per indicare il soggetto destinatario del servizio svolto dal sistema telematico, dopo il verbo “consente” aggiungere “alla stazione appaltante”.
3. Al comma 2, sostituire “può consentire” con le parole “consente alla stazione appaltante”, essendo comunque rimessa alla medesima stazione appaltante la decisione in ordine all’utilizzo o meno del sistema telematico per la redazione dello schema di determina a contrarre.
Eliminare le parole “di decreto o” per le ragioni prima esposte.
Articolo 14
1. Al comma 3, sostituire “e può consentirne” con “e ne consente”, per le stesse ragioni già indicate nel commento al precedente articolo 13, comma 2.
2. Al comma 4, parimenti è opportuno sostituire “può supportare” con “supporta”, essendo tale facoltà (di ausilio alla stazione appaltante nella redazione e nell’invio degli inviti) comunque condizionata al tipo di procedura ad evidenza pubblica utilizzato.
Sostituire altresì le parole “ove la procedura di gara lo preveda” con “ove la procedura di affidamento lo preveda”.
Articolo 15
1. Al comma 1, sostituire la frase “consente all’operatore economico di procedere alla compilazione e presentazione dell’offerta” con la frase “consente all’operatore economico di compilare e presentare l’offerta”; aggiungere una virgola dopo la parola “web”.
2. Al comma 2, dopo “offerta tecnica” aggiungere la precisazione “con i relativi allegati”.
3. Al comma 3, sostituire le parole “provvede a trasmettere” con “trasmette”.
4. Al comma 4, dopo le parole “il sistema telematico”, sostituire la locuzione “verifica l’avvenuto inserimento” con la frase “effettua la verifica preliminare dell’avvenuto inserimento”.
Va altresì rilevata l’opportunità di prevedere espressamente ulteriori attività a carico del sistema telematico, quali ad esempio l’invio di un avviso, qualora tale verifica preliminare dia esito negativo.
Articolo 16
1. Al comma 1, sostituire la parola “Commissione” con “commissione”.
Articolo 17
1. Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola “agli” con “degli”.
2. Al comma 2, occorre prevedere espressamente che il sistema telematico, nel consentire la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice, garantisca la necessaria riservatezza delle sedute non pubbliche. La Sezione reputa necessario che il regolamento venga modificato in tal senso.
3. Con riferimento al comma 3, nella relazione illustrativa si chiarisce che “i dati registrati dal sistema relativi alle operazioni effettuate” altro non sono che le registrazioni delle sedute della commissione giudicatrice. Al riguardo si ritiene opportuno modificare il comma in esame, per maggiore chiarezza, nel seguente modo: “Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice”. È necessario altresì prevedere espressamente che la suddetta registrazione venga effettuata nel rispetto della segretezza delle sedute non pubbliche della commissione giudicatrice.
Articolo 19
1. Al comma 1, per evitare incertezze interpretative, dopo le parole “agli operatori economici”, si ritiene opportuno sostituire il sostantivo “concorrenti” con “partecipanti”.
2. Al comma 3, si ritiene opportuno riformulare interamente il comma, per meglio distinguere le attività in capo alla stazione appaltante dalle attività consentite agli operatori economici, nel seguente modo: “Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente”.
3. Al comma 4, per le ragioni già sopra esposte, dopo il verbo “consente” aggiungere “alla stazione appaltante”. Aggiungere la preposizione “di” prima della parola “esclusione”.
4. Al comma 5, per maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno riformulare il comma nel seguente modo: “In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.”.
5. Al comma 7, sostituire le parole “di procedere alla modifica degli esiti” con la frase “di modificare gli esiti”.
6. Al comma 8, sostituire “degli operatori economici” con “agli operatori economici”.
Articoli 20 e 21
1. Gli articoli 20 e 21, relativi, rispettivamente, all’apertura e valutazione delle offerte tecniche, nonché all’apertura e valutazione delle offerte economiche, devono essere trattati congiuntamente, stante l’omogeneità dei rilievi da formulare, a fronte di criticità simili riscontrate nei predetti articoli.
Giova innanzitutto considerare che il regolamento in esame ha una applicazione generalizzata, come tale estesa sia alle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso sia a quelle aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del codice dei contratti pubblici.
Come è noto, qualora l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, si dovrà fare esclusivo riferimento alle offerte economiche presentate e ai relativi ribassi d’asta, con aggiudicazione automatica in favore del partecipante che, dopo la fase eventuale di individuazione e verifica delle offerte anomale di cui all’articolo 97 del codice, abbia offerto il maggiore ribasso.
Diversamente invece, nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 77 del codice dei contratti pubblici, dovrà procedere alla valutazione, secondo i criteri prefissati dal bando o dal capitolato speciale d’appalto (lex specialis), sia delle offerte tecniche sia delle offerte economiche, con l’assegnazione alle prime e alle seconde del relativo punteggio, esercitando un proprio potere tecnico-discrezionale nella valutazione della componente tecnica, così come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
Conseguentemente, nelle procedure di affidamento aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve rimanere, ai sensi del predetto articolo 77 del codice, il solo organo deputato alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, potendosi demandare al sistema telematico unicamente lo svolgimento di compiti prettamente aritmetici, come ad esempio il calcolo del punteggio totale assegnato al singolo partecipante e purché rimanga sempre escluso che il sistema telematico possa sostituirsi alla commissione giudicatrice nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale. In tal senso, come si chiarirà anche al punto 2.5., il riferimento ad attività di riparametrazione (si vedano in tal senso l’articolo 20, comma 6, e l’articolo 21, comma 3, dello schema sottoposto a parere) risulta del tutto inammissibile se volto a conferire al sistema una qualche “autonomia decisionale” o uno spazio tecnico-discrezionale che devono invece essere riservati agli organi della stazione appaltante.
Nelle sole procedure di affidamento aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso – ove possono essere eseguite in modo automatizzato, senza esercizio di potere discrezionale da parte del seggio di gara, sia la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta economica sia l’elencazione dei ribassi d’asta (dal minore al maggiore) – meglio potranno essere sfruttate le potenzialità del sistema telematico, rimanendo sempre fermamente escluso che quest’ultimo possa sostituirsi nella verifica delle offerte sospettate di anomalia.
Occorre, inoltre, considerare che l’attuale formulazione del regolamento non valorizza il dato normativo che impone la pubblicità delle sedute al momento dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (solo per constatare il contenuto), nonché, dopo la valutazione dell’offerta tecnica, al momento dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. La fase di valutazione delle offerte tecniche, invece, deve avvenire in seduta riservata.
Ciò premesso, è dunque necessario garantire espressamente che l’utilizzo del sistema telematico non comprometta o pregiudichi la normativa primaria di svolgimento della procedura di evidenza pubblica, non si appropri di spazi di discrezionalità tecnica riconosciuti agli organi della stazione appaltante, assicuri il rispetto delle regole di riservatezza delle sedute non pubbliche della commissione giudicatrice e l’osservanza di quelle relative all’accesso agli atti di gara, ai sensi dell’articolo 53 del codice dei contratti pubblici.
Per tali motivi reputa la Sezione necessaria l’integrale riscrittura dei due menzionati articoli anche alla luce di quanto esposto.
2. In subordine, qualora non si voglia procedere alla riscrittura degli articoli in esame, si rappresenta quanto segue.
2.1. Con riguardo all’articolo 20, al comma 1, considerato che la commissione giudicatrice è già organo della stazione appaltante, non occorre procedere alla comunicazione anche a quest’ultima, con conseguente riformulazione del comma nel seguente modo: “La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 19, comma 6.”.
2.2. Al comma 2, sostituire “All’apertura delle offerte tecniche” con la frase “Ultimata l’apertura delle offerte tecniche”.
2.3. Al comma 3, dopo “di consultare” aggiungere “e valutare”, come affermato nella relazione illustrativa.
2.4. Il comma 4 deve essere integralmente eliminato, non potendosi consentire al sistema telematico di procedere alla valutazione delle offerte tecniche.
2.5. Per le ragioni prima esposte, il comma 6 – riferito alla riparametrazione – risulta essere ambiguo perché non è chiaro se al sistema telematico sia attribuito solo il compito di effettuare nuovamente il calcolo (potrebbe dirsi: l’operazione aritmetica) o se possa addirittura essere demandata al sistema stesso, in modo inammissibile, l’attività di riparametrazione. Se ne suggerisce l’eliminazione.
2.6. Al comma 7, sostituire il verbo “permette” con “consente alla stazione appaltante”.
2.7. Al comma 8, modificare il richiamo “ai sensi del comma 5” in caso di abrogazione del precedente comma 4; aggiungere una virgola prima di “consentendo”.
2.8. Il comma 9 deve essere eliminato, stante l’oscurità della disposizione in esame (la relazione illustrativa nulla dice al riguardo) e tenuto conto altresì del fatto che nessun spazio decisionale può essere riconosciuto al sistema.
3. Con riguardo all’articolo 21, il comma 1 deve essere riformulato nel seguente modo: “La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell’articolo 20, comma 8.”.
3.1. Dopo il comma 1, la numerazione dei commi è errata e deve essere interamente riscritta.
3.2. Al comma 2 (erroneamente indicato come 10), dopo il verbo “consulta” aggiungere “e valuta”, come affermato nella relazione illustrativa; sostituire “All’apertura delle offerte economiche” con la frase “Ultimata l’apertura delle offerte economiche”.
3.3. Il comma 3 (erroneamente indicato come comma 2) deve essere interamente riscritto, potendosi ammettere l’utilizzo del sistema telematico per il calcolo della soglia di anomalia e, unicamente per le procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, per la mera elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta. È già stato chiarito che nessun spazio decisionale, men che meno discrezionale, può essere attribuito al sistema telematico.
3.4 Con riguardo al comma 4 (erroneamente indicato come comma 3) si rinvia a quanto osservato al punto 2.5 in ambito di articolo 20, comma 6.
3.5. Al comma 6 (erroneamente indicato come comma 5), dopo le parole “per ciascun operatore economico”, riformulare nel seguente modo: “al calcolo totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica e ne registra l’esito”.
Articolo 22
1. Al comma 3, sostituire “può trasmettere” con “trasmette”, per evitare il rischio che l’operatore economico possa fornire le giustificazioni senza utilizzare il sistema telematico per la trasmissione delle stesse, e riscrivere il comma come segue: “3.L’operatore economico trasmette le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico”.
2. Al comma 4, sostituire “può comunicare” con “comunica”, per evitare il rischio che la stazione appaltante possa comunicare l’esclusione senza utilizzare il sistema telematico.
Articolo 23
1. Eliminare le parole “agli utenti interessati”, non essendo chiaro cosa si intenda con tale espressione.
Articolo 24
1. Aggiungere il numero “81” dopo le parole “del medesimo articolo”.
2. Considerato, altresì, che l’attività di verifica dei requisiti di partecipazione deve essere eseguita prima dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, si ritiene opportuno procedere ad una ricollocazione del presente articolo subito dopo l’articolo 19.
Articolo 25
1. Al comma 1, per uniformità con il lessico usato negli articoli precedenti, è opportuno sostituire il verbo “permette” con “consente”.
Articolo 26
1. Al comma 2, per uniformità con il lessico usato negli articoli precedenti, è opportuno sostituire il verbo “permette” con “consente”.
Articolo 27
1. Per uniformità con il lessico usato negli articoli precedenti, è opportuno sostituire il verbo “permette” con “consente”.
2. Nella relazione illustrativa si afferma che, in base all’articolo in esame, il sistema telematico “possa supportare” la redazione del contratto, ma di tale facoltà non vi è traccia nell’articolo in commento; al riguardo si osserva che il contratto non appartiene più alla “documentazione di gara” di cui all’articolo 14, comma 3, del presente regolamento e, pertanto, per l’eventuale supporto alla sua redazione telematica, occorre una specifica previsione nell’articolo in esame.
In ogni caso è indispensabile prevedere espressamente il rispetto dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in punto di requisiti formali della stipula del contratto.
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