Si analizza l'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, evidenziando che non tutti i contratti sono soggetti alle sue norme.
In particolare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il Codice non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e a quelli a titolo gratuito, anche se comportano guadagni economici indiretti.
Tra i contratti esclusi, l'articolo 56 identifica specifiche tipologie, tra cui l'acquisto di beni immobili e i contratti a titolo gratuito, definiti come quelli in cui gli oneri economici ricadono su una sola o nessuna delle parti, e i contratti attivi, che generano entrate per la pubblica amministrazione senza produrre spese.
Nonostante l'esclusione dal Codice, la giurisprudenza ha stabilito che tali contratti devono comunque rispettare principi fondamentali di trasparenza, concorrenza, imparzialitĂ e pubblicitĂ . Ad esempio, la sentenza del TAR Brescia del 2025 ha sottolineato che anche l'affidamento di contratti esclusi, come i contratti di locazione breve, deve garantire l'interpello del mercato e il confronto concorrenziale.
Il TAR ha indicato tre principi chiave applicabili: il principio del risultato (art. 1176 c.c.), il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato (articolo 3 del Codice), che implica obblighi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Il mancato rispetto di questi principi può comportare l'annullamento degli affidamenti diretti in assenza di adeguata pubblicità .
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ulteriormente precisato che anche per i contratti attivi, come quelli di locazione commerciale, è necessario adottare procedure di evidenza pubblica, almeno sotto forma di gara informale o avviso pubblico, per garantire i principi di economicità , imparzialità , trasparenza e tutela ambientale.