La BCT di Net4market ‘promossa’ da Tar Sardegna e Tar Basilicata

La marcatura temporale ‘sigilla’ l’offerta economica, dandone garanzia di univocità e stabilendo con esattezza data e ora di chiusura dell’offerta stessa. Ne arriva ulteriore conferma da due recenti sentenze del Tar Sardegna (n. 593 del 01/07/2019) e del Tar Basilicata (n. 746 del 11/10/2019): i giudici si sono pronunciati sulle garanzie offerte dalla procedura telematica gestita sulla piattaforma Net4market.

La marcatura temporale, richiesta obbligatoriamente nelle procedure di gara espletate su Net4market e citate nelle sentenze, fornisce infatti la certezza del momento in cui è stata chiusa l’offerta e dell’impossibilità di conoscerne ex ante il contenuto da parte della stazione appaltante. Tanto che firma digitale e marcatura temporale devono essere apposte entro i tempi previsti dalla lex specialis, in ottemperanza a una precisa successione temporale a tutela dell’univocità e immodificabilità dell’offerta. Tale procedura è stata depositata e registrata da Net4market – CSAmed sotto il nome di Busta Chiusa Telematica© (BCT).

Mentre il Tar Sardegna si limita a evidenziare la necessità della marcatura temporale, trascurando però l’importanza dell’apposizione della firma digitale quale strumento identificativo del soggetto che presenta offerta, il Tar Basilicata, Potenza, sez. I, entra nel merito della questione, rilevando la necessità di entrambe, così da accertare la sicura provenienza dell’offerta e del momento in cui è stata redatta.

In quest’ultima sentenza viene dato risalto alla peculiarità distintiva della Busta Chiusa Telematica: una precisa scansione temporale delle operazioni richieste ai concorrenti e la non conoscibilità ex ante del contenuto dell’offerta.

In primis viene richiesta l’apposizione di firma e marca al file digitale di offerta economica, poi l’inserimento del numero seriale della marcatura temporale in piattaforma e infine, solo a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte della commissione, è richiesto l’upload del file di offerta. A livello telematico, viene pertanto verificata la corrispondenza tra il numero seriale precedentemente inserito e la marcatura apposta al file d’offerta caricato.

Nel testo si specifica infatti: Una volta apposta ad un’offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta garantita la certezza del tempo entro cui l’offerta è stata redatta, anche se il file dell’offerta economica viene inviato dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante, la quale verifica la corrispondenza del numero di serie di marcatura temporale con quello comunicato dagli offerenti entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, in quanto con la predetta coincidenza del numero di serie di marcatura temporale vi è l’assoluta certezza che l’offerta, formulata entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, non è stata successivamente modificata.

Ed invero, senza l’invio del numero di serie di marcatura temporale entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, i partecipanti ad una gara di appalto potrebbero redigere più offerte economiche entro il predetto termine e scegliere quale offerta trasmettere alla stazione appaltante dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.

In caso di assenza della marcatura temporale, si rileva inoltre l’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto rappresenta essa stessa un elemento costitutivo dell’offerta telematica.

Consiglio di Stato, “promosse” le gare telematiche su Net4market

Sicurezza, trasparenza, inviolabilità e univocità dell’offerta: sono le garanzie offerte dalle gare telematiche, esplicitate a chiare lettere nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050.

Dal recente pronunciamento si evince, infatti, che le procedure esperite su piattaforme telematiche, caratterizzate dall’utilizzo della firma digitale e della marcatura temporale per identificare in modo univoco l’offerta economica, si connotano per un grado di efficienza, velocità e sicurezza maggiore rispetto alle modalità tradizionali delle gare cartacee.

Il ricorso preso in esame dai giudici di Palazzo Spada era stato mosso per una procedura esperita sulla piattaforma Net4market. La ricorrente lamentava l’illeggittimità della propria esclusione dalla gara, sostenendo di aver caricato correttamente l’offerta economica, precedentemente firmata e marcata come da capitolato di gara. Il Consiglio di Stato ha però confermato la sentenza di primo grado, dando ragione alla stazione appaltante, in quanto l’operatore economico non aveva rispettato le tempistiche previste dal timing di gara, apponendo firma e marca dopo il termine perentorio stabilito per effettuare questa operazione.

Due gli aspetti cruciali enunciati nella sentenza: la precisa successione temporale che deve essere rispettata per le diverse fasi di gara e l’utilizzo di strumenti digitali (quali la firma digitale e la marcatura temporale) a garanzia dell’inviolabilità dell’offerta presentata. “Attraverso l’apposizione della firma e marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte. I sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa”.

Il Consiglio di Stato mette quindi in risalto le garanzie offerte dall’e-procurement ma senza approfondire il vero aspetto qualificante della Busta Chiusa Telematica©, procedura depositata e registrata da Net4market – Csamed, l’unica che garantisce l’inviolabilità e l’univocità dell’offerta presentata. Tutto questo secondo una precisa successione temporale. Come primo step, infatti, l’operatore economico è chiamato a compilare lo schema di offerta, firmarlo digitalmente e marcarlo temporalmente entro l’ora e la data previste come termine ultimo perentorio, salvando tale file sul proprio computer. Successivamente il fornitore provvede a inserire a sistema il numero seriale della marcatura temporale. La terza fase, da espletare entro un ulteriore termine previsto nel timing, è invece l’effettivo caricamento del file di offerta firmato e marcato. Dopo la chiusura del periodo di ricevimento delle offerte, il sistema provvede alla verifica della correttezza formale dei file caricati, accertando l’effettiva corrispondenza tra il numero seriale della marcatura inserito dall’operatore economico e quello del file di offerta presentato in fase di upload. Nel caso in cui il concorrente apporti modifiche successive al file di offerta o carichi un file di offerta differente, viene a decadere la corrispondenza della marcatura temporale, comportando così l’esclusione dalla graduatoria.

Il controllo effettuato dal sistema sul numero seriale della marca temporale assicura la vera trasparenza della procedura e l’immodificabilità dell’offerta. Garanzie che una semplice firma digitale non fornisce: un concorrente potrebbe comunque modificare la propria offerta firmandola con una data antecedente al limite di consegna.

Documenti correlati: Sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050