ANAC, indicazioni sul termine di 30 giorni per adempiere obblighi informativi e comunicativi

pubblicato il: 8 Marzo 2023

Tutti i soggetti obbligati a segnalare all’Anac eventi che attivano il potere sanzionatorio dell’Autorità devono farloentro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (ad esempio esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto) utilizzando esclusivamente i Moduli disponibili sul sito istituzionale

È la richiesta che arriva dall’Autorità anticorruzione in un  Comunicato del 22 dicembre 2022: “Indicazioni in relazione al termine di trasmissione delle segnalazioni che attivano il potere sanzionatorio dell’Autorità” 

Dall’analisi delle periodiche attività di monitoraggio dell’ANAC sono emerse situazioni di grave ritardo nell’adempimento agli obblighi informativi – comunicativi. Una condotta che rischia di incidere negativamente sulle garanzie difensive degli operatori economici, che non possono essere esposti sine die alle potenziali conseguenze derivanti dall’esercizio del potere sanzionatorio. Il procedimento sanzionatorio è avviato infatti solo in seguito alla segnalazione da parte di stazioni appaltanti, Soa o chiunque sia a conoscenza di violazioni da parte della Soa. 

Nel comunicato l’Autorità chiarisce che il termine di 30 giorni decorre dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia: dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo; in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine – concesso al soggetto da segnalare all’Autorità – per l’adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni o dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi. 

In ogni caso, la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni. La violazione delle disposizioni comporterà l’attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell’omissione o del ritardo.

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Marco Boni
Marco Boni
Ha ricoperto la posizione di responsabile dell’acquisizione di beni e servizi e delle attività economali a partire dal 1974, presso diverse aziende sanitarie. Da ultimo, sino al 2008, presso l’Azienda USL di Modena. Nel periodo agosto 2012 - luglio 2013 ha svolto le funzioni di provveditore a contratto presso l’Azienda USL di Rimini. Dal 1998 al 2004 è stato anche coordinatore amministrativo dell’unione di acquisto (prima in Italia, nell’ambito della pubblica amministrazione) realizzata tra le aziende sanitarie dell’area vasta Emilia nord. È stato consulente dell’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche per le attività di centralizzazione degli acquisti. Ha partecipato a gruppi di lavoro istituiti dalla Regione Emilia-Romagna per la predisposizione di normative e regolamenti di settore. Ha prodotto numerose pubblicazione sulle tematiche del public procurement. È co-autore del volume “L’acquisto dei farmaci in ospedale” I° e II° edizione – Aboutpharma Editore. È stato Presidente della Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi Provveditori della sanità (FARE) dal 1993 al 2005. Ha svolto e svolge attività di consulenza e formazione, in ambito pubblico e privato. Giornalista pubblicista, è stato direttore responsabile delle rivista "TEME – Tecnica e metodologia economale". È articolista del “Sole 24 Ore Sanità", nonché direttore responsabile e articolista del periodico on line "News4market".