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Consultazione sul Codice degli Appalti, il Ministero pubblica il report conclusivo

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il Report conclusivo della consultazione on-line sul Codice degli Appalti, che si è conclusa il 10 settembre 2018.

I temi di riflessione sottoposti a consultazione costituivano altrettanti punti di emersione delle criticità più urgenti rilevate durante l’opera di monitoraggio effettuata dal Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo da un’ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.

Analizzati dati e trend, il report si conclude evidenziando gli argomenti ‘caldi’, che hanno suscitato il maggior numero di interventi e richieste di modifica: il subappalto (art. 105), i criteri di aggiudicazione (art. 95 commi 4 e 5), la disciplina dell’anomalia (art. 97 commi 2 e 3), i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa (art. 29 commi 1 e 2), la nomina e i requisiti del RUP (art. 31 comma 1), i motivi di esclusione (art. 80) e gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113).

«Inoltre, soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno chiesto profonde modifiche degli istituti di cui alle lettere a), d),e), f), g). Esse hanno anche proposto la riforma della disciplina delle commissioni giudicatrici e dell’albo dei commissari presso l’ANAC (art. 77, commi 1 e 3). Sui medesimi temi si è registrata la sostanziale convergenza delle aziende private e dei liberi professionisti, con un maggior interesse rispetto alla riforma dei criteri di aggiudicazione (art. 95, commi 4 e 5), di quelli di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e dei relativi requisiti (art. 31, comma 1)».

Una netta presa di posizione con richiesta di abrogazione, sia pur con contributi numericamente meno ampi dei precedenti, ha riguardato:

a) la soft law e le linee guida (art. 213), con una sostanziale richiesta di superamento dell’esperienza che avrebbe determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;

b) il rito c.d. super speciale, ritenuto inidoneo sul piano processuale a raggiungere l’obiettivo di deflazionare il contenzioso (come emerge dall’analisi congiunta dei contributi pervenuti sull’art. 204, comma 1, lett. b e d, e sull’ art. 29, comma 1);

c) l’avvalimento (art. 89, commi 2 e 4), per evitare che imprese non adeguatamente qualificate partecipino alle gare.

Si segnalano, infine, le richieste di modifica sui temi:

  • dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38), rispetto al quale si chiede di tener conto della natura dei soggetti e degli ambiti di operatività;
  • dell’appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1-bis), articolo commentato in prevalenza da soggetti privati, con richiesta di modifica volta a limitare, in senso più o meno ampio, l’utilizzo dell’istituto;
  • del rating d’impresa (art. 83), per il quale le varie richieste di modifica hanno segnato visioni riformatrici dell’istituto completamente antitetiche (es.: abolizione o previsione di obbligatorietà);
  • della qualificazione delle imprese (art. 84, comma 4), per il quale si registrano, accanto alle prevalenti richieste di modifica dell’istituto, anche proposte di conferma dello stesso;
  • dei costi della manodopera (art. 95, comma 10), con necessità di precisazioni sul tenore della disposizione, anche a maggior tutela dei lavoratori;
  • del punteggio massimo all’offerta economica (art. 95, comma 10-bis), per il quale sono risultate numericamente quasi equivalenti le richieste di abrogazione e di modifica, queste ultime antitetiche rispetto alla previsione della discrezionalità della stazione appaltante, per taluni da limitare per altri da ampliare.

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