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In attesa del correttivo al Codice… nomina delle commissioni ancora di competenza delle P.A.

La nomina delle commissioni giudicatrici nelle gare d’appalto continua ad essere di «esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate». Questo finché non sarà entrato a regime l’Albo dei commissari di gara previsto dal Codice degli appalti (art. 78 del dlgs n. 50/2016), in stand-by fino all’emanazione del regolamento Anac e, di riflesso, fino all’approvazione definitiva del decreto correttivo al Codice.

Sull’iscrizione all’Albo dei commissari sono giunte numerose richieste di chiarimenti all’Anac, tanto che nelle scorse settimane il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone ha emanato un comunicato ufficiale, con l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’applicazione del predetto istituto, alcuni chiarimenti e indicazioni circa la relativa disciplina transitoria.

Si precisa che l’articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: «È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”. A tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo».

Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, «stante anche il procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate».

da www.anticorruzione.it