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Cremona, CR 26100

L’avvalimento della certificazione di qualità

Consiglio di Stato, sez. IV, 16.01.2023 n. 502“.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito all’avvalimento della certificazione di qualità e della effettività della messa a disposizione del complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.  

Attraverso il contratto di avvalimento un’impresa (c.d. ausiliaria) si obbliga nei confronti del concorrente (c.d. ausiliata) a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (art. 89, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  

Ai fini della partecipazione alla gara, “L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016). 

Sull’istituto dell’avvalimento, considerato il fine di apertura del mercato perseguito e la riconducibilità di tale scopo agli obiettivi generali dell’ordinamento eurounitario (e sulla base di generali canoni ermeneutici di matrice UE), la giurisprudenza in più occasioni ha precisato che grava sull’operatore nazionale l’obbligo di interpretare le categorie del diritto nazionale in senso conforme ad essi (c.d. criterio dell’interpretazione conforme) e di non introdurre in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in relazione alle analoghe figure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali principi di parità di trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni giuridiche e gli istituti di matrice eurounitaria). 

In tale ottica, anche nella fattispecie in esame, i giudici di Palazzo Spada, nel confermare gli approdi giurisprudenziali già raggiunti, hanno rilevato la legittimità dell’avvalimento da parte dell’aggiudicataria anche per la certificazione di qualità (Cons. Stato, sez. III, n. 4418 del 2019; sez. III, n. 3517 del 2015). 

In effetti, ad oggi, “Giurisprudenza prevalente, dopo alcuni contrari avvisi, ne ammette oramai pacificamente l’ammissibilità (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 4 novembre 2016, n. 23; V, 27 luglio 2017, n. 3710; 17 maggio 2018, n. 2953; III, 8 ottobre 2018, n. 5765; V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730), in particolare rilevando, come di recente, che “I certificati rilasciati da organismi indipendenti di cui all’art. 87 del Codice dei contratti pubblici sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa, così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti per garantire che gli operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021). 

D’altronde, “nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto” (così Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368; Sez. IV, n. 4958 del 2014; Sez. V, n. 3517 del 2015; Sez. V, n. 2953 del 2018)”. 

Pertanto, alla luce degli obiettivi perseguiti dal legislatore nazionale ed eurounitario, la Quarta Sezione ha concluso, rilevando che “In caso di avvalimento, quindi, l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione di qualità”

Dopo aver valutato la legittimità del ricorso a tale istituto, il Collegio, tuttavia, sempre sulla scorta di consolidati orientamenti giurisprudenziali, ne ha evidenziato anche i limiti e i requisiti, rilevando che qualora oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271; Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; sez. V, 27 luglio 2017, n. 3710).