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L’avvalimento del fatturato specifico è un avvalimento “di garanzia”.

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 ottobre 2022 n. 13991.

Con la pronuncia in esame il Tar Lazio ha confermato il principio per cui il fatturato specifico vada qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non quale risorsa tecnica, richiamando precedenti pronunce sul punto (Tar Marche, Sez. I, 27/02/2021, n. 173, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1120; Cons. Stato sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220).

In particolare, il Tar si è pronunciato sul ricorso presentato da una società, seconda concorrente in graduatoria, la quale ha denunciato, tra i diversi motivi di impugnazione, la nullità dell’avvalimento prodotto in sede di gara per l’omessa specificazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dell’impresa avvalsa.

Il Collegio ha rigettato il motivo di ricorso sul presupposto che, nel caso specifico, si trattasse di “un avvalimento c.d. di garanzia e non tecnico operativo”, richiamando a supporto le disposizioni previste nel bando di gara rispetto ai requisiti di partecipazione, tra cui, appunto, “a) Apposita dichiarazione attestante l’espletamento di servizi analoghi, negli ultimi tre anni precedenti la gara” per un determinato valore.

E sul punto, chiarisce il Collegio, che “il fatto che il requisito di fatturato specifico in servizi analoghi possa essere dimostrato, alternativamente, mediante la produzione dei certificati di regolare esecuzione o delle fatture emesse, conferma che si è al cospetto di un requisito di fatturato, posto, inoltre, che esso può essere provato anche mediante le fatture emesse”.

Alla luce di tali elementi, il Tar Lazio, richiama la pronuncia sul tema del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2016 n. 1032, per rigettare il ricorso della ricorrente sulla base del seguente principio e presupposto:  “Nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento, dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di garanzia), la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando; in sostanza, ciò che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo”.

Con l’effetto, che, nell’ipotesi di avvalimento c.d. di garanzia, “non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.