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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti, pronte le linee guida

“La qualificazione delle stazioni appaltanti non va frenata, non possiamo far finta di fare il salto e poi passare sotto l’asticella”. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia. 

“La qualificazione delle stazioni appaltanti cui Anac ha lavorato – ha osservato Busia – non vuole e non deve bloccare la crescita e lo sviluppo del Paese. Serve invece a far sì che i Comuni spendano bene i soldi pubblici, con competenza, in maniera digitale, risparmiando tempi e burocrazia. Ecco perché bisogna intervenire con urgenza sulle stazioni appaltanti, spingendo i piccoli Comuni ad unirsi e a professionalizzarsi, a trovare economie di scala nei loro acquisti”. Il presidente dell’Anac ha chiesto “uno sforzo di serietà da parte dei comuni: devono mettersi insieme, creare massa critica per sviluppare migliori capacità di fare acquisti, per diventare compratori di maggior peso e consistenza. Non è quindi un peso che si pone ma una facilitazione”. 

“Non possiamo far finta di fare il salto e invece passare sotto l’asticella”, ha ammonito Busia. “Occorre stabilire l’asticella al livello giusto – ha aggiunto – e poi fare tutti gli sforzi possibili per saltare oltre. La riforma non va frenata, va spinto piuttosto sull’investimento nella formazione. Anac ha proposto che il 5% della spesa dell’appalto sia destinata a formare chi gestisce l’appalto perché sia all’altezza della controparte, sapendo fare l’interesse del bene comune. Se la Pubblica Amministrazione è debole, il privato stabilisce le regole. Ha la meglio nella contrattazione. Ecco perché serve avere stazioni appaltanti forti, aggregate, con le competenze necessarie, in grado di gestire la gara tutta in digitale”. 
 Busia ha ricordato che entro il 30 settembre saranno pronte le Linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, previste dal Pnrr, elaborate da Anac e destinate a diventare legge con il nuovo codice dei contratti pubblici.  

Nel suo intervento, il Presidente Busia ha invitato anche a costruire attraverso il Pnrr un cambiamento che vada oltre le opere. “Attenzione a pensare che i soldi del Pnrr siano infiniti. Anche i grant della Ue non sono soldi che piovono dal cielo, sono debito pubblico, se non nazionale, comunque europeo, ma sempre debito nostro. Il vero risultato del Pnrr dovrà essere un cambiamento che va oltre le opere”. 

 “Nel Pnrr – ha osservato Busia – ci sono certo opere importanti ma anche opere minori, vecchi progetti, tirati fuori dal cassetto per l’occasione e finiti nel Pnrr da realizzare entro il 2026. Non è questo che serve. Occorre invece raggiungere una piena digitalizzazione degli appalti, una qualificazione delle stazioni appaltanti, una maggiore professionalizzazione della Pubblica Amministrazione. O costruiamo questo, o il Paese brucerà, sotto il peso di un debito enorme, che avremo contribuito ad alimentare ancora di più”. 

 “L’obiettivo che sta portando avanti Anac è quello di favorire un nuovo modello di azione della Pubblica Amministrazione, impostato sulla digitalizzazione, la semplificazione, la professionalizzazione dei funzionari pubblici. Solo così il Pnrr avrà raggiunto il suo obiettivo, che sarà più importante ancora delle opere realizzate”, ha concluso.  

LINEE GUIDA recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.» 

1. Finalità e ambito di applicazione  

1.1 Le presenti Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il funzionamento del sistema di qualificazione.  

1.2 La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.  

1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.  

1.4 Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.  

1.5 Sono qualificati di diritto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., Sport e salute Spa, nonché i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A tali soggetti non si applicano, quindi, le presenti Linee guida.  

1.6 Sono qualificate con riserva, con le modalità indicate all’articolo 12, le stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.  

Parte I – Ambiti e livelli di qualificazione  

2. Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 

2.1 La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda i seguenti ambiti: a) capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura; c) capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui alle lettere a) e b).  

2.2 La qualificazione può riguardare: ✓ i lavori; ✓ i servizi e le forniture; ✓ entrambe le tipologie contrattuali.  

3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento  

3.1 Per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:  

a) livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro; 

b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;  

c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.  

Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 5.2 pari o superiore a:  

livello L3 30 punti  

livello L2 40 punti  

livello L1 50 punti  

La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi. Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.  

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate per i lavori ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi. Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.  

3.2 Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:  

a) livello base (SF3) per importi inferiori a 750.000 euro;  

b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;  

c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro.  

Per poter essere qualificati ai predetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 nonché un punteggio complessivo per i requisiti di cui al punto 6.2 pari o superiore a: livello SF3 30 punti livello SF2 40 punti livello SF1 50 punti La qualificazione ad un determinato livello consente di acquisire servizi e forniture nei livelli più bassi. Per il primo anno di qualificazione, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli. Si applica quanto previsto al punto 10.5.  

Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.  

4. Livelli di qualificazione per l’esecuzione  

4.1 La qualificazione per l’esecuzione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza avviene ad un unico livello sulla base dei criteri di cui all’articolo 8.  

Parte II – Requisiti per la qualificazione  

5. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti  

5.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: – iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;  

– presenza nell’organigramma dell’Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione a agli affidamenti di lavori;  

– disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.  

5.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 5.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene  un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti: 

Punteggio massimo ottenibile presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti  

sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti  

numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti  

assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 5 punti  

assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di 5 punti  

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti 

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono indicate nella tabella 1, allegata.  

Ai fini della qualificazione per gli anni successivi, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano solo i bandi e gli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2023 che rispettano le previsioni in merito all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, secondo le indicazioni fornite dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 così come modificato dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312. A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.  

6. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti  

6.1 Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

– iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;  

– presenza nell’organigramma dell’Amministrazione di un Ufficio o struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;  

– disponibilità di piattaforme telematiche dedicate all’affidamento dei contratti.   

6.2 Oltre ai requisiti obbligatori di cui al punto 6.1, la stazione appaltante, in una prima fase sperimentale, ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei seguenti requisiti: 

Punteggio massimo ottenibile presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze 20 punti  

sistema di formazione e aggiornamento del personale 20 punti  

numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione 40 punti  

assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità 10 punti  

utilizzo di piattaforme telematiche 10 punti 

6.3 Le modalità di attribuzione dei punteggi sono descritte nella tabella 1, allegata.  

6.4 A regime, con l’obbligatorietà dello svolgimento di tutte le procedure di affidamento su piattaforme telematiche, l’ultimo requisito non sarà più considerato, mentre saranno valutate per la qualificazione solo le gare svolte su tali piattaforme. I punteggi attribuiti ai singoli requisiti saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.  

7. Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza  

7.1 Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture.  

7.2 Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 e per i servizi e forniture dei requisiti di cui al punto 6.1.  

7.3 Nella fase sperimentale, i punteggi di cui al punto 5.2 per i lavori e al punto 6.2 per servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento. Gli altri 20 punti sono attribuiti sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno 10 per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze e al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 

A regime, i punteggi attribuiti ai requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza saranno rivisti con le modalità indicate nel provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.  

8. Requisiti per la qualificazione per l’esecuzione  

8.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate, in una prima fase sperimentale, anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali. A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:  

– contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione;  

– rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;  

– assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;  

– assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;  

– utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.  

8.2 Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, in una prima fase sperimentale, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. A regime la possibilità di eseguire il contratto sarà valutata sulla base dei seguenti requisiti, secondo le modalità stabilite con il provvedimento individuato dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78:  

– presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze  

– sistema di formazione e aggiornamento del personale  

– contratti eseguiti nel quinquennio precedente a quello della domanda di qualificazione; – rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;  

– assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’Autorità;  

– assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;  

– utilizzo di piattaforme telematiche per l’esecuzione.  

9. La domanda di iscrizione  

9.1 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, incluse quelle qualificate con riserva, presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire da tre mesi prima della data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, accedendo all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste. La mancata presentazione della domanda preclude la possibilità di essere qualificati.  

9.2 Sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC, fermo restando la necessità di effettuare le verifiche sui dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di qualificazione, ANAC attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento.  

9.3 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione.  

10. La revisione della qualificazione  

10.1 Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente e, a tal fine, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, qualificate e quelle non qualificate che intendono presentare una domanda di qualificazione, accedono ad AUSA, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno a partire dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione, e aggiornano/forniscono i dati necessari per la qualificazione. Per la qualificazione per gli anni successivi alla prima fase sperimentale si considerano anche i seguenti requisiti.  

10.2 Requisiti premianti:  

– la presenza dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla Piattaforma predisposta da ANAC e la loro valutazione;  

– la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;  

– il livello di soccombenza nel contenzioso per quanto riguarda la fase di gara e la fase di esecuzione;  

– l’avere espletato procedimenti innovativi e flessibili, quali il dialogo competitivo, le procedure competitive con negoziazione, il partenariato per l’innovazione.  

10.3 Accanto ai requisiti di cui al punto precedente, possono essere considerati anche gli esiti degli affidamenti di importo superiore all’80% della soglia minima prevista per livello di qualificazione.  

10.4 I punteggi attribuiti per i requisiti di cui ai punti precedenti sono determinati con gli atti di aggiornamento delle presenti linee guida, predisposti secondo le modalità indicate nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.  

10.5 ANAC effettua a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento. 

11. Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere  

11.1 Qualora dagli accertamenti di cui al punto 9.3 e 10.5 o da altre notizie comunque ottenute, ANAC accerti violazioni alle disposizioni contenute nel Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, la stessa, con le modalità previste nei propri regolamenti, può attivare il potere sanzionatorio nei confronti del responsabile per l’anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) o, in caso di mancata o non corretta indicazione dello stesso in AUSA, nei confronti del responsabile legale protempore, nei casi e nei termini previsti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.  

12. La qualificazione con riserva e il termine del periodo transitorio  

12.1 La qualificazione con riserva delle stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province copre il periodo transitorio o prima fase sperimentale delle Linee guida e garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. Al termine di detto periodo saranno analizzati i requisiti posseduti dalle stazioni uniche appaltanti ai fini della loro qualificazione definitiva.  

12.2 Il periodo transitorio termina, con il provvedimento individuato nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 decorsi due anni dall’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti o un diverso termine indicato nei decreti legislativi stessi, previa verifica di impatto della regolazione (VIR). Nella VIR, oltre ad indicare il numero e le caratteristiche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, sono analizzati l’impatto sul mercato e le criticità riscontrate nella fase sperimentale, in relazione alle modalità e ai requisiti di qualificazione e alla possibilità di delegare la funzione di acquisto o di esecuzione ad altre amministrazioni.  

13. Entrata in vigore  

13.1 Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti entra in vigore dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. 13.2 ANAC, con apposito Comunicato, indica le modalità e la data dalla quale le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono simulare il proprio posizionamento per la qualificazione mediante un applicativo messo a disposizione dall’Autorità stessa, nonché gli effetti sul posizionamento di eventuali misure che intendono adottare. 

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