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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Appalti, cauzione provvisoria esclusivamente con bonifico

Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in Legge 4 agosto 2022 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali“.

Art. 17  –  Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti

  1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, il primo comma e’ abrogato.

[Art. 20, comma 1, DPR n. 605/1973 abrogato: “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita’ della comunicazione”].

Art. 29 –  Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche

 1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n.  50, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La cauzione e’  costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».