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Indicazioni operative per le relazioni uniche degli articoli 99 e 139 del Codice dei Contratti Pubblici

Con delibera n. 183 del 5 aprile 2022 e relativo Comunicato del Presidente, sono state fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione indicazioni aggiornate per la redazione delle relazioni sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

ANAC punta a far confluire le informazioni richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice degli Appalti all’interno dell’Avviso di aggiudicazione. E dato che il rispetto di tali obblighi costituisce condizione abilitante all’accesso dei fondi comunitari, Anac fornisce con il Comunicato del Presidente indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti.

Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati, inserendo un nuovo campo nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda di aggiudicazione.

Inoltre, la delibera n. 183 fa venir meno l’obbligo di invio delle relazioni dettagliate, spingendo le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici a non procedere con la trasmissione cartacea di tali relazioni.

ANAC precisa che, anche ai fini di una futura implementazione del sistema di rating di impresa, le informazioni sull’esecuzione del contratto contenute nell’attuale relazione dettagliata non sarebbero adeguate allo scopo, e dovrebbero, comunque, essere acquisite in modalità digitale.

Comunicato del Presidente del 5 aprile 2022.

Indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L’articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima. La norma precisa che la relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione. Esulano dall’obbligo di redazione gli affidamenti di concessioni nonché gli appalti che non abbiano rilevanza comunitaria.

La disposizione chiarisce, altresì, che si può prescindere dalla redazione di tale relazione nel caso in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 98 del Codice dei contratti pubblici contiene le informazioni richieste al comma 1 dell’art. 99 del medesimo Codice. Pertanto, in considerazione dell’assenza di vincoli di forma per la redazione delle relazioni uniche di cui all’articolo 99 del Codice, le informazioni ivi contenute possono essere veicolate all’interno dell’avviso di aggiudicazione stilato a norma dell’articolo 98 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 5 dell’articolo 99 prevede che la relazione o i suoi principali elementi siano comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta. Analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali.

Nell’ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori, si suggerisce di far confluire le informazioni ulteriori richieste dagli articoli 99 e 139 del Codice all’interno dell’avviso di aggiudicazione. Poiché il rispetto dei suddetti obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, con il presente Comunicato si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti sopra descritti. Con riferimento ai settori ordinari interessati dall’obbligo di redazione, nella compilazione della apposita sezione “oggetto dell’appalto” della scheda di aggiudicazione, le stazioni appaltanti dovranno procedere a selezionare la casella “sì” qualora:  a) sia stata redatta la relazione unica oppure b)l’avviso relativo agli appalti aggiudicati ex articolo 98 o dell’articolo 142, comma 3, del Codice (c.d. avviso di post informazione) contenga le informazioni richieste dalla relazione unica.

Con riferimento ai settori speciali interessati dall’obbligo di redazione, la suddetta casella “sì” dovrà essere spuntata da parte degli enti aggiudicatori:

a) qualora sia stata redatta la relazione unica oppure

b) sia stato stilato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto ex articolo 129 o articolo 140, comma 3, del Codice contente le informazioni ulteriori richieste dalla relazione unica.

Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta. Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione. Il presente Comunicato abroga e sostituisce il Comunicato del 2 dicembre 2020 di pari oggetto, per maggiori approfondimenti si rinvia al contenuto della delibera n. 183 del 5 aprile 2022.