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Cremona, CR 26100

E’ legittima la nomina di una unica commissione giudicatrice per tutti i lotti

Il Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/10/2021, n.1717   così si esprime:

“Sotto distinto profilo -e in conformità a quanto già sostenuto da questa Sezione in analoga controversia- non è possibile condividere la tesi, sostenuta dalla ricorrente, di unitarietà della procedura d’evidenza pubblica indetta dalla Regione né l’asserita incidenza, sul lotto n. 8, del giudicato formatosi sul lotto n. 3 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 1438).

Costituisce invero jus receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241; 12 gennaio 2017, n. 52; 12 febbraio 2020, n. 1070).

La pluralità di gare non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice, giacché “l’indizione di una gara suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52).”