Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Dossier: delega al governo in materia di Contratti Pubblici

Disegno di legge AS  n. 2330

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, ove necessario;

b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti;

c) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

d) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi;

e) previsione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali possono essere indicati, come requisiti necessari o premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a:

1) promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;

f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori;

g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

h) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

l) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’offerta, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali;

m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

p) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;

q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;

r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entità dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale;

t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione;

u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dello schema di decreto legislativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

LEGGE DELEGA SULLA REVISIONE DELLA NORMATIVA APPALTI  –  I COMMENTI

Codice appalti, Busia: “Delega al Governo troppo generica, serve semplificazione e digitalizzazione”

Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato pubblico-privato.

Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il governo Draghi si accinge a portare avanti.

In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma. Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”. “

In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”. “

Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l’estrema genericità”, ha affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l’idea stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza interna e armonia”. “

Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del contenzioso l’Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”. “

Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera. Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.

(Comunicato Stampa ANAC  22 ottobre 2021)

ANCI – Audizione informale – SENATO DELLA REPUBBLICA   8^ Commissione Lavori Pubblici – AS 2330 – 21 ottobre 2021

“Il tema della semplificazione della disciplina degli appalti pubblici è essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia. È necessario però estendere tali semplificazioni anche a tutte le altre tipologie di opere che non attingono da tali risorse; non solo nella fase di affidamento ma anche in quella della programmazione, pianificazione e progettazione affinché l’azione dei Comuni sia efficace”.

È quanto ha sottolineato il vicepresidente di Anci e sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in rappresentanza dell’associazione, in audizione al Senato alla 8^ Commissione lavori pubblici sull’esame del disegno di legge n. 2330 – Delega al Governo in materia di contratti pubblici

“Bisogna prevedere – ha aggiunto il vicepresidente – una disciplina ‘a regime’ che tenga conto delle norme condivise da Anci negli ultimi provvedimenti di semplificazione, che hanno accolto molte delle richieste dell’Associazione, come la procedura delle semplificazioni sottosoglia, la qualificazione delle stazioni appaltanti, l’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e gli interventi di deflazione del contenzioso”.

Le misure previste nella delega, come osservato da Anci, devono quindi essere applicabili a tutte le procedure indipendentemente dall’utilizzo di risorse a valere sui fondi Pnrr o Pnc, al fine di garantire una certezza applicativa ed evitare il disorientamento della S.A. Appaltanti e degli operatori. Nello specifico nel corso dell’audizione Pizzarotti ha chiarito alcune questioni fondamentali sui criteri previsti nella delega, che prevede in primis una disciplina del Codice Appalti più aderente alle direttive europee sui contratti pubblici con la ridefinizione del regime della disciplina secondaria. Il contributo dei Comuni è essenziale sempre e comunque, soprattutto in questa delicata fase di attuazione del Pnrr laddove tutti i soggetti sono chiamati a compiere uno sforzo congiunto per raggiungere gli obiettivi sfidanti del Piano e per non lasciare indietro nessun territorio anche su progetti già in corso di realizzazione con altri fondi.
“Rispetto alla delega, risulta generica – ha sottolineato Pizzarotti – la declinazione ed il rinvio alla disciplina secondaria, è necessario quindi il regolamento attuativo previsto dal Codice, per garantire la corretta applicazione della normativa rivista ed avere una disciplina secondaria certa, elemento essenziale per le Stazioni appaltanti e per gli operatori”.
“La qualificazione delle Stazioni Appaltanti e CUC – ha osservato il vicepresidente – è un principio fondamentale della riforma del Codice dei Contratti, ma per l’Anci è di primaria importanza che, nella declinazione del criterio, si tenga conto dello sforzo già fatto dai Comuni non capoluogo che già dal 2015 hanno costituito Stazioni Uniche Appaltanti attraverso Unioni, Consorzi e Convenzioni per la gestione della gare d’appalto”.

Positive le valutazioni del Vicepresidente rispetto alla necessità di perseguire in maniera stabile la massima semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie: “È una richiesta avanzata da tempo dall’Anci che ha trovato recepimento, in ultimo nel dl 77/2021, per un periodo transitorio, che invece è necessario adesso prevedere a regime” nonché  della standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato per favorire la diffusione di buone pratiche e sostenere sia amministrazioni sia soggetti privati nella gestione di contratti complessi anche per garantire la corretta allocazione dei rischi. Anche la possibilità di ricorrere all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica “costituisce una forte semplificazione per gli enti locali sia rispetto alla celerità amministrativa che procedurale e va reso perseguibile ‘a regime’ e non solo in deroga per un periodo transitorio. Tale elemento  – ha specificato il Sindaco – potrebbe essere esteso a tutte le gare, previa motivazione della Stazione Appaltante, a prescindere dalla provenienza dei fondi utilizzati”.

Infine, con riferimento ai metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, Anci esprime un giudizio positivo rispetto alla previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto. “Una misura importante – ha concluso Pizzarotti – perché i Comuni non restino impantanati negli affidamenti di gare”. Tutto ciò chiosa il vicepresidente Anci dovrà tener conto del contesto di riferimento e della necessità di monitorare gli effetti della prevista riforma al fine di evitare il rallentato la realizzazione di opere pubbliche.

(Fonte: ANCI)