Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC – Indicazioni in merito all’affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani nazionali e locali degli estratti di bandi e/o avvisi di gara

Comunicato del Presidente

Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative in merito all’affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani nazionali e locali   degli estratti di bandi e/o avvisi di gara in merito a due profili: a) facoltà di affidare il servizio de quo, prevedendo nei documenti di gara un unico lotto, comprensivo della pubblicazione sia a livello nazionale che a livello locale; b) predeterminazione da parte delle stazioni appaltanti nella /ex specia/is di un elenco tassativo di quotidiani, tra quelli a maggiore diffusione nazionale e/o locale, su cui effettuare, a scelta del concorrente, le pubblicazioni indicate dall’articolo 73 del decreto legislativo 50/2016 (di seguito anche Codice).

Con riferimento al primo profilo, l’Autorità ha chiarito che il principio di suddivisione in lotti sancito dall’articolo 51 del decreto legislativo 50/2016 può essere derogato nella singola gara sulla scorta di una congrua motivazione e di una ragionevole ed equilibrata ponderazione degli interessi in gioco. Indicazioni operative più specifiche in merito sono contenute nella Relazione illustrativa che accompagna il Bando Tipo n. 1.

Con riferimento al secondo profilo, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di favor partecipationis, l’Autorità con delibera n. 357 del 5 maggio 2021 ha stigmatizzato la prassi di inserire nella documentazione di gara elenchi come quello sopra menzionato in quanto quest’ultima, da un lato non trova giustificazione nelle disposizioni normative, che non richiedono una simile selezione preventiva, e, dall’altro, determina un’ingiustificata contrazione della concorrenza, risultando in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’articolo 83, comma 8, del Codice.

In vero gli obblighi di pubblicità di cui al citato articolo 73 sono corollario del generale principio di trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e sono preordinati a garantirne la maggiore conoscibilità, per favorire la concorrenza attraverso una più ampia partecipazione dei possibili operatori economici interessati. Conseguentemente le stazioni appaltanti in osservanza dei principi di adeguatezza ed efficacia devono richiedere condizioni di pubblicazione degli estratti di bandi e/o avvisi capaci di realizzare tali obiettivi. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, recante la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, ritiene idonea a garantire la presunzione di conoscenza in parola la pubblicazione per estratto su almeno uno (in caso di affidamenti di valore inferiore alla soglia ivi prevista) o due (in caso di affidamenti di valore superiore alla soglia ivi prevista) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e/o locale. Dalla disposizione in esame si può, quindi, ricavare un criterio di equivalenza fissato ex ante dal legislatore tra i quotidiani menzionati nel citato articolo 3, che deve essere rispettato dalle stazioni appaltanti nella predisposizione della /ex specialis.

Si ricorda, inoltre, che anche in caso di affidamento del servizio de quo mediante procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice è necessario il rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione}, 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice, come declinati dalle Linee guida n. 4/2016 dell’Autorità. In particolare, si ricorda che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, impone alle stazioni appaltanti di non consolidare rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità di risultare affidatario di un contratto pubblico e che al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia