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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Consiglio di Stato – Parere sugli incentivi tecnici

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere 3 febbraio 2021, n. 145

Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2021

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Schema di decreto recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Numero 00145/2021 e data 03/02/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 12 gennaio 2021

NUMERO AFFARE 01139/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 27096 in data 5/07/2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visti i propri pareri interlocutori n.2368 in data 10 settembre 2019 e n. 1633 in data 23 ottobre 2020;
Vista la nota di trasmissione prot. n. 49305 del 18.12.2020 con cui è stato eseguito l’adempimento istruttorio;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:
1.Con nota n. prot. n. 27096 del 5/7/2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento da adottarsi in attuazione dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (“Codice dei contratti pubblici”), che prevede la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da destinare ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a titolo di incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche rese in relazione all’appalto per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
Il comma 3 dell’art.113 prevede che l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nonché tra i loro collaboratori.
Si tratta, quindi, di uno dei primi schemi di regolamento da emanarsi da parte di amministrazioni statali in applicazione dell’art. 113 del codice dei contratti pubblici, destinati a sostituire la disciplina contenuta nel D.M. 17 marzo 2008, n.84, recante il regolamento per la ripartizione dell’ incentivo previsto dall’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 per la redazione dei progetti di opere o di lavori, posti a base di gara, a cura di personale interno all’amministrazione.
2.Con parere interlocutorio n. 2368 del 10/9/2019, la Sezione , nel sottolineare la necessità di un incisivo coordinamento – che anche in questa sede si ribadisce – di tutte le amministrazioni statali in procinto di emanare analogo atto normativo in favore dei propri dipendenti, segnalava l’opportunità della predisposizione dell’AIR – dalla quale, invece, l’amministrazione proponente aveva chiesto l’esenzione – tanto più opportuna sia per verificare la congruità della disciplina sottoposta, sia per confrontarla con gli effetti finora prodotti dal decreto ministeriale 17 marzo 2008, n. 84, profilo quest’ultimo in relazione al quale veniva richiesta una integrazione degli elementi inviati.
Rilevava, inoltre, che, nel recepire in sede di regolamento l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 19 settembre 2018 sulle modalità ed i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del d. lgs. n.50 del 2016 – secondo quanto riferito dalla stessa amministrazione proponente ed attestato dal richiamo a tale accordo contenuto nelle premesse del provvedimento – l’amministrazione aveva disatteso la principale novità procedurale contenuta nell’art.113 rispetto alla disciplina previgente, consistente nel considerare il regolamento la “base” – a monte – da cui muovere la contrattazione decentrata integrativa per determinare le modalità e i criteri di ripartizione del fondo, anzicchè la sede dove recepire – a valle – quanto determinato in sede di contrattazione, a riguardo richiedendo chiarimenti. Forniva, infine, suggerimenti migliorativi del testo.
3.Solo in data 18 dicembre 2020, dopo l’emanazione di un secondo parere interlocutorio (parere n.1633 del 23/10/2020) mirante ad accertare – data la mancata esecuzione degli incombenti istruttori disposti col precedente parere- la persistenza dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere il parere definitivo, il Ministero ha trasmesso un nuovo schema di regolamento, unitamente al nulla-osta all’ulteriore corso della Ragioneria generale dello Stato trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la relazione integrativa e ATN .
4.Il testo da ultimo sottoposto- su cui si esprime il parere – si compone di 14 articoli ed un allegato.
Dal preambolo è stato espunto il riferimento all’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali.
L’art. 1 individua l’oggetto del regolamento, ossia la definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero, secondo quanto previsto dal menzionato art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
L’art. 2 ne definisce l’ambito di applicazione e contiene ora un mero richiamo all’elencazione tassativa delle funzioni tecniche per cui è riconosciuto l’incentivo indicate nel comma 2 dell’art.113.
L’art. 3 individua i soggetti destinatari del fondo nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti alle attività indicate all’art. 2, comma 1, nonché nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborano direttamente alle suddette attività, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
L’art. 4 riporta quanto previsto dall’art. 113 del codice degli appalti in merito alla costituzione e al finanziamento del fondo per le funzioni tecniche. Per quanto attiene ai profili contabili, su suggerimento del Ministero dell’economia e delle finanze, è stata introdotta la previsione in base alla quale la stazione appaltante provvede al versamento in entrata al bilancio dello Stato, su capitolo di nuova istituzione, delle risorse destinate alla costituzione del fondo e si è provveduto a specificare la tempistica del suddetto versamento.
L’art. 5 disciplina i criteri di attribuzione degli incarichi.
L’art. 6 concerne i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
L’art. 7 disciplina le modalità e i criteri di ripartizione generali del fondo, riportati nell’allegato A sotto forma di range percentuali distinti per lavori, servizi e forniture in relazione alle diverse attività tecniche svolte dall’amministrazione come stazione appaltante. L’individuazione delle percentuali definitive per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti è demandata alla contrattazione collettiva in sede territoriale.
L’art. 8 disciplina i criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi, mentre l’art. 9 detta le modalità di pagamento degli stessi. Tale ultimo articolo è stato riformulato, su suggerimento del Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo la riassegnazione alla spesa delle risorse versate sul capitolo di nuova istituzione. Una volta riassegnate tali risorse, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuirle alla stazione appaltante mediante apposito piano di riparto. La procedura contabile ivi indicata deve essere seguita anche qualora gli incarichi siano attribuiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, ovvero l’incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. In merito, la Corte dei conti, a seguito dell’introduzione ad opera della legge di bilancio per il 2018 del comma 5-bis dell’art. 113, ha ritenuto che l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto al titolo II della spesa, mentre nel caso di servizi e forniture debba essere iscritto al titolo I. La Corte ha ritenuto altresì di escludere che tali spese siano soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita.
In linea con il parere della Ragioneria dello Stato, è stato soppresso il penultimo comma che destinava eventuali eccedenze al finanziamento della Cassa di previdenza e assistenza del Ministero.
L’art. 10 prevede la riduzione dei compensi per incrementi immotivati dei tempi previsti per l’espletamento degli incarichi, mentre l’art. 11 disciplina le ipotesi di esclusione del compenso per errori ed omissioni.
L’art. 12 disciplina gli effetti sulla misura del fondo in ipotesi di ricorso a perizia di variante in corso d’opera.
L’art. 13 prevede la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati relativi agli incarichi sul sito istituzionale dell’amministrazione, nonché l’obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali e alle RSU.
L’art. 14, infine, dispone l’abrogazione del D.M. 17 marzo 2008, n. 84 dalla data di entrata in vigore del regolamento e prevede, altresì, al comma 2, che gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici e qualificati come incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 2 del medesimo codice siano remunerati in base al D.M. n.84/2008. Infine, al comma 3, prevede che in sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all’art. 9, comma 8, gli incentivi sono calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.
5.Rispetto alla precedente versione esaminata dalla Sezione, lo schema di regolamento contiene anche modifiche di drafting, l’eliminazione di tutte le disposizioni meramente riproduttive di norme di legge, l’adeguamento di alcune disposizioni alla normativa nel frattempo sopravvenuta (v. art. 5, comma 1).
Considerato:
6.Il Ministero delle infrastrutture e trasporti sottopone al parere di questo Consiglio un nuovo schema di regolamento diretto a disciplinare la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, parzialmente modificato alla luce delle osservazioni formulate da questa Sezione sia nel parere interlocutorio n.2368/2019 espresso nel presente affare, sia – più in generale – nel parere interlocutorio, ivi richiamato, n.2324/2018 espresso su schema di regolamento del Ministero della giustizia , ma contenente una ricostruzione generale del quadro normativo e delle coordinate da rispettare nell’emanazione dei singoli regolamenti da parte di ciascuna amministrazione.
7.Con la relazione integrativa, richiesta principalmente allo scopo di mettere a confronto la nuova disciplina con quella recata dal D.M. n. 84/2008 per meglio cogliere il superamento di criticità incontrate nella sua applicazione e l’apporto di miglioramenti ed indicazioni innovative, l’amministrazione sottolinea il carattere innovativo dell’incentivo riconosciuto dall’art.113 del codice dei contratti pubblici rispetto a quello disciplinato dal DM n.84 del 17 marzo 2008, osservando come l’estensione oggettiva dell’ambito applicativo del compenso – dalle sole attività di progettazione negli appalti di lavori alle plurime funzioni tecniche concernenti la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione dei contratti, la programmazione della spesa , la verifica dei progetti, la direzione dei lavori, il collaudo statico e tecnico, la verifica di conformità, svolte anche in riferimento ad appalti di servizi e forniture – venga incontro all’esigenza di rendere l’incentivo funzionale all’esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto nonché dei tempi e costi stabiliti, riconoscendone la corresponsione a tutte le figure professionali che contribuiscono alla predisposizione ed esecuzione dei contratti.
Inoltre, in aderenza con l’osservazione formulata dalla Sezione circa la necessità di rispettare l’ordine temporale e logico fondato sulla priorità del regolamento rispetto all’accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa sugli specifici criteri di ripartizione del fondo, l’amministrazione segnala di aver stralciato il riferimento all’accordo già raggiunto e la volontà di attivare un tavolo di contrattazione integrativa sulle modalità e i criteri di riparto delle risorse successivamente all’emanazione del regolamento.
Pertanto, il regolamento si limiterebbe ad individuare i range percentuali per ciascuna delle attività, distinte per “lavori” e “servizi e forniture”, mentre alla contrattazione integrativa in sede territoriale sarebbe rinviata l’individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti.
Quanto all’entità del fondo da ripartire, l’amministrazione riferisce che mentre nel regolamento n. 84/2008 la percentuale da ripartire decresceva dal 2 all’1,6 per cento dell’importo a base di gara, secondo scaglioni che tenevano conto dell’importo del progetto (fino a 1 milione di euro: 2%; da 1 a 5 milioni : 1,9%; da 5 a 25 milioni: 1,8; da 25 a 50 milioni: 1,7%; oltre 50 milioni: 1,6%), nel regolamento proposto l’importo da ripartire sarebbe sempre pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, in quanto l’art.113 prevede che solo l’80 per cento del fondo – e quindi l’1,6 dell’importo a base di gara, pari a quello minimo previsto dal previgente regolamento – sarebbe destinato all’incentivo per i dipendenti, essendo il rimanente 20% destinato ad incrementare gli acquisti in tecnologia.
Inoltre, rispetto al previgente regolamento, l’incentivo sarebbe destinato ad una platea più ampia di figure professionali.
Le differenze sul piano contabile, infine, sarebbero scaturite dalle indicazioni pervenute dalla Ragioneria dello Stato.
8. Ritiene la Sezione che le indicazioni contenute nella relazione integrativa – che suppliscono, in parte, l’AIR, per la quale l’amministrazione dichiara di avere ottenuto l’esenzione – accompagnate alle modifiche apportate allo schema di regolamento, soddisfino in buona misura – salve le osservazioni che si illustreranno in prosieguo – le richieste contenute nel parere interlocutorio in quanto:
sono stati trasmessi la relazione tecnica ed il parere favorevole all’ulteriore corso del provvedimento della Ragioneria dello Stato per i profili concernenti il rispetto delle norme contabili e finanziarie, non essendo peraltro richiesto il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze sul regolamento;
è stato chiarito, attraverso lo stralcio del riferimento all’accordo con le organizzazioni sindacali del 19 settembre 2018, che le modalità ed i criteri di ripartizione dell’incentivo sono da considerarsi la base cui seguirà una fase di confronto in sede di contrattazione decentrata per definire le precise percentuali di incentivo dovute alle varie figure professionali coinvolte nell’appalto, in ragione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti; tanto è espressamente previsto al comma 4 dell’art.7.
9.Restano, per converso, poco chiari i criteri in base ai quali si provvede alla costituzione del fondo, non contenendo il regolamento, all’articolo 4 (rubricato Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche), alcuna indicazione circa le modalità che la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante debba seguire per fissare la percentuale sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara da destinare alla remunerazione incentivante.
L’art. 113, comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, cui il comma 4 dello schema di regolamento fa richiamo, si limita – non dissimilmente, sotto questo profilo, dall’art.92, comma 5 del d. lgs. n.163 del 2006 – a prevedere che “le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’intero importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara”, così lasciando alla normazione secondaria il compito di fissare la misura dell’ importo complessivo – entro il limite percentuale massimo prestabilito per legge – da destinare all’incentivo che verrà ripartito tra le varie figure professionali in ragione delle funzioni espletate, secondo i criteri generali stabiliti dal regolamento e quelli specifici previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
E’ necessario, pertanto, che, entro tale limite massimo, l’esatta misura delle risorse finanziarie destinate al fondo sia indicata direttamente nel presente testo regolamentare.
Non è da trascurare, a questo riguardo, che la legge indica altresì, quale criterio da seguire nella fissazione dell’importo, quello della “modulazione” delle risorse rispetto all’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara. A tale criterio dovrà, quindi, attenersi l’amministrazione secondo le modalità che riterrà più adeguate anche in considerazione della parziale destinazione del fondo (ottanta per cento) al compenso incentivante, così integrando l’articolo 4.
Quanto al caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni prevista al comma 7 del medesimo articolo 4, appare necessario stabilire espressamente che anche in tale ipotesi le risorse da destinare al fondo non possono comunque mai essere superiori nel complesso al 2 per cento.
10.Richiamando, poi, le indicazioni – valide, data la loro portata generale, per ogni regolamento di attuazione dell’art. 113 del codice degli appalti – contenute nel parere interlocutorio di questa Sezione n. 2324/2018 (molte delle quali risultano già accolte nello schema di regolamento in esame), si suggeriscono le seguenti integrazioni:
all’articolo 9, comma 7, sarebbe utile prevedere l’effettuazione di adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del limite dell’importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti nel corso d’anno non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico;
nell’allegato, anche in vista degli accordi sindacali che interverranno a valle del regolamento, sarebbe opportuno eliminare il riferimento soggettivo ai “collaboratori RUP” sostituendolo con quello, oggettivo, al tipo di attività svolta ovvero, ove si tratti di un’attività di collaborazione “trasversale” alle attività espressamente individuate, prevedere, attraverso un’apposita disposizione, la destinazione di una percentuale di quella riconosciuta per la tipologia di attività tra quelle espressamente indicate, per la quale la collaborazione viene svolta.
11.In ordine, poi, al regime transitorio previsto dal secondo comma dell’art. 14 per gli incarichi già attribuiti al momento dell’entrata in vigore del regolamento, si dubita che l’applicazione della disciplina sulla remunerazione di cui al D.M. 17 marzo 2008, n. 84 possa limitarsi ai soli incarichi conferiti sulla base di procedure bandite anteriormente all’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. La disposizione che ciò prevede, invero, sembrerebbe riconoscere, per converso, la possibilità di retroazione degli effetti dell’emanando regolamento rispetto ad incarichi attribuiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purchè si tratti di incarichi riferiti a procedure bandite dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti (2016).
Tale disciplina sembra, tuttavia, contrastare con il principio di irretroattività dei regolamenti (art.10, secondo comma delle Preleggi) e va evitata tramite il ricorso al generale principio tempus regit actum, per cui la normativa sopravvenuta si applica agli atti appartenenti ad una autonoma fase procedimentale – quale può considerarsi anche l’espletamento di funzioni tecniche – solo quando tale fase non sia ancora conclusa al momento della sua entrata in vigore; da tale principio discende la conseguenza che gli incarichi affidati sulla base di procedure bandite successivamente all’entrata in vigore del codice, ma ormai del tutto conclusi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, non potranno essere da questo regolati. Peraltro, un medesimo criterio reca il comma 3 dell’art. 14 per il raggiungimento del limite massimo al compenso (“momento in cui è stata resa la prestazione”).
12.Passando all’esame testuale dell’articolato, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni, anche di drafting:
Art.1 (Oggetto). Per una maggiore chiarezza del testo ed aderenza al dettato della fonte primaria, si suggerisce di anteporre alle parole “per le funzioni tecniche” le seguenti: “destinato ad incentivi”. Il richiamo all’art.113 va completato con l’indicazione del “comma 3”, essendo riconosciuto l’esercizio del potere regolamentare relativamente alla fissazione delle modalità e dei criteri di riparto dell’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo;
Art.3 (Soggetti destinatari).
Comma 1: andrebbero sostituite le parole “destinatari del fondo” con le seguenti “destinatari degli incentivi”, non essendo il fondo per intero destinato al personale;
Comma 2: L’esclusione del personale dirigenziale dalla partecipazione agli incentivi (in conseguenza dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti) va prevista in termini generali e assoluti e non può essere limitata ai soli collaboratori. La relativa previsione deve, pertanto, essere oggetto di un comma autonomo. L’equa ripartizione degli incarichi, inoltre, riguarda non i destinatari, ma i criteri di attribuzione degli incarichi. Il relativo riferimento andrebbe, pertanto, espunto dall’art.3 e inserito all’articolo 5.
Art.4 (Costituzione e finanziamento del fondo). Salve le osservazioni già formulate, sul piano formale, al comma 4, si suggerisce di limitare il richiamo alla fonte primaria costituita dall’ 113, commi 3 (ottanta per cento) e 4 (20 per cento) del codice dei contratti pubblici. Al comma 5, vanno eliminate le parole “tenendo presente che, secondo la vigente normativa in materia”. Conseguentemente il successivo periodo inizia con le parole “Le somme”;
Al comma 7, appare preferibile, per omogeneità terminologica (v. par. 1.7 delle Regole di redazione dei testi normativi), adoperare la ricorrente formula “le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti”;
Art.5 (Criteri di attribuzione degli incarichi)
Comma 2, lett.e): appare poco chiaro l’indicato fine, correlato alla capacità di collaborare con i colleghi, di “ uniformare atti e procedure”. Vorrà l’amministrazione proponente chiarire il criterio (probabilmente correlato all’esigenza di raggiungere al meglio, attraverso un lavoro di squadra, un obiettivo comune) ovvero eliminare la suddetta locuzione;
Comma 4: va corretto il richiamo all’ art. 35 bis “del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e sostituita la parola “dispone” con “conferisce”; appare, inoltre, preferibile sostituire le parole “di natura corruttiva” con le seguenti: “per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”,
Comma 6: va sostituita la parola “presupposti” con “condizioni”; inoltre, appare opportuno prevedere un periodo minimo di formazione in affiancamento, conclusosi con giudizio positivo, similmente a quanto avviene nelle procedure di qualificazione professionale della lettera a);
Art.6 (Termini per le prestazioni). Al comma 2, si suggerisce di sostituire “collaudazione” con “collaudo”, essendo il primo termine ormai superato nei più recenti testi normativi;
Art.7(Modalità e criteri di ripartizione del fondo). Al comma 1, sarebbe preferibile sostituire le parole “con i criteri” con seguenti “in applicazione dei criteri
Art.9 (Modalità di pagamento degli incentivi). Al comma 2, andrebbe eliminata la parola “quindi”; al comma 4 va apposta la virgola dopo le parole “di cui al comma 3”;
Art.10 (Riduzione dei compensi) e 11 (Penalità per errori ed omissioni)
Il regolamento prevede la riduzione dei compensi in caso di ingiustificati ritardi (che comunque non determinino aumento dei costi o danni per la stazione appaltante) e la perdita del compenso per: ritardi che determinino una penale superiore al 10 per cento dell’importo; mancato svolgimento dell’attività affidata; violazione degli obblighi di legge; gravi negligenze, gravi errori od omissioni suscettibili di arrecare pregiudizio o incremento dei costi contrattuali per l’amministrazione.
Esulano, pertanto, dal campo delle condotte che danno luogo ad una penalizzazione nell’erogazione del compenso, negligenze, errori od omissioni non gravi, pur se in grado di arrecare pregiudizio o aumento dei costi per l’amministrazione. In tali ipotesi, fermo il rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, codesta amministrazione potrebbe valutare l’introduzione di una riduzione del compenso al pari di quanto già previsto per l’ingiustificato ritardo.
Inoltre, al comma 3 dell’art.11, sarebbe preferibile prevedere la sola sospensione dell’erogazione di eventuali ulteriori compensi fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione fino all’accertamento definitivo, per i casi di pendenza dei rimedi giustiziali da parte del dipendente.
Sul piano del drafting, sempre relativamente all’art. 10:
al comma 1, va sostituita la parola “immotivati” con “ingiustificati”;
al comma 4, va sostituita la congiunzione “e” con la congiunzione “o”, trattandosi, evidentemente, di ipotesi alternative;
al comma 5, appare preferibile sostituire le parole “per scelte o modificazioni” con le seguenti “per ragioni”.
Art.12 (Perizie di variante e suppletive).
Comma 1: poiché l’approvazione di una variante non comporta, automaticamente, l’incremento dell’importo a base di gara, occorre chiarire che l’incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell’importo a base di gara rispetto al quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, altrimenti potendosi produrre l’effetto del superamento da parte del fondo della percentuale massima del 2 per cento, in contrasto con l’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti.
Comma 2: per maggior chiarezza del testo, occorrerebbe fare riferimento alla “liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito dell’incremento del Fondo”
Art.14 (Periodo transitorio e abrogazioni) Ferme le osservazioni già formulate, al comma 3 sarebbe opportuno sostituire la parola “tetto” con “limite massimo”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.                            IL PRESIDENTE