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Sopravvenuta disponibilità convenzione categoria merceologica ex DPCM 11.07.208 – Assenza clausola risolutiva espressa nel contratto autonomo in essere – Parere del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  ha pubblicato il parere 865/2021 a fronte del quesito presentato sulle possibili azioni da intraprendere su un rapporto negoziale in essere privo di clausola risolutiva espressa derivante da gara autonoma, a seguito della sopravvenuta stipula di una convenzione da parte del soggetto aggregatore in una categoria merceologica ex DPCM 11.07.2018.

Nel parere il MIT  evidenzia come,  ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del d.l. 66/2014, qualora non siano disponibili i contratti stipulati da soggetti aggregatori, le amministrazioni pubbliche soggette a procedure centralizzate per le merceologie di beni e servizi e le relative soglie individuate dal DPCM di cui all’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 possono procedere ad autonome procedure di acquisto “solo in caso di motivata urgenza e per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”. Ciò posto, in assenza di condizione risolutiva o di clausola risolutiva espressa, si ritiene che occorra preliminarmente compiere una valutazione da parte della SA anche in relazione ai parametri prezzo/qualità; eventualmente potrà trovare applicazione l’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 (recesso con indennizzo).