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Quando un ente si definisce “Centrale di Committenza”? Il Tar Salerno chiarisce

Con sentenza n. 1 del 2021 il Tar Salerno ha ritenuto necessario, ancora una volta, far chiarezza su una serie di aspetti riguardanti la Centrale di Committenza, prendendo le mosse dalla definizione fornita dal Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 50/2016 definisce come centrale di committenza “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”.

Per parlare di “centrale di committenza” è quindi indispensabile rivestire il ruolo di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; devono inoltre essere fornite attività di centralizzazione delle committenze ed eventualmente attività di committenza ausiliaria, intese queste ultime come attività di supporto alla preparazione o alla gestione delle procedure di gara.

I giudici forniscono, poi, importanti chiarimenti circa l’affidamento diretto delle attività di committenza ausiliarie a una centrale di committenza.

L’art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 definisce le “attività di committenza ausiliarie” come “le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”.

I giudici del Tar Salerno spiegano che una stazione appaltante può affidare le suddette attività in maniera diretta, prescindendo quindi dalle procedure previste dal d.lgs. n. 50/2016, solo a una centrale di committenza e unitamente a un’attività di centralizzazione delle committenze. Quindi l’affidamento diretto delle attività di committenza ausiliarie a una centrale di committenza è possibile solo laddove la centrale di committenza già presti a favore della stazione appaltante un’attività di centralizzazione delle committenze e in relazione alla stessa. Ciò trova riscontro, a livello europeo, nella direttiva 2014/24/UE, art. 37, paragrafo 4.

Le norme europee, infatti, avallano la suddetta interpretazione, attribuendo alle stazioni appaltanti la facoltà di affidare in maniera diretta, alle centrali di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, sottratte pertanto alle regole della competizione qualora affidate e prestate congiuntamente alle prime. Le medesime attività di committenza ausiliare, qualora non siano svolte “da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”, devono invece essere affidate con procedura competitiva.

In tal caso, le attività di cui all’art. 3, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016 si configurano come un ulteriore ausilio prestato in favore della stazione appaltante, volto a completare l’assistenza già fornita in relazione alle fasi prodromiche di progettazione della procedura e del contratto, nonché di preparazione della documentazione di gara.