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Amministrazione difensiva. Cosmed: “Liberare dirigenza amministrativa dalla minaccia di sanzioni”

La Confederazione sindacale scrive alla Ministra della Pa e chiede “una ragionevole graduazione delle sanzioni in caso di colpa con un limite al risarcimento in caso di condanna per colpa da parte della Corte dei conti”. 

CONFEDERAZIONE SINDACALE MEDICI E DIRIGENTI

Al Ministro della Funzione Pubblica

Oggetto : Proposte in materia di amministrazione difensiva

Egregio Ministro,

La Cosmed principale confederazione della Dirigenza pubblica rappresenta le sigle maggiormente rappresentative della dirigenza amministrativa (in particolare FEDIRETS è la principale organizzazione sindacale della dirigenza delle funzioni locali mentre ANMI ASSOMED SIVEMP FPM è la seconda sigla della dirigenza delle funzioni centrali).

E’ fondamentale che la dirigenza amministrativa venga liberata dalla costante minaccia di sanzioni, che la costringe ad atteggiamenti prudenziali e all’osservanza pedissequa anche degli aspetti più minuziosi di una normativa sempre più complessa e articolata.

Questo approccio necessariamente difensivo non può che tradursi in un rallentamento dei processi decisionali con gravi conseguenze sui tempi per l’attuazione delle deliberazioni e più in generale del funzionamento di tutti i servizi pubblici.

Non si richiede certo impunità in particolare in caso di atteggiamenti dolosi che vanno certamente e duramente repressi, ma una ragionevole graduazione delle sanzioni in caso di colpa con un limite al risarcimento in caso di condanna per colpa da parte della Corte dei conti.

Tale limite, come meglio chiarito in seguito, è stato determinato nel valore di un annualità di retribuzione per la Magistratura e in tre annualità per la dirigenza sanitaria. Il Paese deve ripartire velocemente e la dirigenza amministrativa dei Ministeri , degli EPNE , degli Enti locali e della sanità, ora più che mai , deve essere messa in condizione di poter espletare le proprie funzioni con particolare celerità.

Non possiamo quindi che accogliere con estremo favore la Sua particolare attenzione al problema ed il fatto che è ormai chiaro alle componenti politiche la dimensione dello stesso, certamente sovrapponibile a quello della medicina difensiva che però nel frattempo ha già trovato una sua soluzione concreta attraverso la legge n. 24/2017

Nel lasciare agli allegati articoli del Sole 24 ore Sanità ed Enti Locali del 15 e 16 giugno 2020 la disamina puntuale e concreta della problematica, che condividiamo in toto, suggeriamo anche qualche proposta operativa per la sua soluzione.

A nostro avviso ai fini della limitazione della responsabilità civile potrebbe essere di estrema utilità introdurre il tetto massimo di 3 annualità di stipendio per il risarcimento del danno da colpa grave e, ai fini della responsabilità penale, tipizzare (limitando alle ipotesi più gravi) le fattispecie che implichino l’abuso d’ufficio.

Sono soprattutto questi due aspetti che complicano di molto la possibilità per la dirigenza pubblica di apporre la famosa firma.

L’abuso d’ufficio ha attualmente una disciplina talmente generica da intasare le procure con denunce destinate nel 95% dei casi a risolversi nel nulla di fatto.

Si propone dunque il seguente testo normativo utile per tutte le PP.AA.:

  1. L’azione amministrativa delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall’Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull’incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
  5. L’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all’effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l’aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall’articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell’azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all’articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può comunque superare una somma pari al triplo del valore della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
  6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all’esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).