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Coronavirus. Federsanità chiede la tutela delle direzioni strategiche impegnate in prima linea nella lotta all’epidemia

Per prima Federsanità ha promosso la necessità di una moratoria per mettere in salvo aziende e personale sanitario. Ora si deve fare un ulteriore passo a garanzia delle direzioni strategiche che in tempi record hanno dovuto cambiare percorsi, convertire linee di attività, adeguare requisiti impiantistici.

Con soddisfazione abbiamo appreso che l’emendamento relativo alla moratoria sulla responsabilità professionale sanitaria è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, con parere favorevole del Governo. Federsanità per prima ha promosso la necessità di una moratoria per mettere in salvo le nostre Aziende ed i nostri professionisti sanitari, ma ora dobbiamo pensare anche alle nostre direzioni strategiche, patrimonio di grandi professionalita’ e in prima linea nella lotta all’epidemia.

Le linee di intervento sono state dettate da ritmi innaturali per organizzazioni complesse. In pochi giorni le direzioni, insieme ai loro staff amministrativi, tecnici e ai sanitari, hanno dovuto cambiare percorsi, convertire linee di attività, adeguare requisiti impiantistici e, ove possibile, strutturali, reperire ulteriori professionisti, resi necessari dalla duplicazione dei percorsi (covid-no covid), il tutto in un mercato difficilissimo, con enorme difficoltà di reperimento di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature elettromedicali.

Appare indispensabile, pertanto, alla luce della eccezionalità del contesto nel quale le direzioni hanno dovuto operare, non solo una valutazione in termini di responsabilità amministrativa e contabile, ma anche e soprattutto rispetto agli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, in deroga all’attuale sistema normativo. Ciò al fine di salvaguardare le direzioni strategiche delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Occorre prendere atto della situazione straordinaria che stiamo attraversando e, conseguentemente, garantire una risposta normativa, anche in termini di moratoria, congrua con il fatto di avere assicurato, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi ai migliori standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che in quello ambulatoriale e domiciliare, durante la fase emergenziale. In tale emergenza, anche la responsabilità dei datori di lavoro deve essere limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, sia sotto il profilo civile che penale e amministrativo-contabile, dove la gravità della colpa tenga in dovuto conto i vincoli di mercato e le strette tempistiche indotte dall’urgenza di provvedere, nonche’ degli strumenti e delle risorse a disposizione.

In particolare, gli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (D. Lgs 81/2008) che “in tempi di pace” fanno capo al direttore delle aziende sanitarie o ospedaliere, non possono avere il medesimo contenuto e le medesime modalità di attuazione in “tempi di guerra” quali sono quelli che stiamo vivendo oggi.

La valutazione della gravità della colpa deve essere operata in considerazione della eccezionalità e novità dell’emergenza e della difficoltà di reperire tempestivamente dispositivi medici e di protezione individuale sul mercato.

Nell’attuale contesto emergenziale, infatti, in cui la parola d’ordine è arginare il contagio, curare e strappare i contagiati dal rischio di morte (con interventi straordinari di riconversione delle strutture sanitarie esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi finalizzate alla cura del coronavirus), diventa inattuabile adempiere nei modi e nei termini ordinariamente previsti dalla vigenti normativa in materia, a tutti gli obblighi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– obbligo di valutazione dei rischi (art. 28 ss. D. Lgs. 81/08);
– obblighi inerenti il servizio di prevenzione e protezione (art. 31 ss. D. Lgs. 81/08);
– obbligo di informazione, formazione e addestramento (art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08);
– obblighi inerenti la gestione dell’emergenza e del primo soccorso (art. 43 ss. D. Lgs. 81/08);
– obblighi inerenti l’adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione della sicurezza e della salute (art. 30 D. Lgs. 81/08);
– obbligo inerenti la fornitura di macchine apparecchi e attrezzature idonei (art. 71 D. Lgs. 81/08).

Risulta indispensabile l’adozione di misure normative straordinarie, in grado di fornire una risposta immediata e specifica che sappia rimodulare le conseguenti responsabilità previste dal D. Lgs. 81/08, in considerazione dell’attuale scenario emergenziale in cui il Servizio sanitario nazionale e i suoi professionisti sono chiamati ad operare.

Federsanità chiede, quindi, un intervento normativo in grado di garantire in generale:
– una “moratoria” per tutta la durata della fase emergenziale, al fine di riconoscere alle Direzioni Strategiche di ASL e AO l’impossibilità materiale di assicurare quanto previsto per le strutture sanitarie dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, evitando per i datori di lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di “lesioni personali gravi/gravissime o di omicidio colposo” nei confronti degli operatori sanitari, trattandosi di una prestazione “resa nel legittimo adempimento di un dovere” e, attualmente, “in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità”;

– prevedere una sospensione, per tutta la fase emergenziale, del termine dei 30 giorni previsti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 81/2008 per le strutture sanitarie pubbliche e private obbligate ad aggiornare il loro Documento Valutazione dei Rischi (VDR) alla luce del nuovo rischio, nonché dell’adempimento dei conseguenti obblighi inerenti: le opportune modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro; le opportune modifiche nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione dei luoghi di lavoro; le opportune modifiche nel monitorare gli infortuni importanti e nel verificare la necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria;

– limitare la responsabilità penale, civile e amm.vo-contabile ad ipotesi di dolo o colpa grave, con valutazione della colpa relativa al contesto emergenziale di riferimento.

Articolo condiviso con tutti i Presidenti delle Federsanità Anci regionali e a firma dei Direttori Generali componenti dell’Esecutivo nazionale di Federsanità-Confederazione Federsanità Anci regionali.

(fonte: Quotidiano Sanità)