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Gli esiti dell’attività di controllo della Corte dei Conti sugli enti del Servizio Sanitario Regionale

Inaugurazione dell’anno giudiziario 2020  –   Relazione sull’attivita’

In considerazione dell’elevato volume di risorse destinate al suo finanziamento (pari mediamente all’80% della spesa regionale), il legislatore ha approntato per la sanità regionale un articolato sistema di controlli nel cui ambito vanno a collocarsi quelli di regolarità amministrativo-contabile che le Sezioni regionali esercitano ai sensi dell’art. 1, c. 170, della legge n. 266/2005, come integrato dall’art. 1, c. 3, del d.l. n. 174/2012 e che vanno ad affiancarsi a quelli, contabili e gestionali, svolti a livello macro, nell’ambito delle verifiche preordinate al giudizio di parificazione.

Tali riscontri assumono come paradigma procedurale quello già previsto per gli enti locali dall’art. 1, comma 168 e ss, L.F. 2006 rinvenendo, dunque, fondamento nelle relazioni dell’organo di revisione, segnatamente del Collegio sindacale, e possono esitare in una incisiva misura interdittiva atteso che, in caso di mancata copertura, le Sezioni regionali di controllo possono assumere provvedimenti volti al blocco della spesa. Trattasi, peraltro, di controlli, ormai, consueti che si sono, di recente, arricchiti di nuovi contenuti, non solo e non tanto per l’anzidetto rafforzamento delle competenze e dell’apparato sanzionatorio-inibitorio delle Sezioni regionali di controllo, ma anche e soprattutto per effetto dell’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata. In questa prospettiva particolare attenzione è stata dedicata, nel 2019, al grado di recepimento e di applicazione delle disposizioni e dei principi recati dal d.lgs. 118/2011 come successivamente modificato e integrato rilevandosi, al riguardo, ritardi e criticità. Censure sono state formulate in relazione alla mancata attivazione della Gestione sanitaria accentrata regionale, alla inosservanza degli stringenti termini previsti dall’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 per la definizione formale del processo di programmazione sanitaria regionale nonché al mancato recepimento delle direttive ministeriali circa le procedure di consolidamento (Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia). Nella medesima prospettiva di interesse appare l’articolata ricostruzione operata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania ed esitata nell’ordinanza n. 148/2019 con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c) del d.lgs. 118/2011 con specifico riguardo alle modalità di rilevazione contabile dei contributi in conto capitale ed alla successiva sterilizzazione dei cespiti acquistati con le medesime risorse. Al di là della specifica questione tecnica la pronuncia si segnala in quanto va a collocarsi nell’ambito di quel solco interpretativo che, anche alla luce delle coordinate interpretative rese dalla Corte costituzionale, ha impresso una significativa vis exspansiva ai controlli di regolarità-legittimità intestate alle Sezioni regionali di controllo che, sempre più spesso, esitano in incidenti di costituzionalità rispetto a normative che, afferendo alle c.d. zone franche, non potrebbero mai approdare al vaglio del Giudice delle Leggi. In continuità con le analisi svolte con riguardo ai precedenti esercizi oggetto di considerazione sono state le discipline vincolistiche, soprattutto in tema di personale e di acquisti di beni e servizi, ed il rispetto dei relativi limiti di spesa pervenendosi, in alcuni casi, all’adozione di declaratorie di grave irregolarità contabile (Sezione regionale di controllo per la Toscana). Particolare attenzione è stata, inoltre, riservata dalla totalità delle Sezioni regionali di controllo alla spesa farmaceutica, convenzionata e non, ed alla spesa per dispositivi medici i cui tetti risultano superati in maniera pressoché generalizzata (a livello nazionale solo Lombardia, Lazio e Campania presentano una spesa coerente con il tetto previsto). Profili critici permangono, in talune regioni, in ordine al rispetto da parte degli enti dei servizi sanitari regionali dei termini di pagamento ai fornitori di cui al d.lgs. n. 231/2002 mentre si rileva una tendenza generale ad un miglioramento per quanto riguarda l’indicatore di tempestività dei pagamenti. Censure sono state, inoltre, formulate relativamente all’adozione di sistemi di budgeting che risultano ancora carenti, all’attività intramoenia (ben lungi dal realizzare l’equilibrio economico e, di contro, foriera di perdite per le aziende), all’attività contrattuale caratterizzata da un illegittimo ricorso all’istituto della proroga, all’aumento dei contratti atipici per il reclutamento del personale nonostante la minore incisività dei vincoli di legge, alla mancata attivazione di investimenti, alla mancata razionalizzazione/revisione del sistema delle partecipazioni. Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi ed al ruolo di governance svolto dall’amministrazione regionale rispetto agli enti del servizio sanitario regionale continua ad essere stigmatizzata la prassi delle amministrazioni regionali di intervenire in corso di esercizio sui provvedimenti già assunti in vista della loro rimodulazione ed aggiornamento con conseguente discontinuità nelle attività di definizione ed assegnazione delle azioni di riorganizzazione, degli obiettivi strategici ed operativi da conseguire, dei target di risparmio da rispettare, nonché in relazione agli obiettivi di mandato assegnati a ciascun direttore generale (Sezione regionale di controllo per la Sardegna). Specifici focus sono stati, inoltre, svolti con riguardo allo standard dei servizi resi, gratuitamente o mediante il pagamento di un ticket, alla collettività, segnatamente in relazione ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (c.d. LEA). Anche mediante analisi di tipo comparativo (effettuate ponendo a confronto i dati regionali con quelli nazionali attestati nel Rapporto di coordinamento di finanza pubblica), oggetto di attenzione sono state, in particolare, le liste di attesa ed i tempi intercorsi tra la effettiva erogazione della prestazione e la prenotazione (Sezione regionale di controllo per la Puglia). Foriero di ricadute negative sul benessere della collettività, oltre che di un incremento della spesa sanitaria, è stato ritenuto il generalizzato ricorso a convenzioni di servizio per prestazioni relative a personale medico siccome inidoneo a garantire un livello di assistenza pari a quello di strutture organizzative di natura stabile (Sezione regionale di controllo per il Piemonte).