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Cremona, CR 26100

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 4 febbraio 2020 n. 875

Il chiarimento della stazione appaltante non ha assunto “una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato”; al contrario “ha introdotto un elemento addittivo che ha modificato la portata del requisito, restringendo la platea dei potenziali concorrenti al più circoscritto sottoinsieme degli operatori (…)”. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 4 febbraio 2020 n. 875.

Viene precisato, in proposito, che i chiarimenti, “se trasparenti e tempestivi, possono, a determinate condizioni, dare luogo ad una sorta di interpretazione autentica, purché in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 781/2018)”. Nel caso di specie, “non si è avuto l’effetto di esplicitare il significato (in ipotesi ambiguo od oscuro) della lex specialis, bensì di modificare inammissibilmente l’oggetto della prescrizione, mutandone strutturalmente il contenuto ed il senso, così integrando in termini restrittivi il requisito di cui al capitolato di gara”.

Nel testo della sentenza viene inoltre richiamata una pronuncia relativa a una controversia simile a quella in esame, in quanto anch’essa incentrata su una ipotesi di chiarimento “restrittivo”. Il giudice si era espresso per l’inammissibilità di una tale operazione manipolativa, sostenendo che “i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.” (Cons. St., sez. V, n. 6026 del 2019).

Documenti correlati: Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875