Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Modifiche al Codice degli Appalti ad opera del decreto fiscale

A cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market

Premiato nel rating di impresa e in gara il “beneficio comune” generato dall’attività dell’impresa che persegue non solo l’utile, anche se non qualificata come “società benefit”.

Non solo ritorno di immagine. Un nuovo modello di business, che affianca all’utile di impresa un “beneficio comune” per stakeholders e collettività, diviene arma competitiva sul mercato pubblico.  Nelle economie avanzate  è cresciuta e continua a crescere la domanda di prodotti e servizi in grado di rispondere ai bisogni della societàche provengano da imprese orientate ai principi di sostenibilità

Va però osservato che al lodevole intento del legislatore di promuovere gestioni di impresa virtuose, corrisponde la mancata attivazione del rating di impresa previsto dal Codice e una relativa indeterminatezza normativa sia delle qualificazioni  specifiche del “beneficio comune” da premiare, sia degli strumenti di accertamento del perseguimento effettivo di tale beneficio, quando l’operatore economico non sia assoggettato alla normativa delle “società benefit”. Il che può determinare difficoltà e incertezze applicative delle norme da parte delle stazioni appaltanti e generare contenziosi.

Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Estratto: Art. 49, comma 1-bis   –  Contenente modifiche al codice dei contratti pubblici

Art. 49 – Revisione priorita’ investimenti
1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole:
«L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit,»;
b) all’articolo 95, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
« 13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalita’ e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle societa’ benefit, nonche’ per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresi’ il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

 

La richiamata legge n.208/2015 prevede quanto segue:

Art. 1   

  1. 376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit» che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
  2. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
  3. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:
  4. a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
    b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
    c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all’allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
    d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell’allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune.
  5. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
  6. 380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
  7. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
  8. 382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
  9. a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
    b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Le Società Benefit

Le Società Benefit (SB) rappresentano una evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Una Società Benefit è un nuovo strumento legale che crea una solida base per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. Le società benefit proteggono la missione in caso di aumenti di capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e consentono di mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa. Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo. Dal gennaio 2016 l’Italia ha introdotto, prima in Europa e prima al mondo fuori dagli USA (dove la forma giuridica di Benefit Corporation, equivalente alla Società Benefit italiana, è stata introdotta dal 2010 e ora esiste in 33 Stati), la Società Benefit per consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso una forma giuridica virtuosa e innovativa.

Caratteristiche fondamentali delle Società Benefit

Le società benefit, perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le società benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente. La gestione delle società benefit richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Le società benefit devono nominare una persona del management che sia responsabile dell’impatto dell’azienda e si impegnano a riportare in maniera trasparente e completa le proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro. Al momento attuale le Società Benefit non godono di incentivi di tipo economico o fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per la società, non causano aggravi per i contribuenti.

Il percorso di introduzione delle Società Benefit in Italia

Dal 2006 un movimento globale di imprese, le B Corp® certificate, ha promosso l’introduzione di una sostanziale modifica nell’essenza delle aziende, ovvero nello statuto e nell’oggetto sociale. Secondo la dottrina italiana, infatti, le aziende esistono per perseguire un unico scopo, ovvero distribuire dividendi agli azionisti: questo è un elemento strutturale che limita la possibilità del management di innovare in direzioni utili per la società, oltre a rendere vulnerabili le aziende virtuose di fronte ad eventi quali cambi del management o dei suoi orientamenti, ingresso di nuovi azionisti, quotazioni in borsa ecc. Dal 2014, le B Corp® certificate italiane hanno promosso un progetto politico e giuridico coordinato dal Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Disegno di Legge sulle Società Benefit, depositato nell’aprile 2015. La normativa italiana sulle Benefit Corporation è stata sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli USA e attualmente in fase di introduzione in numerosi altri paesi del mondo. Il disegno di legge sulle Società Benefit è poi confluito nella legge di stabilità 2016. La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) Art.1, Commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dall’1 Gennaio 2016.

Società Benefit: Scopo, Responsabilità e Trasparenza

Una società benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza: Scopo: le società benefit si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte integrante del loro business model e le SB creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale, oggi e nel futuro. Responsabilità: le società benefit si impegnano a considerare l’impatto della società sulla società e l’ambiente al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Trasparenza: le società benefit sono tenuti a comunicare annualmente e riportare secondo standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande pubblico. Le società tradizionali sono tenute a massimizzare il profitto come obiettivo primario e questo è il criterio dominante nei loro processi decisionali. Molti ora vedono questo come un ostacolo nella creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti stessi. Le benefit corporation vanno oltre questo modello ‘a breve termine’ e sono tenute a prendere in considerazione tutte le parti interessate nelle loro decisioni. Questo dà loro la flessibilità necessaria per creare valore per tutti gli stakeholder nel lungo periodo, anche a fronte di exit e acquisizioni, entrata di nuovi manager, capitali, passaggi generazionali o quotazioni in borsa.

La Società Benefit: Un cambio di paradigma

Secondo l’art. 2247 c.c., con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Questo scopo è l’unico contemplato dalla legge per le società di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (S.r.l., S.p.A., ecc.). Con le Società Benefit viene introdotta una nuova tipologia di società che continua a perseguire lo scopo di lucro ma affianca allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica utilità. Non profit, società a scopo di lucro e società benefit A differenza di tutte le organizzazioni non profit, come ONLUS, APS, Imprese Sociali ecc. le società benefit mantengono lo scopo di lucro, senza particolari limitazioni, e a questo aggiungono un ulteriore finalità, ovvero perseguire uno o più scopi sociali. Le società benefit non ricorrono a raccolta di fondi o donazioni esterne per realizzare i propri scopi sociali perché questi sono inclusi nella attività d’impresa che esse svolgono.