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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Contratti pubblici: gli osservatori regionali

A cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market

Documento della Conferenza delle Regioni del 24 ottobre

Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel Codice dei contratti pubblici.

Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) assegna alle Regioni ed alle Province autonome (di seguito Regioni) un ruolo di supporto, in ambito territoriale, alle stazioni appaltanti “nell’attuazione del Codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti” (comma 3 art.29) con l’obiettivo di rendere più efficiente e qualificato l’intero sistema “contratti pubblici”. La norma riconosce pertanto quello regionale quale ambito territoriale ottimale di riferimento per l’assistenza e il supporto agli operatori delle stazioni appaltanti, e in quanto quello cui più efficacemente si possono ricondurre: le specifiche esigenze delle amministrazioni locali, le peculiarità del territorio in relazione in particolare al mercato del procurement, la capacità di interazione con le parti sociali e gli altri attori con i quali condividere specifiche iniziative (formazione, protocolli, etc.). Nello svolgere tale compito le Regioni, tramite i propri Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi o altre strutture allo scopo istituite, sono chiamate a collaborare e fare sistema con gli Organi dello Stato, a vario titolo coinvolti nel ciclo degli appalti pubblici.

Un ulteriore ruolo specifico è previsto in materia di raccolta di dati e pubblicazione di atti. E’ infatti tramite i sistemi informatizzati delle Regioni – anche interconnessi tramite cooperazione applicativa con le piattaforme telematiche di e-procurement – che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenute ad assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice (comma 2 e 4 art.29) in materia di contratti ed investimenti pubblici al fine di dare concreta attuazione ai principi di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e consentire il monitoraggio e la vigilanza da parte degli organi competenti.

Al fine di garantire a questi ultimi la piena disponibilità delle informazioni necessarie a soddisfare il loro fabbisogno, i sistemi informatizzati regionali dovranno garantire “l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità” delle piattaforme telematiche regionali con le piattaforme informatiche e le banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le “regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni”.

Se le “regole di interoperabilità e le modalità di interscambio” dovranno essere condivise attraverso la sottoscrizione di un protocollo generale tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Amministrazioni centrali, secondo quanto previsto dal comma 4bis dell’articolo 29 del D.Lgs.50/2016, è condizione preliminare e necessaria che le Regioni garantiscano, per i contratti di competenza, la raccolta dei dati e delle informazioni utili al monitoraggio e degli atti da pubblicare (anche acquisendole da altri sistemi e piattaforme locali o da gestionali) e condividano, nell’ambito della “Conferenza”, le regole e le modalità attraverso le quali le acquisiranno in modo da poterle mettere a disposizione in formato e contenuto omogeneo per il successivo interscambio fra di loro e con le amministrazioni centrali.

Nel contesto più ampio sopra rappresentato, rientra quello specifico che attiene la collaborazione fra ANAC e singola Regione che sarà definita negli “appositi accordi” previsti dal comma 9 dell’art.213. Gli Osservatori regionali sui contratti pubblici continueranno a svolgere le funzioni di sezioni regionali dell’Osservatorio ANAC, finalizzate all’acquisizione, nel territorio di competenza, “delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali” di tale Authority.

I sistemi informatizzati delle Regioni, inoltre, concentrando l’assolvimento di quell’ampia gamma di obblighi in materia di contratti, oggi distribuiti su sistemi nazionali diversi, rappresentano il nodo per realizzare l’auspicata razionalizzazione dei flussi e semplificazione degli oneri informativi, così consentendo il rispetto del principio dell’unicità del luogo di pubblicazione e dell’unicità dell’invio dell’informazione, richiamato anche dal comma 4bis dell’art.29 del Codice.

Nel contesto articolato e complesso, sopra descritto, le Regioni/Province intendono, pertanto, promuovere una risposta strategica per il supporto agli operatori del settore e per la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti a carico del sistema.

Si intende, a tal fine, attivare e consolidare, come illustrato oltre, la Rete degli Osservatori regionali costituita da poli regionali/provinciali e ITACA, che si faccia carico di garantire l’interscambio dei dati e delle informazioni, raccolte a livello territoriale, con i titolari o destinatari finali dei diversi obblighi informativi (ANAC, MIT, MEF, DIPE, salvo altri).

La Rete degli Osservatori regionali

Per dare piena attuazione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e rendere così più efficiente vuoi l’azione di supporto alle stazioni appaltanti che l’assolvimento, da parte delle stesse, degli oneri informativi e di pubblicità, si propone di realizzare una Rete degli Osservatori regionali alla quale i singoli nodi partecipino garantendo il rispetto di criteri di uniformità operativa e di standard minimi di qualità dei servizi erogati. Si ritiene in particolare opportuno realizzare un modello normativo, organizzativo e tecnologico, attraverso:
1. L’istituzione (o, laddove già istituiti, il rafforzamento) e la (ri)definizione delle funzioni e dei compiti di un Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici, o struttura equivalente.
2. La creazione di una rete dei sistemi informativi regionali dei quali gli Osservatori dovranno dotarsi per rendersi autonomi, nella raccolta ed acquisizione delle informazioni e nella pubblicazione degli atti, rispetto ai diversi sistemi nazionali con i quali garantiranno l’interoperabilità e l’interscambio delle informazioni.

I costi di sviluppo, manutenzione e gestione delle attività della Rete, quanto più contenuti se tanto più condivisi, potranno essere coperti in tutto o in parte dal contributo economico a fronte dei servizi erogati, che sarà oggetto di contrattazione da parte della Rete in sede di definizione degli specifici accordi con i titolari o destinatari finali dei diversi obblighi informativi. Laddove possibile l’accesso, si farà inoltre ricorso a programmi operativi nazionali e risorse comunitarie ovvero a fondi comunitari a fronte di partecipazione a bandi di PON-governance o similari.

Relativamente al punto a), le funzioni e i compiti dell’Osservatorio sono presentati in questo documento nella forma della proposta di uno schema di legge regionale ad uso delle Regioni e Province Autonome che non abbiano già, ovvero intendano aggiornare, una propria normativa specifica. I contenuti di tale proposta potranno altresì essere oggetto di diverso strumento statutario o atto organizzativo attraverso il quale si intenda procedere per analogo scopo.

Road map e tempistica di realizzazione della rete degli Osservatori

L’approvazione della presente proposta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresenterà il punto di inizio del processo di realizzazione della rete degli Osservatori regionali dei Contratti Pubblici, la cui prima fase, da completarsi entro sei mesi e fatta salva la possibilità di aggiornamento successivo in progress della documentazione relativa alle specifiche tecniche oggetto di condivisione con MIT, MEF e ANAC ed altri Enti terzi, consisterà nella predisposizione e nell’approvazione dell’accordo di programma, o strumento equivalente, di cui al paragrafo precedente.

La realizzazione dell’assetto organizzativo e dell’infrastruttura tecnologica prevista, ovvero le ulteriori fasi per pervenire alla piena attuazione ed operatività alla Rete degli Osservatori, sarà più propriamente calendarizzata nell’ambito dello stesso accordo di programma, e coprirà nell’insieme un arco temporale di due anni a far data dalla sua sottoscrizione.